Qual è la differenza tra fuga e omissione di assistenza in caso di incidente stradale? Come comportarsi se viene investito un pedone?
La legge punisce non solo le cattive azioni ma anche le semplici omissioni. In questo caso, la sanzione scatta per non aver fatto qualcosa che, invece, si aveva l’obbligo di fare. Ad esempio, chi per strada vede che in un angolo, riversa a terra, c’è una persona che sta male e che ha evidente bisogno di assistenza deve attivarsi per chiamare aiuto (ad esempio, avvertire l’ambulanza), altrimenti risponderà del reato di omissione di soccorso.
Con riferimento agli incidenti stradali, la legge ha previsto uno specifico obbligo di assistenza in capo a tutti coloro che hanno causato, anche indirettamente, un sinistro: questi soggetti, infatti, sono sanzionati anche nel caso in cui, pur non fuggendo, non si adoperano per aiutare chi è rimasto coinvolto nell’incidente. Cosa si intende per omissione di soccorso stradale? Quando c’è il reato di fuga? Vediamo cosa dice la legge.
Cosa si intende per omissione di soccorso?
Come anticipato in apertura, l’omissione di soccorso è un reato che punisce chi non presta assistenza a una persona che ha un evidente bisogno di essere aiutata [1].
È il caso del senzatetto che sta per morire assiderato a causa del freddo, del bambino che è solo in strada in evidente stato di abbandono, della persona ferita che si trascina a terra oppure che sta annegando in acqua.
In tutte queste ipotesi, chi non presta soccorso commette un vero e proprio reato, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
La legge, tuttavia, non impone di prestare assistenza direttamente, cioè fermandosi e fornendo le cure del caso: ciò che è obbligatorio è semplicemente chiamare i soccorsi, come ad esempio l’ambulanza o la polizia.
Ad esempio, chi si accorge che in strada c’è una persona in stato confusionale con una vistosa ferita alla testa può limitarsi a chiamare il 118.
Cos’è l’omissione di soccorso stradale?
L’omissione di soccorso è stradale quando non si presta assistenza alle persone ferite in caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento [2]. Si tratta di una particolare forma di omissione di soccorso, caratterizzata da due circostanze precise: l’aver causato un sinistro dal quale è possibile, anche solo ipoteticamente, che qualcuno si sia fatto male.
Secondo il Codice della strada, l’obbligo di fermarsi scatta non soltanto per l’automobilista che causa un tamponamento o investe un pedone, ma per ogni utente della strada che sia stato la causa scatenante del sinistro.
Si pensi ad esempio al pedone che, attraversando un incrocio semaforico con il rosso, obblighi l’automobilista a una brusca manovra dalla quale derivi la collisione con altro veicolo. In un caso del genere, il pedone che non ha osservato le norme del Codice della strada dovrà prestare soccorso agli eventuali feriti.
Più nel dettaglio, la legge prevede due tipi diversi di illecito:
- la fuga in caso di incidente stradale;
- l’omissione di soccorso vera e propria, che presuppone invece che ci si sia fermati senza però dare assistenza ai feriti.
Analizziamo entrambe le ipotesi.
Fuga in caso di incidente stradale: cos’è?
Secondo la legge chi, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
L’obbligo scatta soltanto se:
- si è causa del sinistro;
- sussiste anche solamente il dubbio che qualcuno si sia potuto fare del male [3].
Ciò significa che, se a seguito di un grave incidente uno degli automobilisti va via, commetterà il reato di fuga anche se dal sinistro sono usciti tutti miracolosamente illesi.
In altre parole, per far scattare il delitto non occorre avere la certezza che qualcuno sia rimasto ferito; non c’è bisogno di vedere il sangue sull’asfalto oppure corpi esanimi: è sufficiente avere anche solo il fondato sospetto che qualcuno possa essersi fatto del male.
Secondo la Cassazione [4], nell’ipotesi di fuga, per potersi dire integrato il reato è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.
Omissione di soccorso in caso di incidente: cos’è?
Chi si ferma e non presta assistenza alle persone ferite nell’incidente risponde del reato di omissione di soccorso stradale, punito con la reclusione da un anno a tre anni.
La differenza rispetto alla fuga è che, in questa circostanza, il soggetto che ha causato il sinistro si è fermato, ma non ha aiutato chi ne aveva bisogno, cioè le persone rimaste ferite.
È evidente che gli scopi dei due reati sono diversi: la fuga dopo l’incidente serve a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro e la ricostruzione del fatto, mentre l’omissione di soccorso stradale ha la finalità di garantire che le persone ferite vengano aiutate.
Come comportarsi se si investe un pedone?
Secondo la Cassazione, è colpevole il conducente che, dopo l’investimento, si ferma, ha una discussione con l’infortunato per accertarsi che stia bene e poi riprende la marcia [5].
Per la Suprema Corte, è responsabile colui che, rimasto coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone, si limita ad effettuare una sosta momentanea, non sufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento, pur essendo consapevole di aver causato un incidente idoneo a provocare danno alle persone.
Questo a prescindere sia dall’accertamento degli effettivi danni riportati dal pedone (da valutarsi in un momento successivo), sia dall’accertamento sulle responsabilità del sinistro (ossia se la colpa dell’investimento sia del pedone o dell’automobilista). L’obbligo di prestare soccorso scatta comunque. È evidente, infatti, secondo il Supremo Collegio, anche solo a fronte dell’impatto tra veicolo e pedone, che l’incidente è suscettibile di provocare danni alla persona, danni che l’imputato di certo non può escludere solamente perché il pedone si è alzato dal suolo.
Ma c’è di più: sempre secondo la Cassazione, la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esonera l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile [6]. Ciò anche in considerazione del fatto che l’obbligo di prestare assistenza prescritto dal legislatore non può essere interpretato in modo da essere ridotto all’obbligo di prestare soccorso sanitario; esso, infatti, poggia su un generico dovere di solidarietà che grava in capo all’utente della strada e comprende ogni possibile forma di assistenza.
Tutto ciò significa che chi investe un pedone ha l’obbligo di fermarsi, prestare soccorso, fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento ed, eventualmente, attendere l’arrivo delle autorità per l’identificazione e i rilievi: diversamente, si commetterebbe reato.
note
[1] Art. 593 cod. pen.
[2] Art. 589 cod. pen.
[3] Cass., sent. n. 27241 del primo ottobre 2020.
[4] Cass., sent. n. 14648 del 20 aprile 2021.
[5] Cass. sent. n. 43624/15 del 29.10.2015.
[6] Cass., sent. n. 20039 del 23 maggio 2022.
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Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 settembre – 29 ottobre 2015, n. 43624
Presidente Bianchi – Relatore Dovere
Ritenuto in fatto
1. F.P. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo, con la quale egli é stato giudicato responsabile dei reati di cui rispettivamente all’art. 189, co. 1 e 6 e all’art. 189, co. 1 e 7 Cod. str.
Con il ricorso, proposto personalmente, articolando tre motivi, i primi due denuncianti violazione di legge, l’imputato si duole del fatto che la Corte di appello non abbia dato rilievo al comportamento tenuto subito dopo il sinistro, essendosi egli fermato ad aiutare la persona offesa a rialzarsi e poi si era allontanato credendo in buona fede che dall’incidente stradale non fossero scaturite conseguenze lesive ad altri, non avendo avuto nell’immediato cognizione di quali fossero le reali condizioni di salute della persona offesa.
Con il terzo motivo egli deduce vizio motivazionale perché la Corte é incorsa nel travisamento della prova, atteso che dalle risultanze probatorie non emerge alcuna condotta omissiva del ricorrente, ed ha redatto una carente e contraddittoria motivazione, in merito alla circostanza che l’imputato si era allontanato immediatamente a tutta velocità; ciò perché nella sentenza non si fa alcun riferimento alle risultanze probatorie dalle quali si è dedotta tale circostanza.
Considerato in diritto
2. II ricorso è infondato.
2.1. L’antefatto é indiscusso: il F., alla guida di un veicolo, investiva il pedone A.C. mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali; a seguito dell’impatto la donna cadeva al suolo; riusciva a rialzarsi ed aveva un alterco con il F..
Il ricorrente invero asserisce che la Corte distrettuale ha travisato la prova; in realtà manifesta di voler affermare che i giudici hanno malamente valutato i materiali disponibili, asserendo un’omissione di soccorso ed una fuga che il F. non avrebbe commesso. Giova rammentare, al proposito, che con ‘travisamento della prova’, quale vizio deducibile con il ricorso per cassazione, si intende l’errore sul significante e non quello sul significato. Peraltro, si tratta di un vizio che richiede la specifica indicazione della dichiarazione o dei documento erroneamente assunto; e ciò é mancato nel ricorso in esame.
2.2. La Corte di Appello ha ritenuto che il F. non si fosse fermato perché pur arrestatosi si era subito dopo il diverbio allontanato, tanto che i testi presenti non avevano rilevato la targa dei veicolo; ed ha rammentato che ‘Il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini”. Orbene, tale assunto in sostanza non é negato neppure dal ricorrente, il quale lamenta che gli sia stato ascritto di essersi allontanato a tutta velocità, ma non di esser stato affermato che egli non era rimasto sul posto. Va quindi rammentato che il giudizio espresso dalla Corte di Appello é in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012 – dep. 07/03/2012, Boffa, Rv. 252734), nella consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro) (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012 – dep. 04/02/2013, Meta, Rv. 254667).
Quanto alla consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, il ricorrente appare confondere la conoscenza dell’esistenza di un danno con la consapevolezza della possibilità di un danno quale effetto del cagionato sinistro. Ora, é del tutto evidente, già in ragione dei solo impatto tra veicolo e pedone, che l’incidente era suscettibile di provocare danni alla persona, che certo non poteva escludere il F. solo perchè la C. si era rialzata.
Quanto al reato di omissione di soccorso, secondo l’orientamento prevalente la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può assumere la forma dei dolo eventuale, “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 – dep. 06/09/2007, Agostinone, Rv. 237239).
Proprio di dolo eventuale ha fatto menzione la Corte di Appello, evidenziando gli elementi in forza dei quali l’imputato aveva avuto sicura consapevolezza dell’attitudine del sinistro di produrre danni alla C., sì che, allontanandosi senza prestarle soccorso, aveva manifestato l’accettazione dell’eventualità della necessità di un soccorso.
3. In conclusione il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La responsabilità civile di colui che omette di prestare soccorso in violazione dell’art. 593 c.p. comma 2 è equiparata alla responsabilità civile di chi materialmente ha cagionato il danno? Nello specifico, il risarcimento dovuto alla vittima da chi omette di prestarle soccorso durante un’aggressione viene quantificato nelle stessa misura del risarcimento dovuto alla vittima da colui che ha causato l’aggressione oppure vengono usati criteri diversi?
Secondo l’art. 40, comma secondo, del codice penale, non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. L’art. 41 del codice penale, parlando del concorso di cause, imputa il rapporto di causalità tanto alle azioni quanto alle omissioni. Dunque, il diritto penale attribuisce rilevanza anche alle condotte “negative”, cioè a quelle meramente passive.Chiarito ciò, il risarcimento del danno da condotta omissiva (nel caso di specie, da omissione di soccorso) si calcola utilizzando i medesimi criteri adoperati per qualsiasi altra forma di risarcimento: nello specifico, occorrerà valutare se l’intervento di colui a cui è imputata l’omissione poteva essere determinante nell’impedire il verificarsi delle conseguenze causate alla vittima del reato.In altre parole, per capire se il colpevole di omissione di soccorso debba pagare il risarcimento, bisognerà fornire rigorosa prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva e il danno verificatosi. Ad esempio, se la persona rimasta ferita avrebbe potuto limitare l’entità delle lesioni patite grazie all’intervento (che non c’è stato) di un passante, allora il risarcimento andrà calcolato tenendo conto di questa importante circostanza, e cioè che l’aggravarsi delle condizioni di salute è dovuta all’omissione.Facciamo un altro esempio. Tizio trova Caio svenuto a terra con una gamba rotta; anziché chiamare l’ambulanza, fa finta di nulla e va via. Se Caio perderà l’arto (gamba) e i medici accerteranno che un tempestivo intervento avrebbe potuto scongiurare tale tragico evento, allora Tizio potrà rispondere civilmente del fatto, cioè sarà tenuto al risarcimento.L’omissione si inserirà all’interno dell’evento lesivo come concausa, cioè come causa aggiuntiva e ulteriore rispetto a quella originaria che ha cagionato il fatto (nel caso di specie, la condotta attiva costituita dall’aggressione). Recita infatti il già citato art. 41 cod. pen.: «Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l’evento.Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui».Tra l’altro, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 5050 del 4 febbraio del 2019), l’omissione di soccorso costituisce un reato di pericolo, nel senso che si ritiene integrato anche nel caso in cui il rischio che la norma intenda scongiurare non si verifichi. In pratica, dal punto di vista meramente penalistico, si risponde del reato di omissione di soccorso anche se dalla propria condotta non derivi alcun danno alla persona non aiutata.Ovviamente, tale ultimo ragionamento non vale per il risarcimento del danno, del quale deve essere sempre data rigorosa prova, tanto è vero che il giudice penale molto spesso, nella sentenza in cui riconosce la responsabilità dell’imputato, rinvia al giudice civile affinché si proceda alla quantificazione.Dunque, tirando le fila di quanto detto sinora, bisogna dire che, astrattamente, non esistono differenze tra i criteri utilizzati per calcolare il risarcimento nel caso di condotta attiva (o positiva) e in quello di condotta omissiva (o negativa); è chiaro, però, che provare il risarcimento derivante da una mera omissione è più difficile, visto che bisogna effettuare un giudizio ipotetico su ciò che sarebbe potuto accadere nel caso in cui il soccorso ci fosse stato (cosiddetto giudizio di prognosi postuma): il giudice dovrà dunque stabilire quali danni ha causato in concreto l’omissione, immaginando quali danni si sarebbero potuti evitare se l’intervento di soccorso ci fosse stato.A sommesso avviso dello scrivente, nel caso di specie sarà molto più facile stabilire la responsabilità civile dell’aggressore piuttosto che quella di colui che ha omesso il soccorso. Rispondendo al quesito, però, bisogna dire che i criteri di calcolo sono i medesimi, solamente che vanno applicati in maniera un po’ diversa, visto che, nel caso dell’omissione, come già ricordato, bisogna operare un giudizio ipotetico di prognosi postuma.
Anche se il post è vecchio, provo lo stesso a porre la domanda.
Se una persona finisce sotto l’auto, si rialza senza apparenti danni evidenti e poi rifiuta di essere soccorsa e se ne va, lasciandomi solo il numero di telefono, sono passibile di denuncia penale?
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