[1] Art. 545 cod. proc. civ.
Limiti pignoramento di stipendi e pensioni


Espropriazione e pignoramento presso terzi in banca, dal datore di lavoro o presso l’Istituto di previdenza: quali limiti.
Il creditore che abbia un titolo per agire contro il debitore (per esempio, sentenza o decreto ingiuntivo), può soddisfarsi mediante il pignoramento dello stipendio o della pensione. Tuttavia, il diritto del creditore deve essere bilanciato con il diritto del debitore di non vedersi privato integralmente delle proprie fonti di sostentamento (retribuzione o pensione). Per tale ragione il legislatore ha previsto specifici limiti di pignoramento di stipendi e pensioni, ai quali i creditori devono obbligatoriamente attenersi.
Indice
- 1 Quali sono i limiti di pignorabilità?
- 2 Pensione e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse in data anteriore al pignoramento
- 3 Pensione e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse alla data del pignoramento o successivamente
- 4 Pensione e somme assimilate riscosse in contanti presso l’ufficio postale o bancario
- 5 Stipendio e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse in data anteriore al pignoramento
- 6 Stipendio e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse alla data del pignoramento o successivamente
Quali sono i limiti di pignorabilità?
La legge [1] vieta la pignorabilità dei crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
Il D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015, ha aggiunto i commi 7, 8 e 9, che si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno 2015.
In particolare, il comma 7 precisa che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità sostitutive della pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti sopra evidenziati, nonché di quelli previsti dalle speciali disposizioni di legge.
Il comma 8 aggiunge che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità sostitutive di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, obbligatorio per tutte le pensioni superiori a 1.000 euro:
- possono essere pignorate per un importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento (cosiddetto “minimo vitale“);
- quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge.
Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dalla norma e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Pensione e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse in data anteriore al pignoramento
La base pignorabile è la pensione mensile detratto l’assegno sociale mensile moltiplicato per tre.
Esempio:
Pensione mensile: 1.500 euro
Assegno sociale mensile: 448,51 euro
Base pignorabile: 1.500 – (448,51 x 3) = 154,47 euro
Quindi può essere pignorata l’intera base pignorabile.
Pensione e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse alla data del pignoramento o successivamente
La base pignorabile è la pensione mensile detratto l’assegno sociale mensile aumentato della metà.
Esempio:
Pensione mensile: 1.500 euro
Assegno sociale mensile: 448,51 euro
Base pignorabile: 1.500 – (488,51 + 1/2) = 827,24
Quindi, può essere realmente pignorata non l’intera base pignorabile ma nei limiti generali indicati dalla legge:
- per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;
- per i crediti dello Stato, nei limiti di 1/5; per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile;
- per ogni altro credito, nei limiti di 1/5.
Pensione e somme assimilate riscosse in contanti presso l’ufficio postale o bancario
La base pignorabile è la pensione mensile detratta la misura massima dell’assegno sociale mensile aumentato della metà.
Esempio:
Pensione mensile: 1.500 euro
Assegno sociale mensile: 448,51 euro
Base pignorabile: 1500 – (448,51 + 1/2) = 827,24
Quindi, può essere realmente pignorata non l’intera base pignorabile ma nei limiti generali indicati dalla legge:
- per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;
- per i crediti dello Stato, nei limiti di 1/5; per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile;
- per ogni altro credito, nei limiti di 1/5.
Stipendio e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse in data anteriore al pignoramento
La base pignorabile è lo stipendio mensile detratto l’assegno sociale mensile moltiplicato per tre.
Esempio:
Pensione mensile: 1.500 euro
Assegno sociale mensile: 448,51 euro
Base pignorabile: 1500 – (448,51 x 3) = 154,47 euro
Quindi, può essere pignorata l’intera base pignorabile.
Stipendio e somme assimilate accreditate su c/c bancario o postale e riscosse alla data del pignoramento o successivamente
La base pignorabile è l’intera somma accreditata. Quindi, può essere realmente pignorata non l’intera base pignorabile ma nei limiti generali indicati dalla legge:
- per i crediti alimentarli nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;
- per i crediti dello Stato, nei limiti di 1/5; per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile;
- per ogni altro credito, nei limiti di 1/5.
Il D.L. 83/2015, nel prevedere l’impignorabilità relativa dei crediti di lavoro e delle pensioni depositati in conti correnti intestati al debitore, si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale 85/2015, che aveva così ammonito il legislatore: “non può sottacersi che il principio di tutela del pensionato di cui all’art. 38, co. 2, Cost. soffre, in relazione al quadro normativo illustrato, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall’ordinamento costituzionale.
La combinazione di diverse norme, pure dirette a garantire valori importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l’effettività della responsabilità patrimoniale, ha generato, nel caso di specie, interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a favore del pensionato. Pur disponendo di ampia discrezionalità nella scelta del tipo di tutela delle condizioni minime di sostentamento del pensionato tra le molteplici ipotizzabili, il legislatore ha determinato una situazione che pregiudica la fruizione di un diritto sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative. È specificamente sotto tale profilo di incompletezza del sistema di tutela del pensionato che l’attuale situazione normativa risulta incompatibile con il precetto contenuto nell’art. 38, secondo comma, Cost.
Il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato … impongono tuttavia di sottolineare la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia”.