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Ecobonus: gli interventi di riqualificazione energetica

25 Ottobre 2015
Ecobonus: gli interventi di riqualificazione energetica

Agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica: come fruire della detrazione fiscale e quali spese sono coperte.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha riconfermato, anche per l’anno prossimo, l’agevolazione per la riqualificazione energetica dei fabbricati, anche detta ecobonus, con le stesse modalità dell’anno passato; il corpo normativo risale alla legge finanziaria per il 2007 [1], anche se, nel tempo, ha subito diverse proroghe e modifiche, soprattutto riguardanti le procedure da seguire ai fini della sua utilizzazione.

Chi può sfruttare l’ecobonus?

La platea dei beneficiari di tale bonus fiscale è molto ampia e vi rientra, in buona sostanza, ogni persona fisica, professionista (anche in associazione), società di persone o di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, purché, ovviamente:

– posseggano, a qualsiasi titolo, il bene oggetto dell’intervento

– sostengano le spese per gli interventi in questione.

Si tratta, dunque, di tutti i contribuenti, residenti e non, anche titolari di reddito di impresa.

Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, gli inquilini e i soggetti che hanno in comodato d’uso l’immobile stesso, nonché i familiari conviventi del possessore o del detentore del fabbricato oggetto dell’intervento.

I contribuenti che percepiscono reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale [2].

Sono esclusi, quindi, dall’agevolazione gli immobili merce, gli immobili strumentali non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa [3], nonché gli immobili di natura civile che, solitamente, per le imprese diverse da quelle di costruzione, di ristrutturazione e di vendita, sono considerati come investimento.

Quali interventi di riqualificazione energetica sono agevolati?

Un decreto ministeriale [4] indica le categorie di interventi che possono fruire dell’ecobonus;

per ciascuna di queste tipologie di intervento è stato previsto un limite massimo di detrazione.

Gli interventi agevolabili sono, sinteticamente, i seguenti:

– riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite di detrazione 100.000 euro);

– interventi sugli involucri degli edifici esistenti (limite di detrazione 60.000 euro);

– installazione di pannelli solari su edifici esistenti (limite di detrazione 60.000 euro);

– sostituzione impianti di climatizzazione invernale su edifici esistenti (limite di detrazione

30.000 euro).

Dal 2015 le spese agevolabili sono state, inoltre,

estese anche all’acquisto e alla posa in opera delle schermature solari, con il limite di detrazione di 60.000 euro, e all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con un limite di detrazione massima di 30.000 euro.

Quale risparmio energetico bisogna conseguire?

Non è stato stabilito, dall’agenzia delle Entrate, quali opere o impianti occorra realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione, poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un ulteriore risparmio energetico.

Una circolare ministeriale [5] precisa, poi, che le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie, come in genere avviene per l’installazione dei moderni condizionatori d’aria. Il fatto che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente, sicuramente fa rientrare l’intervento tra quelli idonei a conseguire un risparmio energetico.

In cosa consiste l’agevolazione fiscale?

Il contribuente può sfruttare una detrazione d’imposta da calcolare nella misura del 65% delle spese sostenute per l’intervento, e fino al limite massimo di detrazione indicato.

Quindi, la spesa massima agevolabile – con riferimento, per esempio, a un intervento di

riqualificazione energetica – ammonta a 153.846 euro, in quanto il 65% di tale importo risulta essere pari a 100.000 euro, limite massimo di detrazione utilizzabile.

Quali adempimenti?

Tra gli adempimenti richiesti per sfruttare l’ecobonus, vi è l’obbligo, per le persone fisiche, di effettuare il pagamento tramite “bonifico parlante”, cui va applicata, dalle banche o dalle Poste Spa, una ritenuta d’acconto dell’8%.

Dev’essere rilasciata, inoltre, un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (per dimostrare che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla legge), un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che dal 1° gennaio 2008 non è più necessario presentare in caso di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari.

Tale documentazione – assieme alla scheda informativa degli interventi realizzati – va inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine degli interventi, attraverso il portale che si trova su sito www.acs.enea.it.


note

[1] L. 296/2006.

[2] Ag. Entrate, risoluzione n. 340/E/2008.

[3] In senso contrario CTR Lombardia, sent. n. 2692/2015.

[4] Decreto Mninisteriale del 19.02.2007 come successivamente modificato con decreto ministeriale del 7.04.2008.

[5] Circolare Ministeriale n. 57 del 24.02.1998.


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