Il vostro partner vi ha tradito e ciò vi ha causato particolari sofferenze? Attenzione: in determinati casi è possibile chiedere un risarcimento danni per infedeltà. Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione [1] che ha aperto le porte al danno da adulterio.
La sentenza in questione ha esaminato il caso di una moglie che aveva presentato, contro il marito fedifrago, domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale per via della notoria relazione da quest’ultimo intrattenuta con un’altra donna sposata.
La Corte ha ritenuto che l’infedeltà, in alcuni casi, può rappresentare un illecito civile e giustificherebbe il risarcimento del danno (anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l’addebito di colpa all’altro coniuge).
In generale, infatti, secondo il diritto di famiglia, quando l’obbligo di fedeltà viene violato durante la convivenza matrimoniale, l’unica sanzione che ne consegue è l’addebito della responsabilità nel caso di separazione (e non già una responsabilità risarcitoria).
Invece, in forza di tale nuovo orientamento della Corte, il tradimento non comporta più il solo rischio di divorzio, ma anche il risarcimento dei danni, a condizione che il coniuge richiedente dimostri di aver subito una lesione di un diritto costituzionalmente garantito (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc).
Non è sufficiente, per ottenere il risarcimento, la sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e la percezione dell’offesa che ne deriva (circostanze già connaturate alla violazione dell’obbligo in questione). Sono invece necessari atti specificamente lesivi della dignità personale, come ad esempio la lesione della salute del coniuge e l’entità dei danni subiti, sia morali che economici. Solo in questi casi è possibile ottenere il risarcimento del danno biologico (che compromette la salute psichica) e di quello esistenziale (che viola il diritto a una vita serena).
In altre parole, occorre dimostrare che il tradimento si sia concretizzato in comportamenti violativi dei doveri nascenti dall’unione matrimoniale, comportamenti che abbiano oltrepassato la semplice offesa di per sé insita nel tradimento, trasformandosi in una sofferenza fisica o morale.
Ai fini della risarcibilità, è importante quindi la natura del tradimento. Una semplice storia clandestina, non caratterizzata da gravità e da peculiare lesività, è idonea solo a condurre alla separazione e non da giustificare una richiesta di risarcimento.
Il compito più difficile per i giudici sarà, dunque, stabilire quando un tradimento deve considerarsi “ordinario” e quando invece “straordinario”.
[1] C. Cass. sent. n. 18853 del 15 settembre 2011
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Angelo Greco
Solo i figli andrebbero risarciti. E a questo nessun giudice ha ancora pensato.