La musica d’ambiente si paga?
Angelo Greco

Angelo Greco

Formato all'università L.U.I.S.S. di Roma, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già collaboratore presso la Columbia University di New York e presso l'Università della Calabria, è altresì autore di numerose pubblicazioni. Blogger, ospite settimanale di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche, dirige il portale "La L

 
 

La musica d’ambiente si paga?

          stampa
 

Si è parlato, qualche mese fa, della sentenza n. 2177 del 18 febbraio 2009, con cui il Tribunale di Milano ha ritenuto il compenso in favore dei produttori fonografici non dovuto per la musica diffusa nella sala d’attesa del dentista.

 

E’ noto che le direttive comunitarie (92/100/CEE e 2001/29/CE) e la legge italiana sul diritto d’autore stabiliscono che l’utilizzazione in luoghi pubblici di musica registrata è subordinata all’autorizzazione degli artisti e produttori (cosiddetti diritti connessi discografici).

Il Giudice, in quell’occasione, invece, aveva precisato che “il pubblico rilevante è quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica, non certo i clienti di uno studio dentistico, che vi si recano per cure, in orari prestabiliti dal medico e che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali”.

 

Come prevedibile, SCF Consorzio Fonografici (In Italia, gran parte delle case discografiche esercita i diritti connessi discografici tramite SCF, consorzio composto da più di trecento imprese, rappresentative del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia) ha proposto appello. Nel corso del secondo grado, il Collegio ha poi rinviato le carte alla Corte di Giustizia Europea perché chiarisca, in via pregiudiziale, ai magistrati italiani, la corretta interpretazione delle direttive comunitarie, specificando se la musica all’interno degli studi professionali privati – come quelli dentistici, appunto – nei quali l’accesso dei clienti avviene di norma in modo programmato, rappresenta una forma di “comunicazione della musica al pubblico”.

 

In altre parole, si dovrà stabilire se l’ambulatorio dentistico costituisce un “luogo aperto al pubblico”, dando così diritto al compenso in favore di artisti e produttori discografici che realizzano musica registrata.

 

La specialità del caso è confermata da una sentenza di segno opposto dello stesso Tribunale, con cui è stato condannato il gestore di un bar per aver diffuso musica nel locale, senza corrispondere a SCF i compensi dovuti agli artisti e produttori discografici. In tale occasione, il Giudice ha decretato che la musica registrata, diffusa dall’esercente, rientra nella fattispecie dell’art. 73 Legge sul diritto d’Autore (L. n. 633/41). La sentenza ribadisce, in linea generale, che la musica d’ambiente rappresenta un servizio aggiuntivo perché intrattenere i clienti, ne attrae di nuovi, con evidenti benefici in ambito commerciale ed economico.

 

E’ chiara tuttavia la diversità tra le due ipotesi menzionate. Mentre la sala del dentista non è aperta a chiunque e l’attesa, su appuntamento, ha luogo per finalità diverse dall’intrattenimento, in un bar pubblico avviene l’esatto contrario.

 

 

 

(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).

Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.

 

© Riproduzione riservata

 

richiedi consulenza
 

Potrebbe interessarti anche

Commenti

Il forum serve solo per discutere sul tema. Le consulenze, invece, vanno inoltrate attraverso l'apposito spazio posto subito dopo l'articolo.