Donazioni, trust e fondo patrimoniale: espropriazione senza revocatoria


Revocatoria non più necessaria in caso di espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
Il nuovo art. 2929 bis c.c., rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, stabilisce che il creditore pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione, che abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (ossia, indipendentemente dal preventivo esperimento dell’azione revocatoria), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
La disposizione si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione quando contestino:
– la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 2929 bis c.c. (il pregiudizio per il creditore; la natura dell’atto di costituzione del vincolo; la tardiva trascrizione del pignoramento; la mancanza del titolo esecutivo, ecc.);
– la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
La disposizione riguarda gli atti di destinazione, gli atti costitutivi di fondo patrimoniale, i trust, gli atti di donazione e gli atti a titolo gratuito in genere.
Non può ritenersi, peraltro, che sia sufficiente, ai fini dell’azione esecutiva, che il creditore si limiti ad affermare di aver subìto un danno dall’atto dispositivo compiuto dal proprio debitore, ma occorrerà provare o dimostrare il danno subìto e la correlazione di questo con l’atto donativo posto in essere.
In ogni caso, il debitore potrà tutelarsi con l’opposizione agli atti esecutivi.
Occorre rilevare, inoltre, che un analogo potere di agire con l’azione esecutiva sul bene oggetto dell’atto dispositivo è conferito anche al creditore anteriore rispetto all’atto donativo, attraverso un’insinuazione nella procedura esecutiva già iniziata, potendo, egli contestare, con i medesimi mezzi e negli stessi termini, l’atto dispositivo a titolo donativo.
Pertanto, il compimento di un atto a titolo gratuito consente a qualunque creditore di insinuarsi in una procedura esecutiva aperta da altri alla sola condizione di agire entro un anno dalla trascrizione dell’atto
La pignorabilità, da parte del creditore, del bene oggetto dell’atto dispositivo a titolo gratuito può invadere anche la sfera patrimoniale del terzo estraneo al contratto intercorso tra disponente e beneficiario.
La norma prevede la possibilità di esperire l’esecuzione forzata, da parte del creditore, pregiudicato da un atto di alienazione a titolo gratuito compiuto dal debitore; è ovvio che il destinatario dell’esecuzione forzata non può che essere il beneficiario dell’atto dispositivo a titolo gratuito (ovvero il donatario), essendo, ormai, il bene, fuoriuscito dal patrimonio del debitore.
La disposizione autorizza l’espropriazione forzata a vantaggio del creditore munito di titolo esecutivo in presenza di un atto dispositivo di diritti a titolo gratuito, compiuto successivamente al sorgere del credito, a condizione dell’avvenuta trascrizione del pignoramento entro l’anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo lesivo dei diritti del creditore. Pertanto, tale azione può essere intrapresa nei confronti del donatario, beneficiario dell’atto lesivo; qualora quest’ultimo avesse, nel frattempo, alienato a terzi, il creditore avrà il diritto di agire anche nei confronti del terzo.
Infine, in caso di risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione, che si risolve in una contro-donazione che il donatario fa al proprio donante, il creditore che assuma essere stato “frodato” dall’atto di donazione compiuto ha diritto di agire in esecuzione contro il donatario della donazione originaria e, poi, contro il beneficiario della donazione risolta, cioè contro il donante originario (TESTA, Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929 bis del codice civile, in www.altalex.com).
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