I danni morali provocati al padrone di un animale, vittima di un branco di cani randagi, devono essere risarciti dall’Asl. È quest’ultima infatti – e non, come spesso si ritiene, il Comune – a dover prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo. Lo ha chiarito recentemente il Tribunale di Bari [1].
Il risarcimento che dovrà essere corrisposto dalla locale Azienda Sanitaria si comporrà di due voci:
- danno patrimoniale: consistente nel valore economico dell’animale (normalmente corrisponde al prezzo pagato per il suo acquisto, la cui prova non deve necessariamente essere fornita con atto scritto, ma anche con testimoni) e nelle spese veterinarie per la cura (anche nell’ipotesi in cui l’evento abbia portato alla morte dell’animale).
- danno non patrimoniale: consistente nella sofferenza interiore patita dal padrone per via della perdita affettiva. Tale voce, normalmente, viene valutata dal giudice in via equitativa e tenendo conto della prova fornita in giudizio circa l’attaccamento del padrone al proprio animale.
Il giudice, chiamato a decidere sull’episodio di un cane aggredito da randagi, ha peraltro precisato che non conta che la vittima non fosse al guinzaglio.
Si potrebbe sostenere che la pronuncia del Tribunale di Bari si ponga in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che escludono la risarcibilità di pregiudizi di natura non patrimoniale consistenti solo in fastidi o disagi che non superarino la normale soglia di tollerabilità.
Ma si tratta di un contrasto solo apparente. Infatti, è difficile sostenere che la perdita di un animale di compagnia possa considerarsi un evento futile.
[1] Trib. Bari, sez. Monopoli, sent. del 22.02.12.
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