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Esecuzione in forma specifica e opposizione all’esecuzione

24 Ottobre 2015 | Autore:
Esecuzione in forma specifica e opposizione all’esecuzione

Il nuovo processo esecutivo dopo la riforma: misure di coercizione indiretta ed opposizione all’esecuzione.

Misure di coercizione indiretta

Il nuovo art. 614 bis c.p.c. dispone che, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni appena esaminate non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto:

– del valore della controversia

– della natura della prestazione

– del danno quantificato o prevedibile

– di ogni altra circostanza utile.

Opposizione all’esecuzione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata (opposizione a precetto), si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 (art. 615 c.p.c.). Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.

Per le vendite disposte dal 27 giugno 2015, se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione appena vista e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Il-nuovo-volto-del-Processo-Civile,-del-Concordato-Preventivo-e-del-Fallimento


note

Autore immagine: 123rf com


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