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Risarcimento al pedone dal Comune: responsabilità condivisa per condotta imprudente

23 Ottobre 2015 | Autore:
Risarcimento al pedone dal Comune: responsabilità condivisa per condotta imprudente

Se nonostante la pioggia, il pedone ipovedente decide di attraversare comunque la strada, e cade in una buca, il risarcimento è ridotto della metà.

 

Le condizioni di meteo avverse, in particolare una forte pioggia, incidono non poco sulla possibilità di incontrare sul proprio cammino (a piedi o in auto) insidie stradali come buche poco visibili colme d’acqua. Il Comune, pena la propria responsabilità e l’obbligo al risarcimento, è tenuto a provvedere alla manutenzione stradale, per impedire che si verifichino sinistri tra veicoli, o danni al pedone che accidentalmente, camminando, cade a causa di crepe e voragini sul manto stradale.

Non sempre però il risarcimento del Comune può essere integrale, come nel caso in cui un pedone ipovedente, decide di attraversare la strada nonostante la scarsa visibilità (data tanto dalle proprie condizioni fisiche quanto da condizioni metereologiche gravi) cadendo in una buca. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una sentenza recente [1], nella quale i giudici hanno riconosciuto la responsabilità condivisa dell’amministrazione comunale e del pedone [2].

In questa ipotesi i giudici hanno ritenuto che il pedone e il Comune chiamato in causa per il risarcimento, fossero a tutti gli effetti corresponsabili della caduta, perché la donna ipovedente aveva accettato il rischio di uscire di casa e di attraversare la strada nonostante le condizioni meteo non fossero ottimali. Pertanto il risarcimento spettante è stato ridotto della metà (50% spettante la Comune e 50% al pedone).

A nulla valgono secondo la Corte di Cassazione le dimensioni della buca, il fatto che sia completamente ricoperta d’acqua e la difficoltà che anche una persona non ipovedente potrebbe incontrare nell’accorgersi della sua presenza sul manto stradale. Se infatti a una parte il Comune è tenuto a rimuovere l’insidia, dall’altra il pedone non è autorizzato a mettere in atto condotte imprudenti che possano ledere la propria incolumità. Nel caso in questione, come sottolineato dai giudici, il pedone ipovedente aveva attraversato la strada pur consapevole delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare nell’accorgersi di ostacoli sul proprio tragitto.

Nella causa civile avviata dal pedone inoltre, non è possibile presentare una domanda per il risarcimento a titolo di responsabilità del Comune per danno cagionato dalle cose che ha in custodia (in questo caso la manutenzione stradale) tardiva, ovvero in appello, se nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non emergono elementi precisi relativi a tale domanda, e comunque idonei a valutare ed integrare questo tipo di responsabilità [3].


note

[1] Cass. sent. n. 18463/2015 del 22.09.2015.

[2] Art. 2043 cod. civ. Risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

[3] In grado di appello, nella causa relativa alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18463/2015, veniva rigettata la domanda di risarcimento ex art. 2051 cod. civ. per responsabilità da cosa in custodia (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) perché ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. 1 comma (“Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”.)


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