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Come evitare il pignoramento del conto, stipendio o pensione

2 Novembre 2015 | Autore:
Come evitare il pignoramento del conto, stipendio o pensione

Vorrei sapere se esistono modi per evitare il pignoramento presso terzi della mia pensione accreditata in banca o dello stipendio di mia moglie con cui sono in comunione dei beni.

Evitare il pignoramento attraverso atti che non passano per una normale causa in tribunale (ossia con l’opposizione all’esecuzione forzata e la previa richiesta di sospensione del pignoramento) è un comportamento che viola la legge e che, pertanto, può essere sanzionato con diversi strumenti. Per esempio, chi svuota il proprio conto corrente per evitare il pignoramento di Equitalia (ossia dello Stato), può essere soggetto a un procedimento penale per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Se, invece, il creditore è un privato, dinanzi ad atti del debitore formalmente leciti (si pensi alla donazione di una consistente somma di denaro in favore di un figlio), ma che sostanzialmente perseguono lo scopo di privare il creditore delle sue garanzie, c’è sempre la possibilità, entro cinque anni, di esercitare l’azione revocatoria (leggi: “Il bonifico dal conto in favore del parente è revocabile”). L’azione revocatoria – che comunque potrebbe sempre compiere anche Equitalia – è rivolta a rendere inefficace l’atto di disposizione dei beni del debitore. Risultato: l’eventuale consegna della somma di denaro in favore del terzo non avrebbe alcun effetto nei confronti del debitore, che pertanto potrebbe ben pignorarla.

Tuttavia, è bene sapere che esistono comunque dei limiti al pignoramento del conto, dello stipendio e della pensione, che il creditore non potrebbe tuttavia mai superare, a pena dell’inefficacia del pignoramento stesso. Vediamo, dunque, quali sono questi paletti.

Pignoramento del conto corrente

Innanzitutto è bene ricordare che un conto corrente vuoto non può essere pignorato. Dunque, se alla data della notifica del pignoramento il conto postale o bancario dovesse essere “in rosso”, ossia il saldo dovesse riportare il segno “meno”, il creditore non potrebbe effettuare alcun pignoramento.

Che succede, però, agli eventuali successivi accrediti? Per comprenderlo è necessario un chiarimento sul funzionamento del pignoramento presso terzi. Il creditore notifica al debitore e al terzo pignorato (in questo caso la banca) l’atto di pignoramento con la citazione a comparire a un’udienza in tribunale (di norma non prima di svariati mesi o, in alcuni tribunali, anche un anno): tra la data della notifica del pignoramento e l’udienza in tribunale, il conto resta sostanzialmente “bloccato”. Ciò significa che eventuali accrediti che dovessero giungere sul conto subirebbero la seguente sorte:

  • se l’accredito va a ripristinare il debito con la banca (ossia riporta il saldo con segno “meno” a “zero”), tali accrediti non sono pignorabili, ma restano nella disponibilità della banca;
  • – se, una volta saldato il debito con la banca (ossia dopo aver coperto l’esposizione), l’accredito in banca ricrea la provvista (quindi, portando il saldo con il segno “più”), allora tali importi sono pignorabili. Sono comunque pignorabili solo gli accrediti giunti sul conto fino alla data dell’udienza in tribunale (sempre con riferimento al saldo attivo e nei limiti del debito contratto). Dopo tale udienza, il conto ritorna libero.

Per esempio: se, alla data di notifica del pignoramento. il conto corrente è in passivo di 1.000 euro e, fino all’udienza in tribunale, sul c/c pervengono pagamenti pari a 1.100 euro, il pignoramento si estenderà solo sui 100 euro di saldo attivo.

Stesso discorso deve farsi con riferimento al conto affidato ossia con apertura di credito. Tutti i pagamenti rientranti nel fido non sono pignorabili, anche se la passività deriva dal contratto stipulato con la banca.

Per esempio: un correntista ha un conto affidato fino a 1.000 euro. Questi però sconfina di ulteriori 200 euro, portando il saldo passivo a 1.200 euro. In detta data arriva la notifica del pignoramento. Se prima dell’udienza dovessero intervenire alcuni pagamenti pari a 800 euro, riportando il saldo del conto a -400, nessun pignoramento sarebbe possibile, anche se il correntista è rientrato nei limiti del fido. Viceversa, se dovesse intervenire un accredito di 2.000 euro, portando il c/c a un saldo attivo di 800 euro, tale ultimo importo sarebbe pignorabile.

Risultato: chi riesce a mantenere il proprio conto entro i limiti del fido, non può subire alcun pignoramento del conto corrente.

Chi invece svuota con frequenza il conto corrente, effettuando periodici prelievi, può “salvare” dal pignoramento solo le somme così acquisite, ma non i successivi versamenti che dovessero intervenire.

Nel caso, infine, di conto corrente cointestato, esso potrebbe essere pignorato entro i limiti del 50%.

Inoltre, in tale caso, se il creditore è Equitalia, essa dovrà seguire una procedura più complessa di quella ordinaria. Se, infatti, normalmente, l’Agente della riscossione procede con la notifica alla banca e al debitore di un atto (il pignoramento del conto) con cui intima alla prima di versarle direttamente tutti gli importi pignorati se il secondo non avrà onorato, entro 60 giorni, al debito contratto, quando invece il conto è cointestato anche Equitalia deve procedere con la citazione in tribunale, così come per tutti gli altri privati. I tempi, dunque, si allungano. Tale aggravamento di procedura è reso necessario perché il giudice deve verificare che il pignoramento non si estenda alla metà dell’altro titolare del rapporto bancario o postale.

Se sul conto corrente è depositata la pensione o lo stipendio

Regole particolari si hanno nel caso in cui sul conto corrente sia depositato solo lo stipendio o la pensione. Di ciò abbiamo già parlato, in modo approfondito, in “Pignoramento del conto corrente: nuovi limiti” a cui si rinvia. In sintesi, le nuove norme sui limiti del pignoramento impongono che, in entrambi i casi (pignoramento del conto con lo stipendio o con la pensione), il creditore non possa pignorare:

  • quanto agli importi che risultano già depositati in banca alla data di notifica del pignoramento: un importo pari al triplo dell’assegno sociale (per il 2015, pari a 448,52 euro). Con la conseguenza che il creditore non potrà mai toccare il saldo, anche se attivo, fino a 1.345,56. Per esempio, se sul conto dovessero risultare presenti 2.000 euro, il creditore potrebbe pignorare solo 654,44 euro (ossia 2.000- 1.345,56);
  • quanto agli importi che verranno accreditati dopo la notifica del pignoramento: il pignoramento non può superare il limite di 1/5 di tali somme. Se si tratta di più di un pignoramento contemporaneamente, tutti per diverse cause (per es.: pignoramento Equitalia, più pignoramento della moglie per mancato versamento del mantenimento), il pignoramento non può superare 1/2 di tali somme.

Risultato: chi riesce a mantenere il proprio conto (destinato alla pensione o allo stipendio) entro i limiti di 1.345,56 al 2015), non può subire alcun pignoramento del conto corrente.

 

Aprire un nuovo conto

Aprire un altro conto corrente con la stessa banca non ti salverà: il medesimo atto di pignoramento si estende, infatti, a tutti i rapporti intrattenuti con lo stesso istituto di credito.


note

Autore immagine: 123rf com


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3 Commenti

  1. Si può pignorare più di 1/5 dello stipendio se già esiste un pignoramento per una causa persa (no alimenti verso moglie) e Equitalia??Grazie

  2. Buon giorno compilmenti per la rubbrica che trovo la piu chiara.
    In maggio giugno prossimo,attraverso APE social,dovrei percepire,una pensione lorda di euro 2180,lorde.
    Temo che piu banche, o riscossione sicilia, potrebbero pignorarmi parti delle somme. Desidero quanto é pignorabile, e come potrei difendermi.
    E’ molto propabile che potrei trasferrmi all’estero quanto prima.

  3. E’ possibile fare ricorso e bloccare pignoramento sullo stipendio per Madre di figlio minore che lo mantiene da sola, padre disoccupato è atto tribunale che affida figlio alla madre (ex coppia di fatto).

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