Pignoramento pensione: quale importo oltre il minimo vitale?


Percepisco una pensione di invalidità di 300 euro e una di vecchiaia di 900 euro, per un totale di 1200 euro: in caso di pignoramento presso terzi della pensione, quale importo potrebbe trattenere il creditore?
Le norme sul pignoramento della pensione sono recentemente cambiate: in particolare, la legge ha fissato nuovi limiti di impignorabilità che vengono incontro alle esigenze di sopravvivenza del debitore.
Bisogna innanzitutto premettere che la pensione di invalidità è pignorabile al pari della pensione di vecchiaia, e che pertanto entrambe costituiscono un tutt’uno non separabile rispetto alle istanze del creditore, bisogna distinguere a seconda che il pignoramento della pensione avvenga direttamente presso l’Inps o in banca.
Pignoramento presso l’Inps
Se il pignoramento della pensione avviene direttamente presso l’istituto di previdenza (con notifica, cioè, all’assicurato e all’Inps dell’atto di pignoramento), in tale caso, esiste il divieto di pignorare il cosiddetto “minimo vitale”, mentre le ulteriori somme sono pignorabili nel limiti di 1/5 (se si tratta di un unico pignoramento) o di 1/2 (se si tratta di più di due o più pignoramenti aventi cause diverse: si pensi ai debiti con Equitalia e al creditore privato).
Il minimo vitale si stabilisce sommando all’importo previsto per l’assegno sociale il 50% di tale stesso importo. L’assegno sociale per il 2015 è pari a 448,51 euro, la sua metà è pari a 224,25. Dunque, 448,51 euro + 224,25 euro fa 672,76 euro: è questo è l’importo che il creditore non potrà mai prelevare perché è impignorabile (cosiddetto “minimo vitale”).
Nel caso del lettore, poiché questi percepisce un totale di 1.200 euro mensili, bisognerà fare questo calcolo. Da 1.200 euro, bisogna sottrarre 672,76 che, come detto, è impignorabile poiché serve al debitore per sopravvivere. La differenza è pari a 527,24 euro. A questo punto, il creditore potrà pignorare solo 1/5 di tale importo, arrivando a trattenere mensilmente solo 105,45 euro.
Pignoramento in banca
Se il pensionato ha depositato le somme percepite dall’Inps in banca, il creditore ha due limiti da rispettare:
– riguardo alle somme già presenti sul conto all’atto della notifica del pignoramento, esse non possono essere toccate per un importo pari a tre volte l’assegno sociale ossia per 1.345,53 euro. Dunque, per esempio, se in conto vi sono 1.500 euro, il creditore dovrà accontentarsi solo di 154,47 euro;
– riguardo alle somme che verranno accreditate sul conto successivamente alla notifica del pignoramento (per es. ulteriori mensilità della pensione) esse possono essere pignorate fino a massimo 1/5 o, in caso di pluralità di pignoramenti con cause diverse, fino a un massimo di 1/2.
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