Tredicesima mensilità e pagamento dell’azienda datrice di lavoro: che cos’è, quando spetta, quanto spetta.
Il mio datore di lavoro dice che ci pagherà la tredicesima a gennaio: io so che non può farlo e deve pagarla entro Natale. È vero?
La tredicesima, o gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva dello stipendio, nata come erogazione supplementare in occasione del Natale. Essa rientra negli emolumenti che fanno parte della retribuzione differita, poiché, pur maturando mese per mese, viene erogata in un secondo momento, rispetto allo stipendio. Tale mensilità aggiuntiva, a differenza della quattordicesima, spetta a prescindere dal settore lavorativo e dal contratto applicato.
Quando spetta la tredicesima?
Per legge, non esiste una data prefissata nella quale il datore di lavoro deve pagare la tredicesima, ma questa cambia a seconda del contratto collettivo. Nel settore edilizio, ad esempio, il datore di lavoro deve accantonare una quota della gratifica natalizia ogni mese, e versarla alla Cassa Edile, la quale poi liquiderà la spettanza al dipendente a dicembre. Nel settore commercio il contratto stabilisce il pagamento della tredicesima entro la vigilia di Natale.
È possibile, previo accordo, che sia corrisposto un rateo di tredicesima ogni mese, assieme all’ordinaria retribuzione.
Come si calcola la tredicesima?
La tredicesima è calcolata sulla normale retribuzione, cioè sugli elementi fissi e continuativi dello stipendio.
Il periodo di riferimento per il calcolo è l’anno solare, che si conclude con l’erogazione della gratifica natalizia e spetta in ragione di un dodicesimo al mese.
L’emolumento matura, dunque, mese per mese, a meno che il lavoratore non sia in aspettativa non retribuita, astensione per maternità facoltativa o per malattia del figlio, assente per malattia oltre il periodo di comporto, o assenza per altre tipologie di permessi non retribuiti.
Per i lavoratori part time, la gratifica è basata sulla prestazione lavorativa effettivamente svolta: questo non comporta nessun conteggio particolare, dato che la base di calcolo è la retribuzione in essere, già riproporzionata all’effettivo orario di lavoro, pertanto anche la tredicesima sarà già adeguata.
Laddove, invece, la prestazione lavorativa non sia eseguita per l’intero mese, sarà comunque contato come mese intero quello in cui sono lavorate almeno 15 giornate.
Cosa fare se il datore di lavoro non paga la tredicesima?
Se il datore non liquida la tredicesima entro Natale, o entro il diverso termine previsto dal contratto collettivo, oltre a sollecitarlo formalmente, direttamente o tramite raccomandata, ci si può rivolgere alla propria sede sindacale o ad altre sedi protette.
Se, invece, l’azienda omette di pagare la tredicesima anche in seguito, bisogna tener presente che il termine di prescrizione è triennale [1], in quanto si tratta di una retribuzione che non matura mensilmente.
note
[1] Art. 2056 cod. civ.
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