Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Pagamento diretto per il mantenimento dei figli: quale procedura per ottenerlo?

24 Marzo 2022 | Autore:
Pagamento diretto per il mantenimento dei figli: quale procedura per ottenerlo?

Passaggio obbligatorio dal giudice in caso di separazione e procedura semplificata per il divorzio; ambigua la disciplina per i figli nati fuori dal matrimonio: le diverse interpretazioni dei Tribunali.  

La separazione dei genitori è spesso fonte di forti contrasti in merito al mantenimento dei figli: contrasti legati non solo alla divergenza di vedute in merito alla quantificazione dell’assegno (ne abbiamo parlato nell’articolo: Assegno di mantenimento per i figli: come si calcola?) ma anche alla poca affidabilità del genitore (più spesso il padre) tenuto al versamento del contributo sia nella misura che con la cadenza stabilita dal giudice. Ma questi frequenti problemi si possono risolvere con un’apposita strategia. Qual è la procedura per ottenere il pagamento diretto del mantenimento dei figli?

Un modo per evitare questo genere di conflitti sta nella possibilità per il genitore, al quale va corrisposto l’importo stabilito in sentenza, di ottenere il pagamento dell’importo dovuto direttamente dal datore di lavoro o da altri soggetti debitori del coniuge/genitore obbligato. Si tratta di una domanda basata su differenti modalità a seconda che essa venga formulata dopo una separazione oppure un divorzio.

La procedura dopo la separazione

Più nello specifico, la legge [1] prevede che se, per effetto della separazione (anche consensuale), il tribunale ha stabilito l’obbligo di corrispondere un assegno (per il coniuge e/o i figli), in caso di inadempienza dell’obbligato (può anche trattarsi di un ritardo che faccia dubitare in modo fondato della tempestività dei pagamenti futuri), il giudice può disporre – su istanza dell’avente diritto – non solo il sequestro di parte dei beni dell’obbligato, ma anche ordinare ai terzi, tenuti a corrispondergli periodicamente somme di danaro (classico esempio è il datore di lavoro ma potrebbe ben trattarsi del conduttore di un immobile di proprietà dell’obbligato), che una parte di esse (o anche l’intera somma quando questa copra per intero la misura economica determinata in sede di separazione) venga versata direttamente agli aventi diritto.

La procedura dopo il divorzio

Il diritto di ottenere somme di denaro che terzi sono tenuti a corrispondere all’obbligato è previsto anche dalla legge sul divorzio [2]; in tale ipotesi, tuttavia, il genitore creditore deve seguire in via prioritaria un procedimento stragiudiziale sia per ottenere il mantenimento per i figli ed anche per il proprio.

Nello specifico, egli deve prima formulare all’ex coniuge una richiesta di pagamento tramite raccomandata A.R. e, decorsi inutilmente 30 giorni, notificare al terzo (datore di lavoro o debitore di altre somme) il provvedimento (provvisorio o definitivo) con il quale il giudice del divorzio (anche in sede di revisione dei precedenti provvedimenti) ha disposto il versamento periodico dell’assegno. Qualora anche il terzo si renda inadempiente, l’avente diritto potrà promuovere una procedura esecutiva direttamente nei suoi confronti.

In parole semplici, mentre in caso di separazione spetta al giudice, quando vi sia un’istanza di parte, ordinare ai terzi il pagamento diretto in favore dell’ex, nel caso di divorzio l’invito al terzo proviene direttamente dall’avente diritto, senza alcun intervento da parte del tribunale. Rinviamo, in ogni caso, per un approfondimento alla nostra guida: Mantenimento: come ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro dell’ex.

La procedura se i genitori non sono sposati

Ma che succede quando il mantenimento diretto è richiesto da un genitore per i figli nati fuori dal matrimonio? Anche per loro – già da molto tempo prima dell’entrata in vigore della legge che ha parificato i figli nati sia fuori che dentro il matrimonio [3], la Corte Costituzionale [4] aveva ritenuto applicabili, quale naturale conseguenza dei doveri scaturenti dal riconoscimento di un figlio, misure coercitive come il sequestro e l’ordine di pagamento diretto. Ma quale delle due procedure prima elencate dovrà essere seguita?

La legge di parificazione dei figli [3] ha espressamente esteso anche ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie (finalizzate ad un versamento effettivo dell’assegno di mantenimento) di cui ai procedimenti di separazione e divorzio, tra cui la possibilità di ordinare ai terzi (tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al genitore obbligato) di versare le somme dovute a titolo di mantenimento direttamente agli aventi diritto.

Ma le modalità della procedura da seguire si presentano ambigue per l’infelice formulazione della norma. A riguardo, infatti, la legge [5] fa uno sorta di miscuglio tra le due discipline, prevedendo che il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla legge sul divorzio. Dunque, la norma richiama per un verso la disposizione del Codice civile in tema di separazione (prevedendo che «il Giudice può ordinare…»), e per l’altro verso si riporta alla legge sul divorzio che, come abbiamo detto, non contempla l’ordine del magistrato. La poca chiarezza di questa norma ha condotto nel tempo a due differenti letture da parte dei tribunali.

Nello specifico, il tribunale di Milano [6], riferendosi alle garanzie accordate dalla legge anche ai figli di genitori non coniugati, dopo aver evidenziato la formulazione “ambigua” della norma sia da un punto di vista strutturale che funzionale, ha tuttavia espresso la necessità di dare – a suo avviso – prevalenza alla normativa sul divorzio (che non prevede il ricorso al giudice) in quanto non solo la norma fa un espresso richiamo ad essa , ma ad essa si ispira il sistema di garanzie a tutela dei figli nati fuori dal matrimonio. La legge di parificazione dei figli, infatti, estende alle nuove controversie il regime giuridico previsto dalla legge sul divorzio, sia con riguardo all’ obbligo di prestare garanzie reali e personali, sia con riferimento al sequestro.

Dunque, secondo il tribunale di Milano, il genitore non coniugato ha diritto di richiedere al terzo (debitore di somme nei confronti dell’altro genitore), il pagamento diretto di quanto dovuto per il figlio, senza ricorso preventivo al giudice in quanto ha ritenuto che vada estesa ai figli nati da genitori conviventi, la tutela contenuta nella legge sul divorzio.

Di diverso avviso il tribunale di Bari che, con una provvedimento più recente [7], ha sottolineato la necessità che per i figli nati fuori dal matrimonio debba essere sempre il tribunale, nell’ipotesi di inadempimento del genitore obbligato, a disporre con una apposita pronuncia il versamento diretto dell’assegno di mantenimento.

Il giudice pugliese, in particolare, ha evidenziato che la norma [8] prevede espressamente in caso di richiesta di versamento diretto da parte del terzo, che vi sia un apposito provvedimento del giudice, con un preciso comando giurisdizionale, in quanto il soggetto della norma è sempre il giudice; ciò evidenzia la volontà del legislatore di esigere che gli strumenti di garanzia dei crediti dei soggetti più deboli siano adottati sempre passando dalla preventiva cognizione del magistrato, al pari di quanto previsto in tema di separazione. Pronuncia quest’ultima che per quanto ci appaia più in linea con la volontà del legislatore, tuttavia – in mancanza di una previsione chiara – sollecita un definitivo chiarimento circa la sua interpretazione onde evitare ai tanti soggetti interessati di doversi scontrare con la prassi non infrequente del “tribunale che vai, interpretazione che trovi”.


note

[1] Art. 156, co. 6 cod. civ.

[2] Art 8, co. 3. legge n. 898/1970.

[3] Legge 10 dicembre 2012 n. 219 “Disposizioni in materia di filiazione” entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

[4] C. Cost. sent. n.99/97.

[5] Art. 38 disp. att. cod. civ.

[6] Trib. Milano, decr. 24.04.2013.

[7] Trib. Bari, sent. n. 5506 del 25/3/2014. – relatore dott. F. Caso.

[8] Art. 3 della L.219/12.

Autore immagine: 123rf com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA