Finti certificati di malattia: conseguenze per il medico di famiglia


Sanzione disciplinare per il medico che rilascia il certificato di malattia senza visitare il paziente. Quando scatta anche il reato?
Nella nostra «bella Italia» molti furbetti provano a chiedere al proprio medico un certificato valevole a tutti gli effetti, senza però farsi visitare. Così c’è chi telefona lamentando qualche patologia comune e, se il medico si presta al gioco, il paziente fasullo riesce ad ottenere un falso certificato, che potrà spendere presso il datore di lavoro per godere indebitamente di qualche giorno di malattia. Succede spesso: ci sono pazienti che abusano della fiducia del loro dottore e medici che, per distrazione o compiacenza nei confronti di questi malati immaginari, chiudono un occhio, o anche tutti e due, e rilasciano con troppa facilità i certificati che attestano patologie, prognosi e terapie.
Ma in caso di finti certificati di malattia ci sono conseguenze per il medico di famiglia che li ha rilasciati? Sì: il medico di base che rilascia un certificato di malattia ad un lavoratore, senza però averlo sottoposto a visita, può essere sottoposto a sanzioni disciplinari dal suo ordine di appartenenza. Si tratta di un comportamento riprovevole e rilevante sotto il profilo deontologico. In un caso deciso da una sentenza della Corte di Cassazione [1], il medico infedele è stato sospeso dall’esercizio della professione per la durata di un mese.
Indice
Certificato medico: quando è falso?
Il certificato medico è un documento avente rilevanza giuridica, perché attesta le condizioni di salute della persona visitata e le eventuali patologie da cui risulta affetto. Il medico che lo rilascia è un pubblico ufficiale e, secondo la giurisprudenza dominante, il certificato è equiparato ad un atto pubblico. Per questo motivo il certificato medico deve contenere quanto il medico ha constatato e riscontrato durante la visita compiuta, e talvolta anche attraverso gli esami clinici e diagnostici prescritti, ma non semplicemente sulle informazioni dichiarate dal paziente. Al massimo, il sanitario curante può riportare queste notizie nel certificato come «sintomi riferiti» dal paziente, ma non come patologie effettivamente riscontrate.
Falsa malattia: può essere accertata?
I certificati medici recanti diciture approssimative e vaghe, con affermazioni quali «assente per indisposizione» non sono validi come attestazioni di assenza per malattia quando vengono inviati al datore di lavoro e all’Ente previdenziale (Inps). Con l’attuale procedura di invio telematico dei certificati medici i controlli sono più stringenti e la mancanza dei requisiti necessari emerge con facilità.
Il paziente sospettato di falsa malattia può essere scoperto attraverso la visita fiscale di controllo, oppure anche con le attività investigative compiute nei suoi confronti dal datore di lavoro, e rischia il licenziamento per giusta causa.
Falso certificato medico: è reato?
Secondo la giurisprudenza costante, il medico di famiglia che nel certificato rilasciato al paziente attesta falsamente di aver visitato il proprio assistito rilevando una malattia in realtà inesistente è responsabile del reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, punito con la reclusione da uno a sei anni (art. 479 Cod. pen.). Un altro orientamento ritiene applicabile il meno grave reato di «falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative», che è punito “soltanto” con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 480 Cod. pen).
Inoltre, se il falso certificato è servito per far ottenere al paziente indebiti benefici economici, il medico di famiglia risponderà, in concorso con il proprio assistito, anche di reato di truffa ai danni dello Stato, dell’Inps o del diverso Ente che eroga l’assegno o l’indennità (art. 640 Cod. pen.). La pena è la reclusione da uno a cinque anni e il medico sarà chiamato anche a risarcire il danno causato all’Ente previdenziale o assistenziale.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni leggi anche:
- Falso certificato medico: ultime sentenze;
- Certificato medico senza visita: ultime sentenze;
- Referto medico falso: ultime sentenze.
note
[1] Cass. civ., sent. n. 3705 del 09.03.2012.