Gratuito patrocinio: quando l’avvocato te lo paga lo Stato


Requisiti, tipologie di cause, condizioni di reddito, condanna alle spese, parcella dell’avvocato, tasse, contributo unificato, bolli, notifiche, consulente tecnico.
Chi si trovi in difficoltà economiche e debba affrontare un processo, sia come parte attrice (per difendere un proprio diritto) che come parte convenuta (perché trascinata, suo malgrado, in causa da altro soggetto) può richiedere il patrocinio a spese dello Stato, detto anche “gratuito patrocinio“: ciò gli consente di agire o difendersi davanti al giudice senza pagare le relative spese, quali per esempio le tasse (contributo unificato), bolli, notifiche, consulente tecnico e, soprattutto, l’onorario del proprio avvocato.
Al contrario del difensore d’ufficio – che viene automaticamente nominato dall’autorità giudiziaria in tutti i casi una persona si trovi coinvolta in un procedimento penale, ma che non è gratuito – l’avvocato con il “gratuito patrocinio” viene scelto dalla stessa parte interessata, secondo le proprie preferenze; il professionista, poi, verrà materialmente pagato dallo Stato. La comunicazione viene effettuata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Vediamo meglio come accedere a questo beneficio in base a questa sintetica scheda.
Indice
- 1 Quando opera il gratuito patrocinio
- 2 Condizioni per il gratuito patrocinio: le ragioni della parte
- 3 Il reddito
- 4 Come si calcola il reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio
- 5 Esclusioni dal gratuito patrocinio
- 6 Istanza di ammissione al gratuito patrocinio
- 7 Ammissione al gratuito patrocinio
- 8 Effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio
- 9 Compenso dell’avvocato
- 10 Quali spese vengono anticipate dallo Stato?
- 11 Condanna alle spese e recupero dello Stato
Quando opera il gratuito patrocinio
Il patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per qualsiasi tipo di controversia civile ed anche per gli affari di cosiddetta volontaria giurisdizione, cioè quelli che non si caratterizzano per un vero e proprio contenzioso con la controparte (ad esempio: separazione personale, affidamento della prole, provvedimenti in materia di potestà genitoriale, ecc.)
L’ammissione al gratuito patrocinio comprende ogni grado e fase del processo e tutte le eventuali procedure comunque connesse.
Riguarda anche la fase dell’esecuzione.
La parte ammessa al gratuito patrocinio in primo grado e rimasta soccombente non può chiedere nuovamente l’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Non possono invece godere dell’ammissione al gratuito patrocinio:
– le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui (salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);
– le spese per le consulenze stragiudiziali, salvo che sia seguita dalla successiva azione giudiziaria.
Condizioni per il gratuito patrocinio: le ragioni della parte
La prima condizione per essere ammessi al gratuito patrocinio è che le ragioni del richiedente risultino fondate (la legge richiede che le sue regioni siano “non manifestamente infondate“).
Il reddito
La seconda condizione per beneficiare del gratuito patrocinio è l’essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 euro (importo aggiornato ad agosto 2015) è adeguato ogni 2 anni, con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Come si calcola il reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio
Per calcolare il reddito:
– si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
– quando l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari si sommano ai redditi del richiedente i redditi di ogni componente della famiglia.
La giurisprudenza comprende in tale calcolo anche i redditi di chi, pur non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, convive con il richiedente e contribuisce dal punto di vista economico e collaborativo alla vita in comune. Non si sommano invece i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui.
Quando però sono in contestazione i diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto del solo reddito personale (si pensi alla causa di separazione o divorzio).
Non si applicano i suddetti limiti di reddito se la parte che richiede l’ammissione al gratuito è persona offesa dai reati di:
– violenza sessuale
-atti persecutori (o stalking)
– maltrattamenti contro familiari e conviventi
– pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
– reati commessi in danno di minori.
Il gratuito patrocinio spetta anche:
– allo straniero e all’apolide regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto oggetto del processo da instaurare;
– ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Secondo la Corte di giustizia UE il gratuito patrocinio va concesso anche alle società e alle persone giuridiche se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e l’accesso alla giustizia.
Esclusioni dal gratuito patrocinio
Non hanno diritto al gratuito patrocinio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i seguenti reati:
– associazione di tipo mafioso per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste per tali reati o ancora per quelli commessi al fine di agevolare l’attività di tali associazioni;
– associazione per delinquere finalizzata al contrabbando;
– produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope o per associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze.
Istanza di ammissione al gratuito patrocinio
Per essere ammessi al gratuito patrocinio bisogna presentare un’istanza (che non ha vincoli di forma, sebbene i modellini sono di norma scaricabili dal sito del locale Consiglio dell’ordine degli avvocati) in carta semplice e duplica copia (una per il consiglio dell’ordine, l’altra per l’agenzia delle entrate).
Nell’istanza bisogna indicare:
– la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
– le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;
– una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;
– l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della precedente comunicazione di variazione;
– le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione;
– la firma della parte richiedente. Tale sottoscrizione deve essere autenticata dall’avvocato che è stato scelto per difendere con il gratuito patrocinio.
L’istanza va presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati personalmente dalla parte (con allegata fotocopia di un documento di identità valido) o dal suo avvocato che deve autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può anche essere spedita con raccomandata a.r. allegando la copia di un documento d’identità.
Il consiglio dell’ordine competente è
– se il processo è già in corso: quello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il processo;
– se il processo non è ancora stato instaurato: quello ove ha sede il giudice competente a conoscere il merito della causa;
– se si procede avanti la corte di cassazione: quello ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Ammissione al gratuito patrocinio
Il consiglio dovrebbe decidere nei 10 giorni successivi sulla fondatezza (il termine non viene quasi mai rispettato) e in tal caso può
– ammettere l’interessato;
– respingere la domanda o dichiararla inammissibile; in tal caso l’istanza può essere proposta al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se il processo non è stato ancora instaurato, l’istanza deve essere proposta al presidente della sezione competente secondo le norme ordinarie e la sua decisione non può essere riesaminata dal collegio a cui sia stata, nel prosieguo, assegnata la causa.
Se il consiglio dell’ordine non decide entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al consiglio dell’ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III.
Effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta:
– la nomina di un avvocato iscritto negli elenchi del consiglio dell’ordine;
– l’esenzione dal pagamento di alcune spese e l’anticipazione di altre spese da parte dello Stato e modalità differenti di determinazione dell’onorario del difensore.
Anche il CTU (consulente tecnico d’ufficio) viene pagato a spese dello Stato.
Per effetto dell’ammissione al patrocinio, l’interessato non deve pagare le seguenti spese:
– il contributo unificato;
– le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
– alcune imposte (di registro, ipotecaria e catastale);
– i diritti di copia.
Compenso dell’avvocato
Gli importi spettanti all’avvocato per l’attività prestata, liquidati a partire dal 1° gennaio 2014, sono ridotti alla metà.
La stessa riduzione si applica agli importi dovuti per le indennità spettanti agli ausiliari del giudice ed ai consulenti tecnici di parte, liquidati a partire dal 1o gennaio 2014.
L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio cliente ammesso al gratuito patrocinio compensi extra. Per esempio sarebbe illegittimo – e costituirebbe grave illecito deontologico – il comportamento del legale che chieda al proprio cliente una parte dei soldi con il compenso e una integrazione dal portafogli del cliente medesimo.
Quali spese vengono anticipate dallo Stato?
Lo Stato paga, al posto della parte ammessa al gratuito patrocinio, le seguenti spese:
– gli onorari e le spese dovuti al proprio avvocato. Tali spese riguardano solo i diritti e gli onorari dovuti al proprio avvocato, mentre non sono compresi quelli dovuti all’avvocato della controparte, risultata vittoriosa. Per cui se la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio e c’è condanna alle spese, essa dovrà pagare l’avvocato di controparte;
– le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;
– le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte, nonché le spese sostenute da questi ultimi per l’adempimento dell’incarico;
– le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato;
– le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
Condanna alle spese e recupero dello Stato
In caso di vittoria del patrocinato, il giudice dispone che il pagamento delle spese processuali da parte del soccombente sia eseguito a favore dello Stato.
Lo Stato, che ha anticipato o prenotato a debito le spese, ha diritto di rivalsa nei confronti della parte soccombente. Se non recupera le somme nei confronti di quest’ultima, può rivolgersi alla parte ammessa al patrocinio se questa, a seguito della vittoria della causa o della composizione della lite, ha conseguito un importo equivalente almeno al sestuplo delle spese.
Se la causa è definita con un accordo (cosiddetta transazione), tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
buongiorno , il mio avvocato , pur rientrando io in tutte le caratteristiche per avere gratuito patrocinio , mi dice che la mia domanda è stata rigettata senza fornirmi documentazione in merito . Come faccio ad accertarmi che la mia domanda sia stata presentata e realmente rifiutata ? Grazie
Salve ,ho lo stesso problema anch’io ma non riesco a capire come posso sapere se ha preso dei soldi dallo stato .lei è riuscito a saperlo? Se si mi potrebbe aiutare a capire .grazie anna
con il patrocinio l’avv, puo kiedermi la parcella a fine causa?
Vi occupate di frode da assicurazioni