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Gita scolastica: col genitore accompagnatore, scuola non responsabile

27 Ottobre 2015
Gita scolastica: col genitore accompagnatore, scuola non responsabile

Infortunio in gita: l’istituto scolastico non paga il risarcimento per l’incidente dell’alunno se il genitore da accompagnatore.

In gita scolastica, la scuola non è responsabile dei danni procuratisi dall’alunno se il genitore è presente. Lo ha detto la Corte di Appello di Taranto in una recente sentenza [1].

Il genitore che si fida poco degli insegnanti e preferisce seguire personalmente il figlio in gita scolastica, poi non può recriminare alcun risarcimento del danno nel caso in cui il giovane si faccia male. E questo perché il nostro codice civile [2] prevede la responsabilità dei maestri e precettori dal momento in cui l’alunno viene consegnato all’istituto scolastico e per tutto il periodo in cui rimane sotto la loro vigilanza (gita compresa); ma è chiaro che se il genitore continua a essere presente, è solo su di questi che incombe l’obbligo di controllare il proprio figlio. Insomma, il “testimone” non passa nelle mani del professore finché è presente, nelle vicinanze, il papà o la mamma.

La responsabilità dell’istituto e dell’insegnante per i danni provocati dall’alunno a se stesso ha natura contrattuale perché deriva automaticamente dall’iscrizione dell’allievo e dalla conseguente ammissione nella scuola. Tale responsabilità, inoltre, si fonda sul dovere di vigilanza del personale scolastico sull’alunno che deve essere esercitato dal momento in cui il minore viene affidato alla scuola sino al momento in cui la sorveglianza, effettiva o potenziale, passa ai genitori. Se però, in caso di gita scolastica, l’affidamento del minore non avviene perché il genitore fa da accompagnatore, il personale della scuola non può essere ritenuto responsabile.

Il dovere di sorveglianza degli insegnanti resta strettamente connesso al materiale affidamento del minore da parte dei genitori all’istituto e si protrae “per tutto il periodo in cui il minore rimane nell’istituto e non venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori”. Pertanto nessuna responsabilità spetta agli insegnati se il ragazzo, nel corso della gita, viene accompagnato dal genitore: quest’ultimo, infatti, conservava il dovere di vigilanza sul figlio.


note

[1] C. App. Taranto, sent. n. 169 del 13.04.2015.

[2] Art. 2048 cod. civ.

Autore immagine: 123rf com

Corte d’Appello di Taranto Sezione civile – Sentenza 13 aprile 2015 n. 169

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Civile – composta dai Signori:

1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO – Presidente 2) Dott. Ettore SCISCI – Consigliere
3) Dott. Marina C. COSENZA – Consigliere REL. ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 200 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2012, trattata e passata in decisione all’udienza di trattazione del 15/10/2014

TRA

Ma.Lu., nato (…) e Ca.Er., nata (…), entrambi residenti in Lizzano alla via (…), nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Ma.Fr., nata (…), elettivamente domiciliati in Lizzano, alla via (…), presso lo studio dell’avv. Ge.To., dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato a margine dell’atto di appello

– APPELLANTI –

E

PARROCCHIA SAN NICOLA DI LIZZANO – SCUOLA MA. – p. iva: (…)), con sede in Lizzano alla via (…), in persona del suo legale rappresentante e Pa., Do., elettivamente domiciliata in Taranto al Viale (…) presso lo studio degli avv.ti Mi.Sv. e Da.Ma. che la rappresentano e difendono – anche disgiuntamente – giusta procura ad litem posta a margine della comparsa di costituzione e risposta

– APPELLATA –

NONCHÉ

SOCIETÀ CA. COOP. a r.l., in persona del suo legale rappresentante (…) con sede in Verona ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via (…), presso lo studio dell’Avv. En.Pa. dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato esteso nella copia notificata dell’atto di appello

– APPELLATA – E

COMUNE DI TERRANOVA DEL POLLINO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore

– APPELLATO –
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale d’udienza del 15/10/2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11/14.5.2012, Ma.Lu. e Ca.Er., quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Ma.Fr., interponevano appello avverso la sentenza emessa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto il 15/30.12.2011, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da essi appellanti per i danni riportati a seguito di infortunio occorso alla piccola Fr. il 23.10.2006, durante una gita scolastica, mentre questa giocava nel parco – giochi per bambini realizzato dal Comune di Terranova del Pollino presso il locale “Sa.”.

Si costituivano e resistevano la Parrocchia Sa. di Lizzano – Scuola Materna Sa. e la società Ca. coop. a r.l., assicuratrice della prima.

Rigettata con ordinanza dell’1.3.2013 la richiesta di attività istruttorie, la causa era riservata per la decisione all’udienza del 15.10.2014, sulle rassegnate conclusioni e previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di gravame, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, si censura la sentenza nella parte in cui ha valutato come dirimente la presenza, alla 1 gita scolastica durante la quale si verificò l’infortunio, della mamma e della zia della piccola Fr., allora di soli 3 anni e 10 mesi, escludendo la responsabilità del personale scolastico e quella del Comune di Terranova. L’appello è infondato.

Preliminarmente, giova osservare che “in tema di responsabilità della scuola a seguito di un infortunio occorso ad un alunno durante la gita scolastica, la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, comma 2 c.c., si applica in presenza di un danno causato da fatto illecito dell’allievo nei confronti di terzi, e non in riferimento al danno cagionato dall’allievo nei suoi stessi confronti. Mentre nel primo caso per superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante occorre che questi provi di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo in grado di portare poi al danno, nel secondo caso la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale. Tale responsabilità ha le fondamenta nell’iscrizione dell’allievo e la conseguente ammissione nella scuola, ed è proprio da questo rapporto che sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica” (Cassazione civile, sez. III, 04/02/2014, n. 2413).

Pertanto, non appare pertinente il costante richiamo degli appellanti agli att. 2047 e 2048 c.c. Infatti, poiché l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano

l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque I imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanza, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento f della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell’apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass. sez. III, 08/02/2012, n. 1769).

Per giurisprudenza costante del Supremo Collegio, la responsabilità conseguente alla vigilanza cui è tenuto un istituto scolastico su un minore è strettamente connessa all’affidamento del minore medesimo da parte dei genitori all’istituto e si mantiene, per tutto il periodo in cui il minore rimane nell’istituto e non venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori (ex multis, Cass. 28 luglio 1972, n. 2590, Cass. 5 settembre 1986, n. 5424 e, da ultimo, Cass. 26 giugno 1998, n. 6331). E’ evidente, nel caso di specie, che la piccola Ma.Fr., non ancora di quattro anni, doveva ritenersi, in quella gita, affidata alla madre che, in compagnia della zia, aveva scelto di accompagnarla. La decisione di farla giocare sull’altalena raffigurata in atti, chiaramente pericolosa per bambini di quell’età, fu della madre e non può essere ascritta al personale scolastico, che fidava nella prima per l’accudimento della bimba. Proprio la giurisprudenza citata dagli appellanti conferma tale conclusione: “L’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per questo – e per chi agisce su suo incarico, come la persona alla quale l’istituto ha affidato il compito di provvedere al trasporto del minore dalla sua abitazione al luogo ove si svolge l’attività di istruzione e viceversa – il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisiopsichico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dello affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto (e del suo incaricato) le eventuali disposizioni, date dai genitori, (nella specie: di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone – ove attuate – una situazione di possibile pericolo per l’incolumità dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5424 del 05/09/1986). Nella specie, alla luce dell’espletata istruttoria, non è possibile individuare con termini sufficientemente tranquillizzanti la cosa che avrebbe determinato la caduta della piccola Ma.. Di certo, l’utilizzo dell’altalena non può considerarsi una “scelta didattica della scuola”. Quanto alle circolari che gli appellanti intendono violate, il richiamo alle stesse operato in prime cure solo in comparsa conclusionale è tardivo, pertanto esso non può, per il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., tradursi in motivo d’appello. In ogni caso, a decorrere dal 1 settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 –

02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Quanto alla invocata responsabilità del Comune di Terranova ex art. 2051 c.c., la S.C. ha evidenziato che all’obbligo di custodia “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento” (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sul concetto di cosa come occasione dell’evento, v. pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811). Anche la responsabilità civile conseguente ai danni riportati dai bambini all’interno di un parco giochi è venuta in altre circostanze all’esame della S.C.

Va richiamata la recentissima sentenza 26 maggio 2014, n. 11657, relativa alla caduta da uno scivolo all’interno di un parco comunale in ora notturna. In essa la S.C. ha specificato che la caduta di un bambino (in quel caso, di cinque anni di età) da lino scivolo è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza.

In tutti i casi presi in esame dal giudice di legittimità, peraltro, si è affermato che l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, giacché solo un accertamento tecnico, non esperito, avrebbe potuto con valenza probatoria piena appurare la difettosità del funzionamento dell’altalena, peraltro non rilevabile dalla ricognizione fotografica) – non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. “In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino (nella specie, di quasi sei anni di età) in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare” (Cassazione civile, sez. III, 25/08/2014, n. 18167, in Foro it. 2014, 10, I, 2739).

Quanto alle norme di sicurezza delle attrezzature comunali, non v’è prova del mancato rispetto delle stesse. In particolare, la normativa europea EN 1177 indica i requisiti per i rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento d’impatto, stabilendo che, quando l’altezza di caduta supera i mm. 600, è indispensabile che la pavimentazione dell’area d’impatto abbia specifiche caratteristiche antitrauma di assorbimento d’urto. Dalla riproduzione fotografica non pare che l’altalena in oggetto superasse i 600 mm. di caduta; gli appellanti avrebbero dovuto, come già si è detto, chiedere un accertamento tecnico per appurare l’asserita illegalità dell’attrezzo. In ogni caso, si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito, che può consistere nella condotta della stessa vittima (nella specie, della genitrice della bimba, per come sopra si è messo in luce), consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso

l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. Conclusivamente, l’appello va rigettato.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i nuovi parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014, nella misura di cui in dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell’attività svolta. Nulla per spese deve disporsi in favore del Comune di Terranova del Pollino, contumace vittorioso.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

2. condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate in complessivi Euro 1.889,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, per ciascuno degli appellati costituiti.

Così deciso in Taranto il 6 febbraio 2015. Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2015.


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