Risponde di reato di distruzione di documenti contabili il piccolo imprenditore che, per non aver conservato le fatture, ha impedito la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari della propria ditta.
È quanto deciso dalla Cassazione [1] che, di recente, ha condannato un artigiano “disorganizzato” per non aver provveduto alla conservazione delle scritture contabili obbligatorie.
Secondo i giudici, per aversi reato di occultamento o distruzione di documenti contabili [2], non è necessario provare la volontà del contribuente di evadere le imposte (ossia dimostrare il dolo). È invece sufficiente che il comportamento dell’imprenditore (consistente, per esempio, nella mancata conservazione di fatture) abbia reso impossibile, o anche solo più difficile, la ricostruzione del volume d’affari e dei redditi.
Si vuole così tutelare la trasparenza fiscale del contribuente, senza necessità di indagare sulla volontà o meno di quest’ultimo di favorire l’evasione propria o di terzi attraverso l’occultamento delle scritture contabili.
Tuttavia, il contribuente può evitare la condanna se riesce a dimostrare che il proprio volume d’affari è comunque ricostruibile sulla base di elementi alternativi (come, per es., altre documentazioni in suo possesso).
[1] C. Cass. sent. n. 6752 del 21 febbraio 2012.
[2] Art. 10 D Lgs. n. 74/2000.
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Maria Pia Saitta
ma per quanti anni bisogna conservare le fatture?