Corte di Cassazione, sez. IV Civile, ordinanza 23 luglio – 22 ottobre 2015, n. 21558
Presidente Iacobellis – Relatore Conti
In fatto e in diritto
B.G. impugnava l’intimazione di pagamento relativa a multe e spese di giustizia – anni 1996 e 1990 – oltre interessi e sanzioni, deducendone sotto vari profili l’illegittimità.
Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione con sentenza impugnata dalla parte contribuente innanzi alla CTR del Lazio che, con pronunzia n. 781/01/13, depositata il 19.12.2013, confermava la decisione impugnata rilevando la correttezza della notificazione della cartella di pagamento prodromica all’intimazione, in quanto effettuata dal concessionario con le forme dell’art. 26 dPR n. 602/73 senza necessità della compilazione dell’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito Equitalia sud spa con controricorso. Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 26 dPR n. 602/73. Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto la legittimità della notificazione della cartella eseguita in via diretta dal concessionario, non estendendosi a quest’ultimo la possibilità, conferita unicamente agli uffici finanziari, di procedere alla notifica con raccomandata con avviso di ricevimento senza avvalersi dell’Ufficiale postale.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2719 c.c. Lamenta che in relazione alla statuizione del giudice di appello secondo la quale “risulta in atti che la notifica della cartella sia stata eseguita, dopo vari tentativi, il 30.3.2006 ex art. 140 c.p.c.” la CTR non aveva considerato che ai fini del perfezionamento della notifica era necessario il deposito unitamente alla relata anche della copia della cartella di pagamento.
Equitalia sud spa ha chiesto il rigetto del ricorso rilevandone l’infondatezza.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell’art. 26 dPR n. 602/73 – cfr. Cass. nn. 11708/11; 15948/10; 14327/09; 2288/11; 1091/2013.
Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. n. 6395/2014, ove si è affermato che “In quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
A tale principi si è pienamente uniformato il giudice di appello.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente appunta le sue critiche alla sentenza riportando uno stralcio che non risulta dal testo della decisione qui impugnata, peraltro introducendo un tema d’indagine che non risulta essere stato formulato ritualmente nei pregressi gradi del giudizio.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Equitalia come da dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia sud spa liquidandole in euro 900,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del dPR n. 115/2001 (ndr art. 13 c. 1 quater del dPR n. 115/2002) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.