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Decreto ingiuntivo: quando la provvisoria esecuzione

19 Ottobre 2015
Decreto ingiuntivo: quando la provvisoria esecuzione

Casi di provvisoria esecuzione su richiesta del creditore e per previsione della legge: termini per adempiere.

Con la notifica del decreto ingiuntivo, il creditore intima al debitore di pagare una determinata somma di denaro o di consegnare uno o più beni mobili entro 40 giorni; entro lo stesso termine, il debitore, a sua volta, può – a mezzo del proprio avvocato – presentare opposizione (in tal modo, si instaura una vera e propria causa). Esistono tuttavia dei casi in cui il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo: il debitore, cioè, viene obbligato a pagare immediatamente già alla notifica del decreto stesso (salta, quindi, il termine dei 40 giorni). In realtà, il debitore ha comunque 10 giorni per provvedere all’adempimento in quanto, anche quando il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, il creditore che voglia agire con un pignoramento dovrà comunque notificare, insieme o successivamente al decreto ingiuntivo, anche l’atto di precetto e quest’ultimo – salvo che vi sia pericolo nel ritardo – attribuisce al debitore ulteriori 10 giorni di tempo per eseguire la prestazione.

In sintesi, quindi, nel caso di:

decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo il termine per adempiere è almeno di 50 giorni (40 per il decreto + 10 del precetto);

– nel caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il termine è di 10 giorni (salvo nel caso in cui vi sia “pericolo nel ritardo” e il creditore si sia fatto autorizzare dal Presidente del Tribunale a procedere ad esecuzione forzata senza neanche attendere i 10 giorni del precetto).

Ricapitolando, nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il creditore ingiunge al debitore di pagare o consegnare la cosa immediatamente (cioè entro 10 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo unitamente al precetto), autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria del decreto.

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per richiesta del creditore

Il creditore può chiedere al giudice di emettere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nelle seguenti quattro ipotesi principali:

– quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa. Tale elenco è considerato generalmente come tassativo e quindi non applicabile analogicamente ad altri documenti, ad esempio alla polizza di carico;

-quando il credito è fondato su un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;

-quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo: che può consistere nella probabile infruttuosità dell’azione esecutiva, nell’aggressione del patrimonio del debitore in stato di dissesto o di insolvenza da parte di altri creditori, nel compimento da parte del debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia del creditore;

– quando il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore che comprovi il diritto fatto valere; tipico è l’esempio di una promessa di pagamento, di un’ammissione di debito, di una richiesta di saldo e stralcio (quindi con riconoscimento del debito), ecc.

Negli ultimi due casi, il giudice può imporre una cauzione al creditore per garantire la restituzione di quanto il debitore ingiunto abbia ingiustamente pagato in caso di revoca del decreto ingiuntivo.

Nelle ipotesi sopra indicate il giudice può anche autorizzare l’esecuzione immediata senza l’osservanza del termine minimo previsto nell’atto di precetto.

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa per legge

Oltre alle ipotesi appena viste, ve ne sono delle altre in cui il giudice è tenuto a concedere la provvisoria esecuzione anche se il creditore, in sede di ricorso, non ne fa espressa richiesta (anche se è sempre opportuno e consigliabile farne istanza). In tali casi, infatti, la legge riconosce automaticamente al decreto l’immediata esecutività. Tali ipotesi sono le seguenti:

– decreto richiesto dagli enti previdenziali (per es. INPS) per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza [1];

– decreto emesso a seguito di ricorso per pagamento dei contributi condominiali da parte dell’amministratore di condominio ai singoli condomini, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea condominiale [2];

– decreto richiesto da chiunque vi abbia interesse al presidente del tribunale per i crediti di mantenimento dei figli [3];

– nel contratto di subfornitura: richiesta di pagamento del prezzo non corrisposto entro i termini pattuiti  [4];

– decreto emesso per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal conduttore moroso [5];

– decreto emesso per la restituzione dell’imposta di registro [6].


note

[1] Art. 1 c. 13 DL 688/85 conv. in L. 11/86.

[2] Art. 63 c. 1 disp. att. c.c. (il decreto è immediatamente esecutivo nonostante l’opposizione).

[3] Art. 316 bis c. 3 c.c. (le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica).

[4] Art. 3 c. 4 L. 192/98, cfr. C. Cost. sent. n. 163/2004.

[5] Art. 664 c. 3 cod. proc. civ.

[6] Art. 58 DPR 131/86.

Autore immagine: 123rf com


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11 Mar 2015 | di Redazione

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