Nulle tutte le cartelle di Equitalia per difetto di notifica
Angelo Greco

Angelo Greco

Formato all'università L.U.I.S.S. di Roma, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già collaboratore presso la Columbia University di New York e presso l'Università della Calabria, è altresì autore di numerose pubblicazioni. Blogger, ospite settimanale di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche, dirige il portale "La L

 
 

Nulle tutte le cartelle di Equitalia per difetto di notifica

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Fanno ancora parlare le rivoluzionarie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e di quella Regionale di Milano [1] che hanno dichiarato nulle tutte le cartelle di pagamento e le iscrizioni di ipoteca effettuate da Equitalia, a causa di un banale difetto [2] di notifica.

 

In ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, i giudici hanno ritenuto [3] che tanto le cartelle di pagamento quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” e non, come avviene oggi, con semplici raccomandate a.r. inviate direttamente dall’agente di riscossione (Equitalia).

 

Anche nell’ipotesi in cui la notifica non avvenga nelle mani del contribuente, ma con raccomandata a.r., quest’ultima deve essere comunque spedita dai predetti ufficiali della riscossione.

 

In altre parole, oggi il cittadino riceve le cartelle di pagamento e gli avvisi di ipoteca con le classiche “buste bianche”, che sono quelle stampate da Equitalia e poi da quest’ultima spedite attraverso la consegna a Poste Italiane.

 

Invece, stando alle predette interpretazioni giurisprudenziali, le notifiche dovrebbero essere fatte attraverso:

 

1) gli Ufficiali della riscossione;

2) gli Agenti della Polizia Municipale;

3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;

4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

 

Equitalia dovrebbe consegnare la cartella o l’avviso di ipoteca a uno degli ufficiali della riscossione. Questi dovrebbe poi notificarla direttamente nelle mani al destinatario o consegnarla all’ufficio postale che a sua volta la porta al contribuente.

 

Insomma, nel procedimento di notifica che oggi adotta Equitalia mancherebbe un passaggio e tale difetto renderebbe inesistente qualsiasi notifica, viziando tutto il procedimento di pignoramento che ne è eventualmente conseguito.

 

Fermo restando che nel nostro ordinamento non vige il principio del “precedente vincolante”, è bene informare che, il 26.05.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, su un caso simile, affermando il principio opposto.

 

[1] CTP Lecce sent. n. 436/02/10; così anche CTR Milano sent. n. 61/22/10.

[2] Più tecnicamente, la sentenza parla di “inesistenza”.

[3] In conformità con l’art. 26 del DPR 602/1973.

 

 

 

“La Legge per Tutti” pubblica di seguito la sentenza in commento.

 

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE

riunita con l’intervento dei Signori:

P.D. Presidente

C.V. Relatore

T.R. Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 709/08 depositato il 10/03/2008

- avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 1999 contro CONCESSIONARIO

EQUITALIA LECCE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

XXXX

XXXX

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.

VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

difeso da:

- avverso ISCR. IPOT n. XXXX

IVA+IRPEF+IRAP 2000 contro

CONCESSIONARIO EQUITALIA

LECCE S.P.A.

FATTO

Con ricorso notificato all’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. a mezzo del servizio postale in data 07/03/2008 e depositato il 10/03/2008 presso la segreteria della C.T.P. di Lecce, DSR, rappresentato e difeso dall’Avv. XXX, impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77 D.P.R. 602/73, in relazione alle somme iscritte a ruolo pari ad € 32.991,88.

Con detto gravame il difensore del contribuente eccepiva:

1) Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;

2) Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli artt. 7 e 10 della L. 212/2000, e per avere il contribuente provveduto a pagare buona parte del carico a ruolo;

3) Illegittimità costituzionale dell’art. 77 D.P.R. 602/73 in relazione agli arti. 3, 97, 24 e 53 della Costituzione.

In data 27 giugno 2008 l’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente evidenzia la rilevanza della notifica del provvedimento 3 iscrizione di ipoteca ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi e per gli effetti elell’art. 21 del D.Lgs. 546/92. Sulla questione osserva che nel modificare l’art. 19 D.Lgs. 546/92 il

legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica di detta misura cautelare.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione sul punto ritiene corretto fare riferimento all’art. 26 D.P.R. 602/73, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale.

Quindi la difesa giunge alla conclusione di ritenere illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Sul punto Equitalia Lecce S.p.A. rivendica la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò importi violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/73.

Tale posizione viene sostenuta ricorrendo al secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :”La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

L’interpretazione assunta da Equitalia Lecce S.p.A. non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa nono è altro che la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 citato tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri

soggetti abilitati” e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente

della riscossione.

Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.

Con l’art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente. L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l’esame delle restanti censure sollevate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca. Liquida per spese di giudizio la somma di € 2.204,00, di cui € 87,00 per spese vive, € 617,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Lecce, 23/10/2009

L’Estensore Il Presidente.

 

 

(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).

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26 Commenti

Angelo Greco

Angelo Greco

27-02-2012

Un nostro lettore ci ha comunicato il testo di una sentenza della Cassazione che contravverrebbe a quanto stabilito dalle due precedenti sentenze. Ripotiamo tale testo:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente – Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere – Dott. GRECO Antonio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: R.A. e M.M., elettivamente dom.ti in Roma, via Confalonieri 5 presso lo studio dell’avv. MANZI Luigi che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avv. Cesare Glendi di Genova giusta mandato speciale a margine del ricorso; – ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; – controricorrente – nonchè Equitalia Sestri Spa, in persona del legale rapp.te in carica, rapp.ta e difesa dall’avv. Giovanni Fronticelli Baldelli presso il cui studio in Roma in via Caoncini 6 elett.te domicilia giusta procura speciale allegata al ricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 78/10/07, depositata il 20 dicembre 2007; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo; sono presenti l’Avv. Manzi F. e E. Fronticelli Baldelli; Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa dei ricorrenti e le successive memorie depositate dagli stessi; Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli ed i difensori dei ricorrenti e dell’Equitalia. FATTO E DIRITTO Ritenuto che R.A. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 78/10/07, depositata il 20 dicembre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di Savona, la quale aveva respinto un ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dalla Sestri Spa per conto dell’Agenzia delle Entrate di Albenga; ritenuto che l’Agenzia e la Sestri Spa resistono con controricorso; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 è concluso dal seguente quesito “dica la Corte se con riferimento ad una fattispecie di invio per posta di cartella di pagamento direttamente dal concessionario al contribuente senza l’intermediazione di un agente della notificazione specificamente abilitato e senza redazione di relata di notifica…….sia rituale…o non sia invece giuridicamente inesistente la trasmissione per posta della cartella di pagamento…..a prescindere dall’avvenuta ricezione del plico….”; ritenuto che, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n. 14105/00); ritenuto che, secondo il disposto dell’art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 citato, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento

in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione; ritenuto che deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, senza considerare che l’inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l’eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07, n. 18055/04); ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese d questo giudizio che liquida a favore di ciascuna delle contro ricorrenti in Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010

 

gian paolo

15-03-2012

E perchè non è stata appellata la sentenza della CTP di Catanzaro che ha dichiarato inesistente una cartella di € 290.000,00?
Equitalia ha riconosciuto l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale e l’Agenzia è decaduta dal recupero delle somme dovute a titolo di IVA

 

Marilisa

22-03-2012

Salve Avv.,
vorrei un Suo consiglio… Equitalia ha notificato una cartella di pagamento mediante raccomandata A/R agli EREDI (figli,orfani di madre e padre) di una signora deceduta. Si tratta del mancato pagamento di una imposta di registro per una sentenza emessa nel 2005 – pochi mesi dopo il decesso – che prevedeva la compensazione delle spese del giudizio. E’ possibile sapere, a Suo avviso, se l’Agenzia delle entrate anni fa ha inviato l’atto presupposto indirizzandolo alla “parte vittoriosa” deceduta o, già allora, agli eredi? [Loro non lo ricordano] Nel prim caso, non sarebbe nullo già l’atto presupposto? Nel secondo caso, credo che l’imposta di registro debba essere pagata dagli eredi, vero? Si trasmette agli eredi, mentre la sanzione no ! Sbaglio? Visto che gli eredi in questione – obbligati in solido al pagamento – hanno lasciato decorrere i termini per un ricorso alla commissione tributaria, come vedrebbe un riesame in autotutela per l’annullamento, inoltrato ad Equitalia?
Grazie in anticipo per una Sua eventuale risposta.

 

Marilisa

22-03-2012

Salve Avv.,
vorrei un Suo consiglio… Equitalia ha notificato una cartella di pagamento mediante raccomandata A/R agli EREDI (figli,orfani di madre e padre) di una signora deceduta. Si tratta del mancato pagamento di una imposta di registro per una sentenza emessa nel 2005 – pochi mesi dopo il decesso – che prevedeva la compensazione delle spese del giudizio. E’ possibile sapere, a Suo avviso, se l’Agenzia delle entrate ha inviato l’atto presupposto indirizzandolo alla “parte vittoriosa” deceduta o, già allora, agli eredi? [Loro non lo ricordano] Nel primo caso, non sarebbe nullo già l’atto presupposto? Nel secondo caso, credo che l’imposta di registro debba essere pagata dagli eredi, vero? Si trasmette agli eredi, mentre la sanzione no ! Sbaglio? Visto che gli eredi in questione – obbligati in solido al pagamento – hanno lasciato decorrere i termini per un ricorso alla commissione tributaria, come vedrebbe un riesame in autotutela per l’annullamento, inoltrato ad Equitalia?
Grazie in anticipo per una Sua eventuale risposta.

 

michele

20-04-2012

Una nuova sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 51/02/2012 pronunciata in data 25/01/2012 depositata in data 22/02/2012 ha ritenuto giuridicamente inesistente la cartella esattoriale notificata tramite posta direttamente dal concessionario senza la relata di notifica firmata da un messo notificatore. Inoltre ha controribattuto alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. Tributaria del 26/05/2010 che sosteneva che la cartella poteva essere notificata tramite servizio postale direttamente dal Concessionario senza l’intervento del messo notificatore.

 

Edmondo

20-06-2012

Buongiorno sono un artigiano ho ricevuto per strada un atto di avviso di vendita immobiliare consegnata senza busta la persona non si e qualificata.
la data dell’atto è 13/03/2012 con notifica il 20803/2012,Equitalia a provveduto a iscrivere ipoteca il 07/06/2007 presso il tribunale di Monza.
sono stato preso il tribunale di Monza sezione esecuzione immobiliare,presso il comune di Agrate Brianza e Cologno monzese dai controlli non risulta niente sono stato al’inps e Ufficio delle entrate dove risulta che molte cartelle non sono state notificate.
In sostanza non ho ricevuto l’atto di pignoramento molte cartelle scritte sul atto di vendita non sono notificate ho mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno a Equitalia oggi sono andato in ufficio a milano e ho scoperto dopo solo in visione che avevano solo 5 su 13 relate di notifica senza la relativa cartella e la firma non leggibile era posta su una ricevuta mai vista il postino rilascia un’altra ricevuta sono anche stato da vari avvocato ho pagato senza esito senza soluzione .inoltre devo attendere altri 20 giorni per avere la documentazione a mia disposizione ho letto e riletto il DLGS 46/99 posso fare denuncia ho tempo solo fino al 28/06/2012.

Cordiali saluti
La ringrazio per la risposta

 
Angelo Greco

Angelo Greco

20-06-2012

Salve. Lei ha già ben detto che si tratta di una situazione antigiuridica che le consente di ricorrere in tribunale. Mi sembra che abbia già beni chiari i suoi diritti e la strada da percorrere. Cordialità.

 

edmondo

21-06-2012

salve forse devo rinunciare visto che fine mese sta arrivando sono andato da vari avvocati
nessuno a detto si, posso andare dal giudice di pace .

 
Angelo Greco

Angelo Greco

21-06-2012

Dipende dal valore della causa. Fino a un 1100 euro può fare da solo

 

proietti

02-08-2012

Buona sera Avvocato Angelo Greco ho recuperato in comune 5 delle 13 cartelle di Equitalia
ma tutte e 5 le cartelle nella pagina ultima con la scritta notifica non è compilata e manca anche la data e firma del notificatore e la firma della persona che ha ricevuto la cartelle.

Cordiali saluti
Proietti

 
Angelo Greco

Angelo Greco

03-08-2012

Mi dovrebbe inviare le cartelle per email in modo da poterle visionare.

 

Francesco Gibilaro

17-09-2012

buon giorno Avvocato, avrei bisogno di un consiglio ove fosse possibile. Ho intrapreso diversi giudizi nei confronti della Serit Sicilia S.p.a (oggi ha un’altra denominazione, in cui la stessa al termine del giudizioveniva dichiarata soccombete e condannata alle spese. Tuttavia l’Agenzia delle entrate mi manda l’avviso di accertamento con il quale mi chiede l’imposta di registro per le singole sentenze. Devo pagare? e se dopo avere pagato posso recuperare l’intera somma nei confronti della Serit anche mediante decreto ingiuntivo.
La ringrazio fin da ora per una sua risposta
Francesco Gibilaro

 
Angelo Greco

Angelo Greco

18-09-2012

L’imposta sulla registrazione spetta in via solidale ad entrambe le parti, ma la parte vincitrice – qualora paghi – può rivalersi sulla quella soccombente. Tuttavia le consiglierei, prima di pagare, di notificare la richiesta all’avvocato di controparte, chiedendo a questi di farlo presente alla propria cliente e far in modo che quest’ultima versi l’imposta immediatamente in via bonaria.

 

Sergio

01-10-2012

Buongiorno avv. Angelo Greco, ho visto del suo interessamento circa le cartelle di Equitalia e relative notifiche, al riguardo vorrei sottoporla ad una riflessione nonché considerazione della seguente problematica. Dalle ricerche svolte sui sistemi di notificazione è chiaro che le spese di notifica debbano avvenire esclusivamente a carico del mittente. In pratica il notificato non sostiene alcun costo. La classica raccomandata AR delle Poste Italiane, dagli anni 2002/2003, pone a carico del mittente il costo di spedizione, comprensivo di deposito presso l’ufficio postale per 5 giorni successivi al giorno di tentata consegna del postino. Superato tale periodo e cioè dal 6° giorno di deposito e fino al 30° giorno, per avere il plico il DESTINATARIO (e quindi il notificato) deve versare un importo di 0,52 euro. Da una mia superficiale valutazione ritengo che il pagamento di tale importo, basso che possa essere, è in violazione delle regole di notificazione e quindi le RACCOMANDATE IN GIACENZA debbano essere nulle come notifica. Se questa teoria trovasse riscontro in giurisprudenza, TUTTE le raccomandate in giacenza inviate ad esempio da Equitalia, siano NULLE. In considerazione della sua preparazione giuridica, le chiedo cortesemente un parere sulla citata questione. La rigrazio per l’interessamento e la saluto.

 

livia

01-10-2012

Salve avv.
ho ricevuto per raccomandata in giacenza, una cartella equitalia per una multa che non pagai per dimenticanza, l’importo è una cifra ridicola di € 120,00 ma la parte della cartella dedicata alla notifica è completamente vuota, non riporta né dati né firma, c’è però la pagina con i dovuti dettagli dell’ente creditore, la prefettura di Viterbo, riferenti agli addebiti e gli importi dovuti. Ma nessuna pagina riporta una firma. In un caso come questo cosa mi conviene fare, considerando la cifra bassa e che è passato solo un anno e 3 mesi dalla prima notifica, fare ricorso, pagare o fare finta di nulla?
La ringrazio anticipatamente per la gentilezza che avrà nel rispondermi.
Cordiali saluti.
Livia

 
Angelo Greco

Angelo Greco

01-10-2012

Salve Livia, il costo basso della sanzione potrebbe essere inferiore rispetto ai costi vivi e quelli del legale in caso di impugnazione della cartella.

 

anna

12-10-2012

Salve avv.
equitalia ha notificato una ipoteca su una quota parte di immobile in successione tramite mia figlia 17enne .. posso fare ricorso??
Grazie

 
Angelo Greco

Angelo Greco

12-10-2012

Anna è troppo generica l’informazione. Dovrei vedere le carte.

 

Elena

15-10-2012

Buongiorno avvocato,
potrebbe indicarmi il sistema per poter controllare effettivamete in che modo sono state notificate le numerose cartelle esattoriali ricevute negli ultimi anni e ora racchiuse in tre piani di rietro?
Inoltre volevo sapere se la situazione economica può incidere su un’eventuale riduzione degli interessi di mora?
Grazie
Elena

 
Angelo Greco

Angelo Greco

15-10-2012

Lei dovrebbe avere copia di tutte le cartelle che le sono state notificate. Diversamente, qualsiasi pignoramento sarebbe nullo.

 

elena

15-10-2012

Ho le cartelle, ma come posso controllare come mi sono state notificate? Se ho firmato io o il portiere, o se me la consegnata il postino o il messo comunale autorizzato?

 
Angelo Greco

Angelo Greco

15-10-2012

Lei dovrebbe ricordare se ha preso le buste in posta o le sono state consegnate dal postino.

 

Giorgio Bellini

27-11-2012

Avvocato buona sera, innanzitutto complimenti per il sito, estremamente utile, interessante e ben articolato. Come può notare anche alla sera mi collego, extra orario di lavoro prima che i Dott.ri Monti e Brunetta mi fulminino, per verificare e/o apprendere novità giuridiche (ho mansioni di U.P.G.).
Ho preso atto delle informazioni da Lei pubblicate in merito alle modalità di notifica, relata di notifica, ecc. e mi chiedevo se la mancanza di validità della stessa, in quanto avvenuta mediante servizio postale per raccomandata AG (es. sentenza di nullità dell’atto per Equitalia), sia in sensu lato e quindi applicabile a tutti i casi analogamente simili o solamente per quel caso particolare (p.es. noi in Azienda, se impossibilitati a notificare una sanzione a mano ed in carenza di messi comunali, ci avvaliamo in extremis di tale modalità).
In particolare (caso personale) ho ricevuto in questi giorni dalla Regione Lombardia in busta verde RACCOMANDATA AG – Servizio Notificazione Atti Giudiziari/Amministrativi (recapitata dal porta lettere al custode del mio stabile),, degli avvisi di cui all’oggetto di “Accertamento e Contestuale Applicazione di Sanzioni” per periodi maggio 2009 aprile 2010 (che sono sicurissimo di aver pagato, ma non trovo + le ricevute!) e mi chiedevo se tale Notifica fosse giuridicamente valida anche se chi l’ha effettuata, cioè il postino, non rientra come mansione nell’elenco da voi pubblicato nell’articolo Notifiche delle cartelle esattoriali #1: Come va fatta la notifica Notifiche di cartelle esattoriali: tutti i giudici sono contro Equitalia; (la Regione interpellata ha risposto “…qui noi facciamo così…”) .
Scusandomi per il disturbo e ringraziandola anticipatamente per la sua pazienza, l’occasione mi è grata per porgerle i miei più distinti saluti.
Giorgio Bellini

 

Giorgio Bellini

27-11-2012

Perdoni mi è rimasto l’oggetto nel pc. Mi riferivo ad avvisi x Tassa automibilistica regionale – struttura Federalismo Fiscale e Tutela delle Entrate Tributarie
Grazie ancora
saluti

 

Giorgio Bellini

27-11-2012

Mi scordavo a fronte di quanto sopra la Regione Lombardia ritiene valide le notiche in base all’art. 95 commi 2 e 3, legge regionale n. 10/2003
Capo II
Modalità di notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie
Art. 95.Notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie.
1.La notifica del questionario informativo di cui all’articolo 86, comma 3, è effettuata mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulti
dall’Anagrafe tributaria regionale ovvero, in carenza di questa, sulla base delle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore.
2.La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, viene eseguita avvalendosi del servizio
postale secondo le procedure previste dall’ articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del D.M. finanze 8 gennaio 2001, per le notifiche effettuate secondo le modalità di cui al presente comma, è ripetibile nei confronti del destinatario l’ammontare delle spese nella misura unitaria pari a 5,16 euro.
3.La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo 4 della l. 249/1976 , nonché dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 202/1991 .
Tutto questo è regolare o è in contrasto con leggi dello Stato o con quanto da Lei riportato?
Grazie

 

maria

15-12-2012

buona sera avv. Vorrei un parere ho ricevto tramte raccomandata notifica equtalia corte d’app dimilano per spese processuali con piu imputati la carella é di 45,000 . Puo dirmi se posso pagare la mia parte visto che il diretto iteressato é in carcere é le cartelle le ho ritirato io in posta come posso procedere e quale studio legale mi consiglia a milano grazie

 
 

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