CTU: gli albi dei consulenti tecnici e dei periti dei tribunali


Riforma della giustizia: iscrizione e tenuta degli albi dei consulenti tecnici nominati dal giudice.
Sono state modificate anche le modalità per la tenuta degli albi dei consulenti. L’art. 16 novies D.L. 179/2012, conv. dalla L. 221/2012, inserito dal D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015, si occupa in particolare delle modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.
Ai sensi di tale disposizione, le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, all’elenco dei soggetti specializzati e all’albo dei periti presso il tribunale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche.
Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.
Tali disposizioni si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.
Quando, per l’iscrizione negli albi e negli elenchi la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale.
I versamenti hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
Gli albi e gli elenchi sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche.
L’accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria.
La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 82/2005, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
Le disposizioni della norma acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche.
I soggetti che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche.
note
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