Come bloccare pignoramento, ipoteca e fermo Equitalia con la dilazione


Rateazione delle cartelle esattoriali di Equitalia: solo il pagamento della prima rata cancella le procedure esecutive come i pignoramenti o il fermo auto e l’ipoteca sulla casa.
Per chi ha un debito con Equitalia e teme di subire un pignoramento o lo ha già ricevuto, presentare una domanda di dilazione del debito (cosiddetta rateazione delle cartelle esattoriali) potrebbe essere la mossa giusta per tornare a vivere sonni tranquilli. Infatti gli effetti della domanda si ripercuotono tanto sulle azioni cautelari (ipoteche e fermo auto) quanto su quelle esecutive (pignoramenti) attivabili dall’Agente della riscossione. Vediamo in che misura, premettendo che la materia è stata di recente oggetto di una riforma ad opera del nuovo decreto sulla riscossione esattoriale [1], attuativo della delega fiscale.
AZIONI ESECUTIVE
La richiesta di rateazione impedisce a Equitalia di avviare nuovi pignoramenti. Quindi, in costanza di pagamento a rate delle cartelle, nessun rischio subirà il contribuente circa eventuali blocchi del conto corrente, dello stipendio o della pensione.
Quanto, invece, ai vecchi pignoramenti, ossia quelli già in corso (se, per esempio, la casa è già oggetto di una procedura esecutiva o se la banca ha già ricevuto la lettera di Equitalia con cui le ingiunge di versarle le somme pignorate entro 60 giorni, salvo spontaneo adempimento del contribuente), questi diverranno inefficaci solo dopo il pagamento della prima rata da parte del debitore.
Quindi, riassumendo: con la richiesta di dilazione del debito andata a buon fine, il contribuente non solo si libera delle procedure già in atto (ma solo dopo il pagamento della prima rata), ma evita anche quelle future.
Peraltro, secondo una giurisprudenza della Cassazione, l’aver presentato la richiesta di dilazione non impedisce al contribuente di presentare ricorso, in un secondo momento, contro le cartelle di Equitalia eventualmente viziate. Infatti, il pagamento spontaneo di un debito costituisce riconoscimento del debito stesso solo nell’ambito del diritto civile, ma non in quello tributario, dove invece il debitore potrebbe essere spinto a un immediato adempimento solo per evitare conseguenze peggiori (come, appunto, il pignoramento della casa o del conto).
La rateazione, tuttavia, non è possibile in due casi:
– per le somme oggetto delle segnalazioni da parte delle pubbliche amministrazioni [2]. Ricordiamo, infatti, che tutte le P.A. che devono procedere al pagamento, a qualsiasi titolo (ad es. onorari, forniture e appalti) di somme superiori a 10.000 euro nei confronti dei privati cittadini, devono prima interrogare Equitalia per verificare se il creditore ha morosità almeno pari a tale cifra. In caso positivo, il pagamento verrà bloccato ed Equitalia potrà procedere a un pignoramento presso terzi, ordinando all’amministrazione debitrice di versarle le somme che, altrimenti, sarebbero finite nelle tasche del contribuente, dovute, fino a concorrenza del debito a ruolo. Ebbene, una volta che Equitalia abbia già ricevuto la segnalazione dell’ente pubblico, l’importo corrispondente non potrà essere dilazionato e dovrà essere versato in unica soluzione, all’esito del pignoramento presso terzi.
– per le procedure esecutive che si trovano allo stadio terminale. È il caso, per esempio, in cui si sia già tenuta la vendita all’incanto dell’immobile espropriato e che esso sia stato assegnato al terzo oppure ancora, nel caso di pignoramento presso terzi, il terzo abbia già reso la dichiarazione di essere debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo.
Come detto, invece, le altre procedure già attivate prima della presentazione della domanda si interrompono solo con il versamento della prima rata. Non è quindi più sufficiente, da sola, la trasmissione dell’istanza.
PEGNI E IPOTECHE
L’istanza di rateazione blocca la possibilità, per Equitalia, di iscrivere nuovi pegni e ipoteche. Restano però salvi i provvedimenti già adottati (leggi: “La dilazione con Equitalia non blocca più il fermo“).
note
[1] Dlgs 159/2015.
[2] Eseguite ex art. 48 bis Dpr 602/1973.
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Buonasera, quello che non è del tutto chiaro nel Comma 1 quater rivisionato nel 2015 (punto b) è l’impossibilità di ottenere la rateazione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis. Tale impossibilità si riferisce esclusivamente alle verifiche effettuate PRIMA della della richiesta di rateazione o anche a quelle effettuate nel periodo che va dalla richiesta alla sua accettazuione (o diniego )? Sembra un cavillo da poco conto ma così non è in quanto Equitalia può impiegare anche diversi mesi per lavorare una richiesta di rateazione.
Grazie