Interventi edilizi senza titolo abilitativo e comunicazione


Attività edilizia libera: manutenzione ordinaria, interventi di eliminazione barriere architettoniche, movimenti di terra.
Ai sensi dell’art. 6, 1° comma, del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.L. 25-3-2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22-5-2010, n. 73 – salvo diverse disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici – possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
– gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;
– gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
– i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Tali interventi devono rispettare, oltre alle previsioni degli strumenti urbanistici, le prescrizioni delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22-1-2004, n. 42.
La normativa antisismica è disciplinata dalla sezione I del capo IV del T.U. n. 380/2001.
Per quanto attiene alle norme di sicurezza, appare opportuno ricordare che il capo V della parte II del T.U. n. 380/2001 contiene la disciplina della sicurezza degli impianti negli edifici.
Riguardo alla normativa anticendio, deve farsi rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 139/2006, che prevede il rilascio del certificato di prevenzione incendi ad opera del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed alle norme del D.P.R. n. 37/1998, che prescrive, a carico degli enti e dei privati, l’obbligo, penalmente sanzionato, di richiedere ai Vigili del Fuoco, l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
Con riferimento, infine, all’efficienza energetica, va ricordato che l’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 prescrive, a carico degli edifici di nuova costruzione e di quelli soggetti ad integrale ristrutturazione o a demolizione e ricostruzione, di dotarsi, nel termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.
Il D.Lgs. n. 115/2008 (di attuazione della direttiva 2006/32/CE, relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici) ha riordinato la materia della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e della tutela dell’ambiente ed ha stabilito un complesso di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi-benefici. In particolare, per gli edifici di nuova costruzione sono state previste modalità per incrementare l’indice di prestazione energetica e sono state introdotte semplificazioni ed agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e delle coperture.
Nuove regole sono state dettate dal D.Lgs. n. 28/2011.
Le Regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina di cui al modificato art. 6 del T.U. n. 380/2001 ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’attuale comma 1.
L’interessato deve altresì provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’art. 34 quinquies, comma 2 – lettera b), del D.L. 10-1-2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9-3-2006, n. 80.
Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi, per le attività di cui al comma 1 del novellato art. 6 del T.U. n. 380/2001, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato “in via ordinaria con l’esame a vista”, cioè subito dopo il sopralluogo.
Fanno altresì eccezione al regime del permesso di costruire:
– le opere relative alla difesa nazionale (art. 31, 2° comma, legge n. 1150/1942);
– le opere e gli interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del Comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’art. 34, 4° comma, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (art. 7, lett. a, del T.U. n. 380/2001);
– le opere eseguite direttamente dallo Stato su beni demaniali e non;
– le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18-4-1994, n. 383 e succ. modif. (art. 7, lett. b, del T.U. n. 380/2001);
– le opere pubbliche dei Comuni, deliberate dal Consiglio o dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 (art. 7, lett. c, T.U. n. 380/2001).
note
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