Tradimenti in chat: legittimo l’addebito della separazione
Nicola Posteraro

Nicola Posteraro

1988. Laureato con lode in Giurisprudenza, si dedica a degli approfondimenti anche etici nel campo della salute pubblica, dei diritti umani e del diritto della rete. Collaboratore della rivista settimanale "Diritto & Rovescio" dedica parte della sua attività di ricerca al tema della responsabilità medica. Socio attivo dell'ELSA (The European Law Studen

 
 

Tradimenti in chat: legittimo l’addebito della separazione

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Anche il tradimento virtuale può costituire addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà.

 

La Cassazione ha infatti stabilito a più riprese che, nel contesto odierno, la fedeltà deve essere intesa in un senso più ampio e impegna i coniugi a non tradire la fiducia reciproca neppure “mentalmente” [1].

 

A prescindere dal rapporto sessuale intrattenuto con terzi o dall’eventuale contatto fisico, anche la chat erotica o la semplice infatuazione o ancora l’amore platonico nato su internet costituiscono, secondo i giudici, ipotesi di tradimento della fiducia amorosa [2] e, perciò, valgono a rendere il coniuge responsabile della separazione [3].

 

Insomma, l’adulterio apparente vale quanto un autentico tradimento. Tuttavia, nella valutazione dell’addebito, il tribunale deve comunque accertare che la violazione della fiducia abbia portato effettivamente alla crisi dell’unione familiare, incrinando il rapporto e ledendo la dignità e l’onore del coniuge tradito.

 

 

[1] Cass. sent. n. 9287 del 1997: “la fiducia reciproca (…) non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali”.

[2] Si veda, a questo proposito, quanto stabilito dalla Cass. pen. 2 febbraio 1972, secondo la quale la fedeltà si estrinseca nel dovere di astensione non soltanto da rapporti sessuali con terzi, ma anche da relazioni puramente platoniche (sulla stessa scia: Trib. S. Maria Capua Vetere 9 dicembre 1997; Cass. 14 aprile 1994, n. 3511; Corte App. Perugia, 28 settembre 1994).

[3] Cass. sent. n. 9742/1999.

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