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Se il cane del vicino abbaia, Sindaco e ASL non possono far nulla

18 Ottobre 2015 | Autore:
Se il cane del vicino abbaia, Sindaco e ASL non possono far nulla

Incompetenza del Sindaco e dell’Asl nel caso di latrati dell’animale del vicino di casa: l’ordinanza contingibile e urgente non c’entra per i rumori intolleranti.

Per i rumori derivanti dall’abbaiare del cane del vicino, è inutile rivolgersi tanto all’Asl, quanto al Sindaco. La prima, infatti, interviene solo in caso di ambienti insalubri, circostanza che potrebbe anche non ricorrere laddove però gli animali siano particolarmente rumorosi; il secondo, invece, non è competente ad emettere l’ordinanza contingibile e urgente per far cessare i latrati. Difatti la questione dei rumori che superino la cosiddetta “normale tollerabilità” (oltre la cui soglia, ai sensi del codice civile, è obbligatorio far cessare o diminuire le immissioni sonore) attiene unicamente ai rapporti di diritto privato o, nel caso in cui il disturbo riguardi un numero ampio e indeterminato di soggetti, quella penale. È quanto chiarito dal Tar Lecce con una recente sentenza [1]. Insomma, la pubblica amministrazione non ha alcun potere di obbligare il padrone del cane di far smettere di abbaiare il proprio animale.

Sarebbe così illegittima – e potrebbe ben essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo – una eventuale ordinanza emessa dal sindaco [2] con cui si intimi al proprietario dei cani di impedire loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione del vicino, o gli si imponga di installare, al confine con la proprietà di quest’ultimo, una barriera acustica per attutire la rumorosità procurata dall’abbaiare degli animali.

Il provvedimento del Sindaco, dunque, è nullo perché non è sua competenza intervenire nelle questioni riguardanti i rapporti privati tra vicini di casa. Al massimo, laddove i rumori (superiori alla normale tollerabilità) costituiscano un disturbo alla quiete e al riposo di una platea generalizzata di persone (per esempio, tutto il quartiere e non per il solo vicino di casa), allora la competenza potrebbe passare di mano alla Procura della Repubblica, previa segnalazione ai Carabinieri da parte degli interessati.

Secondo il Tar è illegittimo che il Sindaco utilizzi il suo potere straordinario concessogli dalla legge, costituito dalla cosiddetta “ordinanza contingibile e urgente”; tale potere, può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico. E il disturbo di un vicino per l’abbaiare di un cane non è evento eccezionale, né imprevedibile dato che è piuttosto normale (seppur molesto) che i cani abbaino.

Come difendersi dunque in questi casi? Leggi la nostra guida “Se il cane del vicino abbaia e fa rumore: tutela e risarcimento”.


note

[1] Tar Lecce sent. n. 2684/2015.

[2] Ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs. n.267/2000 (T.u. enti locali).

Autore immagine: 123rf com

N. 02684/2015 REG.PROV.COLL. N. 01127/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2009, proposto da: Vi. D, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marzano, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

Comune di Leverano;

M. Z;

contro

nei confronti di

per l’annullamento

del provvedimento n. 24 prot. 7314 del 27.04.2009, emesso dal Sindaco del Comune di Leverano, notificato in data 29.04.2009, nonché di ogni altro atto ad esso presordinato, connesso e consequenziale, tra cui in particolare la nota prot. n. 171/vet C 2009 del 20.04.2009 emessa dal Dirigente del Servizio Veterinario dell’ASL Lecce.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e udita l’avv. Francesca Marzano, in sostituzione dell’avv. Giovanni Marzano; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’epigrafata ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Leverano ha intimato al ricorrente di “provvedere, con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione della sig. Z. , nonché di installare, al confine con la proprietà di quest’ultima, una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata

dall’abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni”.
A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
Violazione di legge e falsa applicazione dell’art.54 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 , così come modificato dall’art.6 del D.L. n.92/2008.
Eccesso di potere e sviamento di potere – travisamento dei fatti – contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Violazione e falsa applicazione art.7 ss L. 241/1990.
Con ordinanza n.704/2009 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 21 maggio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, è fondata la censura con la quale il ricorrente lamenta l’illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile ed urgente.
Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere

eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni: tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento.

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all’interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata “quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei”.

Appare quindi evidente che la stessa non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato l’atto impugnato.
Sussistono nondimeno giustificati motivi, ravvisati nella peculiarità della questione, per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente Patrizia Moro, Consigliere, Estensore Roberto Michele Palmieri, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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