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Isee, quando non è necessaria la giacenza media?

23 Ottobre 2015 | Autore:
Isee, quando non è necessaria la giacenza media?

Ho acquistato casa nel 2014: oltre al mutuo, ho pagato una consistente somma in contanti ed azzerato il conto. Devo sempre indicare la giacenza media nell’Isee?

L’Isee 2015, tra le varie novità, ha contemplato anche l’indicazione della giacenza media di conti correnti, depositi, libretti e altri strumenti assimilabili.

La giacenza media, però, può non essere indicata in alcune ipotesi, tra le quali rientra quella della lettrice, ossia l’incremento del patrimonio immobiliare.

Questo, in quanto l’indicazione della giacenza media, al posto dell’inserimento del saldo finale, risponde a un’esigenza di equità: lo scopo di indicare gli importi giacenti mediamente nel conto, difatti, è quello di evitare pratiche elusive, come quella dei “furbetti” che svuotano il conto corrente alla fine dell’anno, in modo da farlo risultare con saldo vicino allo zero alla data del 31 dicembre.

Isee incremento patrimonio immobiliare

Il caso dell’incremento del patrimonio immobiliare, invece, è diverso: in questa ipotesi, tutti i risparmi sono stati “fatti fuori” per acquistare un immobile, e non certamente per evitare una dichiarazione.

Visto che, peraltro, ai fini Isee viene incrementato, a seguito dell’operazione, il patrimonio immobiliare, e di conseguenza si innalzano tutti gli indicatori, appare iniquo che il contribuente debba dichiarare una giacenza che non esiste più. La ricchezza, difatti, non è doppia, mobiliare e immobiliare, ma il patrimonio è stato “spostato”, nel caso di specie, dai beni mobili agli immobili.

Pertanto, in tutte le ipotesi d’incremento del patrimonio immobiliare andrà indicato solamente il saldo finale di conti correnti, depositi, libretti e strumenti similari, dai quali è stato prelevato almeno parte dell’ammontare utile all’acquisto.

Incremento patrimonio immobiliare e conto cointestato

La stessa regola vale anche se esiste un mutuo sullo stesso immobile oggetto dell’incremento: laddove non tutte le spese siano coperte al 100% dal finanziamento,   per la parte “cash” prelevata potrà essere dichiarato il saldo finale di conti e depositi , prescindendo dal deposito medio.

In caso di conto cointestato, però, potrà avvalersi dell’opzione di dichiarazione del saldo nell’Isee solo chi ha effettuato l’acquisto, mentre l’altro cointestatario dovrà comunque dichiarare il 50% della giacenza media.

Nessun problema, invece, nell’ipotesi di acquisto da parte di tutti i cointestatari: ognuno potrà dichiarare il saldo finale del conto, secondo la quota di spettanza.



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