Consenso informato sempre scritto: esclusa la testimonianza


Responsabilità medica: solo la firma del paziente può essere prova di aver preso consapevolezza del trattamento medico.
Il consenso informato, prestato dal paziente al medico curante, deve essere per forza scritto. Lo ha chiarito, per la prima volta, la Cassazione, con una sentenza potremmo dire storica [1] in tema di responsabilità professionale medica.
Sono insufficienti, quindi, eventuali consensi verbali dei quali venga fornita prova attraverso, per esempio, la testimonianza di un infermiere presente al momento.
La vicenda
A seguito di un intervento chirurgico eseguito per errore su un arto sano il chirurgo è stato citato in giudizio per responsabilità medica. Senonché in prima battuta i giudici avevano sostenuto che l’intervento al ginocchio sano sarebbe stato autorizzato a parole dal paziente.
La sentenza
Posta la necessità di un documento scritto su cui il paziente deve apporre la firma ai fini del consenso informato, la prova testimoniale, resa da un medico della stessa équipe, non è idonea a superare l’assenza del primo. Dunque, un eventuale consenso orale non vale come consenso informato.
note
[1] Cass. sent. n. 19212/2015.
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