Assegni al nucleo familiare: chi può chiederli, i requisiti, la domanda, il pagamento.
Ogni anno, nel mese di luglio, vengono presi in considerazione i nuovi livelli di reddito per il calcolo degli assegni familiari; ecco quindi questa scheda sintetica su chi può chiedere gli assegni, sui relativi requisiti richiesti dalla normativa e sulle modalità per la presentazione della richiesta.
Chi può richiederlo
– lavoratori dipendenti;
– disoccupati indennizzati;
– lavoratori cassaintegrati;
– lavoratori in mobilità;
– lavoratori in malattia o in maternità;
– pensionati ex lavoratori dipendenti;
– lavoratori domestici.
Il requisito del reddito
È possibile ricevere gli assegni familiari solo se il reddito familiare (ossia la somma dei redditi percepiti da ciascun membro del nucleo familiare) non superi determinate soglie indicate ogni anno dalla legge. Il reddito familiare è costituito dal reddito della persona che presenta la richiesta e dal reddito degli altri componenti del nucleo familiare. I redditi che vengono presi in considerazione sono quelli dell’anno precedente a quello della richiesta. Si ricorda che l’erogazione dell’assegno si basa sull’anno solare, che va dal 1 luglio al 30 giugno successivo. Ragion per cui, ad esempio, la richiesta di assegni familiari per il periodo che va dal 1.07.2015 al 30.06.2016, avrà come reddito di riferimento quello del 2014.
Per il calcolo del reddito si considerano:
– gli stipendi di tutti i componenti della nucleo familiare;
– i redditi da fabbricati e terreni;
– gli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato;
– i redditi esenti da imposta;
– i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (ad esempio, interessi dei depositi e dei c/c bancari e postali, interessi di CCT, BOT, i proventi delle polizze vita, vincite di concorsi a premi e scommesse), se complessivamente superiori a 1.032,91 euro.
Non si considerano, invece, nel calcolo del reddito:
– il tfr;
– i trattamenti di famiglia;
– le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
– le pensioni di guerra;
– le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
– le indennità di accompagnamento;
– le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
– gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
– gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
– le indennità di trasferta;
– l’assegno di mantenimento dei figli.
Il nucleo familiare
L’assegno spetta solo se il reddito familiare complessivo è costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Il valore degli assegni familiari dipende dal reddito familiare (più è alto, più il valore degli assegni familiari si abbassa), dalla tipologia (ad esempio, figlio con una inabilità) e dal numero di persone che compongono il nucleo familiare (più si è numerosi, più il valore degli assegni familiari cresce).
Sono considerati componenti del nucleo familiare:
– il richiedente;
– il coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato;
– i figli ed equiparati [1] minori e maggiorenni inabili (lo stato di inabilità deve essere dimostrato mediante l’esibizione della documentazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie);
– i figli ed equiparati tra 18 e 21 anni, purchè siano studenti o apprendisti e solo se facenti parte di nuclei numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
– i nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente;
– i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.
I soggetti sopra citati compongono il nucleo familiare anche se non convivono con il richiedente e non sono a carico del richiedente. Se il richiedente è straniero, questi può includere nel nucleo familiare i familiari residenti in Italia. È possibile includere anche i familiari che vivono all’estero solo se lo Stato in cui risiedono ha stipulato con l’Italia apposita convenzione, e sempre che essi non godano già di trattamenti di famiglia pagati da tale Stato.
La Domanda
La domanda deve essere presentata:
– al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16), per il lavoratori dipendenti. In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro (entro il termine di 5 anni);
– direttamente all’Inps, per i lavoratori domestici, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, lavoratori iscritti alla gestione separata, o aventi diritto agli assegni come beneficiari di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il sito internet dell’Inps, nella sezione servizi online, accessibile direttamente dal cittadino munito di codice pin;
– tramite Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
– tramite Patronato.
Autorizzazione Inps
I lavoratori dipendenti devono allegare alla domanda una specifica autorizzazione, da richiedere all’Inps con modello ANF42 (SR03), nei seguenti casi in cui il loro nucleo familiare presenti:
– figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
– figli naturali (propri o del coniuge) riconosciuti dall’altro genitore;
– figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
– figli o equiparati di età compresa tra i 18 e 21, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni;
– fratelli, sorelle e nipoti;
– familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione che dimostri una invalidità del 100% con l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
– familiari minorenni in assenza della documentazione che comprovi il diritto all’indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a compiere atti propri della loro età;
– familiari residente in uno Stato UE oppure in altro Stato convenzionato;
– minori affidati in strutture pubbliche e collocati in famiglia;
– nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.
Il pagamento
Ai lavoratori in attività, l’assegno viene corrisposto dal datore di lavoro (che poi chiederà il rimborso all’INPS), unitamente alla retribuzione mensile.
Per le colf, gli operai agricoli dipendenti, lavoratori di aziende fallite o cessate, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS.
Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS, insieme alla pensione.
note
[1] Per equiparati si intendono i figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, minori affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.
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