Segno della crisi energetica e del ricorso alle energie rinnovabili: anche secondo la giurisprudenza, i pannelli fotovoltaici sono ormai diventati elementi architettonici delle nostre città e spesso di impatto insignificante; pertanto non confliggono con l’eventuale vincolo paesaggistico cui sia sottoposto l’immobile su cui il pannello va montato.
Il Tar Veneto [1] ha così “condonato” il pannello fotovoltaico apposto sul tetto di una villetta unifamiliare in un ridente paesino di montagna, a pochi passi da un castello.
Evitiamo ipocrisie, sostengono i giudici: ormai il ricorso all’energia solare riduce l’inquinamento e le bollette della luce, oltre ad essere incentivata da leggi regionali e statali.
Bisogna aver unicamente cura di evitare che il pannello “trasformi” il contesto circostante e quindi non alteri la destinazione della zona.
[1] Tar Veneto, sent. 48/2012.
(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).
Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.
© Riproduzione riservata
Antonio
Questa sentenza non mi trova d’accordo.
La tencologia offre sistemi fotovoltaici completamente “trasparenti” da utilizzare nelle aree paesaggisticamente rilevanti, come le “coppe” fotovoltaiche.
Con questa sentenza, per come è qui presentata, non si facilita la capillare presenza del FV, ma si crea un pessimo precedente che può causare la contrazione della ricerca sulle tecniche di adattamento del FV alle costruzioni esistenti.