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Stato di adottabilità: la sentenza e le impugnazioni

31 Ottobre 2015 | Autore:
Stato di adottabilità: la sentenza e le impugnazioni

Adozione e affidamento del minore: il procedimento e la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità.

Secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 15 della L. adoz., la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta con sentenza in camera di consiglio dal Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito: il pubblico ministero; il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato; la persona cui egli è affidato; il tutore, ove esista; il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

La disposizione citata fu modificata in due punti dall’art. 14 della legge 149/2001: uno essenziale, concernente la forma del provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità (sentenza e non più decreto motivato); un altro riguardante l’introduzione, per il minore degli anni dodici, della formula «in considerazione della sua capacità di discernimento».

La norma, prima della riforma, prevedeva che il minore degli anni dodici venisse sentito se il giudice lo ritenesse opportuno. L’eliminazione del concetto di opportunità ha fatto sì che il giudice debba sentire il minore degli anni dodici tutte le volte in cui questi abbia la capacità di comprendere cosa stia anche accadendo.

Il principio, introdotto in ossequio alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e della Convenzione Europea di Strasburgo del 1996, non determina le modalità dell’ascolto del minore che, preferibilmente, deve avvenire in forma protetta al fine di evitare che su di lui gravino le conseguenze di un’audizione nelle forme ordinarie.

La necessità che il provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità assuma la forma di sentenza è, ovviamente, conseguenza della più volte citata giurisdizionalizzazione del procedimento; per effetto di quest’ultimo profilo, si rileva pure che, per quanto riguarda le parti processuali del rapporto (genitori o parenti, minori, tutore, pubblico ministero), il giudice non può limitarsi a sentirli, ma deve invitare le stesse a precisare le conclusioni, assegnando un termine per il deposito di comparse conclusionali. La legge, cioè, prevede che il giudice compia accertamenti tramite l’audizione di determinati soggetti i quali, per la loro qualità, sono considerati come particolarmente qualificati a fornirgli elementi per una più esatta decisione.

Deve, ancora, sottolinearsi che la lontana riforma del 2001, nel modificare sostanzialmente le procedure, ha introdotto quelle garanzie difensive che da tempo venivano richieste per tutti i procedimenti che influiscono sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

La sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità è notifbicata, per esteso: al pubblico ministero; ai genitori; ai parenti che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore; al tutore nonché al curatore speciale, ove esistano.

Ai soggetti di cui sopra deve essere dato contestuale avviso del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui al citato art. 17 della legge n. 184/1983.

È stato inoltre osservato che l’ultimo comma dell’art. 15 della legge 184 in esame pone una rilevante questione relativa al fatto che i soggetti legittimati all’impugnazione (che, in un procedimento di carattere contenzioso come, oramai, è quello diretto alla eventuale dichiarazione di adottabilità, sono quelli che sono stati parti nel giudizio) non corrispondono a tutti quelli ai quali deve essere notificata la sentenza: il secondo comma dell’art. 10 della legge n. 184, infatti, sembra considerare parti del giudizio i genitori e i parenti che abbiano rapporti significativi con il minore (a prescindere, ovviamente, dal pubblico ministero il quale, come sappiamo, è quello che oggi provoca l’apertura del procedimento con il ricorso al Tribunale per i minorenni).

Peraltro la Cassazione, sovvertendo un principio da essa stessa enunciato, ha più volte affermato che anche i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale sono legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità del figlio.

La Corte ha cioè sostenuto che il genitore, sia pur dichiarato decaduto dalla responsabilità, posizione questa, per altro, non irreversibile, mantiene, in ogni caso, il diritto-dovere di esprimere valutazioni in relazione a ciò che può essere più conveniente per il minore.

La preclusione di questo diritto-dovere di espressione, ha sostenuto la Cassazione, sarebbe, quindi, in contrasto con l’attuale impianto legislativo e precluderebbe la possibilità di valutare pienamente quale sia il reale interesse del minore.

La giurisprudenza sulle impugnazioni

Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, la deducibilità o rilevabilità, in sede di impugnazione, della nullità per inosservanza dell’art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui fa obbligo di convocare i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, non si sottrae alle regole generali sulle impugnazioni ed alle preclusioni derivanti dal giudicato interno. Pertanto, quando sia intervenuta nel corso del giudizio una sentenza che abbia negato quell’obbligo in modo espresso, ovvero implicitamente, escludendone i presupposti di fatto (nella specie, era stata disposta la comparizione di alcuni parenti), la successiva deducibilità e rilevabilità dell’indicata nullità trova ostacolo nella mancata proposizione d’impugnazione avverso l’accertamento negativo contenuto nella pronuncia medesima, su cui si è formato il giudicato (Cass. civ., Sez. I, 2-8-2002, n. 11572).

Avverso la sentenza sullo stato di adottabilità pronunciata dalla sezione per i minorenni della corte d’appello, il ricorso per cassazione è ammesso anche per vizio di motivazione ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 della legge 28 marzo 2001 n. 149, sostitutivo dell’art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Cass. civ., Sez. I, 9-10-2007, n. 21093).

Nei giudizi d’impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) susseguenti alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull’opposizione avverso il decreto di adottabilità, dei soggetti che erano legittimati all’opposizione, in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità ai sensi dell’art. 15 della legge n. 184 del 1983 (P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), assumono la qualità di litisconsorti necessari soltanto quelli che abbiano effettivamente proposto l’opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale, che spetta, ai sensi dell’art. 17, ai soggetti destinatari della notifica di quest’ultima, cioè al P.M., all’opponente ed al curatore. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rituale la mancata partecipazione al giudizio di cassazione del tutore) (Cass. civ., Sez. I, 19-7-2008, n. 20071).

In tema di adozione di minori, la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi dell’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui, in ragione di patologie di carattere mentale e dello stato di tossicodipendenza dei genitori biologici, si era erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, omettendo di valutare l’idoneità dei nonni paterni a provvedere all’assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia) (Cass. civ., Sez. I, 26-5-2014, n. 11758; tratta da Italgiure).

Nel procedimento diretto all’accertamento dello stato di adottabilità, l’affidatario non è titolare di un proprio diritto in conflitto con l’oggetto di tale giudizio, ma di un mero interesse a non vedere pregiudicata la sua aspettativa all’adozione. Ne consegue che, sebbene possa spiegare intervento adesivo dipendente, non è legittimato a proporre impugnazione, la cui titolarità spetta, ai sensi dell’art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al P.M., ai soggetti che compongono il nucleo familiare del minore ed a quelli che provvedono istituzionalmente alla cura dei suoi interessi, quali il tutore ed il curatore, portatori di una posizione processuale autonoma (Cass. civ., Sez. I, 21-5-2014, n. 11221; tratta da Italgiure).

I provvedimenti opportuni adottati dal tribunale nell’interesse del minore ai sensi dell’art. 16, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, unitamente alla sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità pronunciata ai sensi del primo comma, sono autonomamente reclamabili (e non anche appellabili da parte di chi non abbia pure interesse ad impugnare la sentenza di non luogo a provvedere), ma il provvedimento reso in sede di reclamo dalla corte d’appello non è ricorribile per cassazione, stante la sua non definitività (Cass. civ., Sez. I, 5-3-2014, n. 5134; tratta da Italgiure).

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1 Commento

  1. posso avere un modello di ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli di adottabilità di quattro minori

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