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PCT: atti e provvedimenti depositati telematicamente

25 Ottobre 2015 | Autore:
PCT: atti e provvedimenti depositati telematicamente

Processo civile telematico dopo la riforma del 2015: obbligatorietà di deposito, processi esecutivi, procedure concorsuali e procedimenti di ingiunzione.

Il D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015, ha modificato l’art. 16 bis D.L. 179/2012, conv. In L. 221/2012, sull’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

La norma prevede che, a decorrere dal 30-6-2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione davanti al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.

Le parti provvedono a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, i quali, tuttavia, possono depositare gli atti e i documenti.

A partire dal 21 agosto 2015, nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo e del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente. Le modalità del deposito sono quelle previste dalla normativa anche regolamentare riguardante la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

In tal modo il legislatore ha risolto un aspetto controverso della disciplina, poiché in alcuni tribunali tali adempimenti erano ammessi, in quanto autorizzati con apposito decreto, mentre nei tribunali nei quali il decreto non era intervenuto la giurisprudenza si era espressa in alcuni casi ammettendo e in altri negando la legittimità del deposito telematico.

Nel box diamo conto di provvedimenti espressivi dei due orientamenti contrapposti.

Trib. Roma 24.01.2015: “La comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere considerata ammissibile a prescindere dall’esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla normativa vigente in materia di processo civile telematico (PCT).

La DGSIA (Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati) è priva, per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale.

Spetta al giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l’idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato.

Deve ritenersi quindi ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell’art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo ed inoltre trova applicazione il principio generale di cui all’art. 156 c.p.c. per il quale l’atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarato nullo.

Deve perciò aversi riguardo all’accettazione dell’atto da parte della cancelleria, con immediata visibilità per il giudice e per tutte le altre parti del processo”.

Trib. Pavia 22.07.2014: “La comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile in quanto nessuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto di costituzione in giudizio.

L’articolo 16 bis della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) prevede, infatti, che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati” (comma così modificato dall’art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90 del 2014). Pertanto, il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite”.

Particolarmente articolata, nel senso dell’inammissibilità, è la motivazione di Trib. Padova 1.09.2014: “Rilevato che preliminarmente vada affrontata la questione relativa all’ammissibilità della costituzione della conventa avvenuta solo telematicamente mediante invio a mezzo PEC direttamente nel sistema P.C.T. con la consolle dell’avvocato.

La questione appare particolarmente complessa per l’assoluta novità del thema decidendum, perlomeno per questo ufficio giudiziario, sicché appare opportuna una approfondita disamina della questione. …

Va subito osservato che tra gli atti che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l’invio telematico sono quelli endoprocedimentali.

Ciò è espressamente previsto dal comma 1 poiché l’art. 16 bis utilizza la frase “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

 

Sulla base di tale dettato normativo, i tribunali di Torino e Foggia hanno già dichiarato inammissibili due costituzioni in giudizio che avevano visto la parte ricorrente/attrice inviare l’atto introduttivo solo in modalità telematiche senza il deposito cartaceo.

Quelle decisioni appaiono corrette.

Va in primo luogo osservato che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012, peraltro non interessato dalle recenti modifiche del D.L. 90/2014, nel suo primo comma si occupa solo di sancire l’obbligo dell’invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali, ma nulla prevede sugli atti introduttivi di attore e convenuto lasciando quindi un vuoto normativo nel processo civile telematico perché sancire l’obbligo dell’invio telematico di alcuni atti non significare vietare di utilizzare quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti, significa solo statuire che alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30/06/2014, devono essere inviati secondo particolari modalità tecniche che prima non esistevano.

Poiché nel nostro sistema processuale vige il principio della libertà delle forme, laddove non diversamente stabilito, l’obbligo di utilizzare un certo strumento di trasmissione non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio.

Se l’invio telematico è addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedimentali ciò comporta innanzitutto che quella tipologia di strumento di invio è reputato idoneo dal legislatore a raggiungere lo scopo perseguito dalla norma, ovvero consentire alla parte di depositare l’atto processuale nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nel silenzio della legge, un primo elemento di valutazione per decidere se l’invio degli atti introduttivi possa avvenire per via telematica, potrebbe allora essere rappresentato dal decreto ex art. 35 di cui è destinatario questo ufficio giudiziario e che è reperibile anche sul sito pst.giustizia.it a cui qualunque cittadino, avvocato del convenuto compreso, possono accedere per prendere cognizione di quale sia il contenuto del decreto di cui all’art. 35 di cui è destinatario questo ufficio così come è possibile vedere i decreti rivolti a tutti gli uffici giudiziari d’Italia siano essi Tribunali o Corti d’Appello.

Il decreto autorizzativo ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 è quel particolare atto amministrativo autorizzativo adottato dal Direttore del DGSIA con cui il Direttore, in seguito alla sperimentazione ed all’analisi della dotazione informatica del Tribunale di Padova, ha decretato che questo ufficio giudiziario sia autorizzato a ricevere gli atti e solo quelli con valore legale, indicati in quell’atto autorizzativo.

Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro.

Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35 pur se tecnicamente possibile.

A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto che possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell’autorizzazione citata e dall’altro osservando che se l’atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione.

Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell’attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico.

Quei due articoli prevedono che l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere “depositati” in cancelleria. Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al cancelliere l’atto sul quale apporre il timbro di depositato.

Analogo è anche l’orientamento conforme della Cassazione da ultimo ribadito anche da Cass. Sez. 3 n. 12391 del 21/05/2013 la quale ha statuito che “La disciplina risultante dall’art. 165 cod. proc. civ. (e dagli artt. 72, 73 e 74 disp. att. cod. proc. civ.), nel richiedere alla parte attrice – a mezzo del proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge – il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo dell’esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia la genuinità che l’attinenza rispetto alla questione da trattare. Di conseguenza essa – mirando a soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all’instaurazione del rapporto processuale – non si pone in contrasto né con gli artt. 24 e 111 Cost., né con il diritto dell’Unione europea, in particolare quello emergente dalle sentenze della Corte di giustizia in tema di libera circolazione delle persone, secondo cui l’osservanza della normativa processuale interna non restringe alcuno spazio di giustizia, che va pur sempre realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli stati membri”.

Processi esecutivi, procedure concorsuali e procedimenti di ingiunzione

Nei processi esecutivi la disposizione sul deposito telematico degli atti processuali si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.

A decorrere dal 31.03.2015, il deposito, nei procedimenti di espropriazione forzata, della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, co. 6 (il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto), 543, co. 4 (atto di citazione, titolo esecutivo e precetto) e 557, co. 2 (atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto) del codice di procedura civile.

Il difensore attesta la conformità delle copie agli originali.

Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

A decorrere dal 30 giugno 2014, anche per il procedimento di ingiunzione, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Il-nuovo-volto-del-Processo-Civile,-del-Concordato-Preventivo-e-del-Fallimento



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