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Orari visita fiscale e casi di esonero

25 Novembre 2022 | Autore:
Orari visita fiscale e casi di esonero

Controllo medico fiscale Inps: orari, casi di esclusione, adempimenti.

Sei in malattia da qualche giorno e sai che devi restare a casa per essere reperibile per la visita fiscale. Non sai, però, quali sono gli orari della visita fiscale e i casi di esonero. Ecco una breve guida utile.

La visita fiscale è un controllo domiciliare da parte di un medico dell’Inps, per il quale si deve essere obbligatoriamente disponibili, qualora ci si collochi in malattia: non si tratta, però, di una semplice verifica della presenza del dipendente malato nella propria abitazione, ma di un vero e proprio accertamento sull’esistenza della patologia e sulla correttezza della prognosi effettuata dal medico curante.

La visita fiscale può avvenire sin dal primo giorno di malattia, poiché il medico che ha in cura il lavoratore, o la struttura sanitaria, ha l’obbligo di trasmettere telematicamente il certificato all’Inps, in via immediata. Per i dipendenti pubblici, la visita medica fiscale può essere inviata dal primo giorno solo nel caso in cui l’assenza segua o preceda una giornata libera, non solo festiva, ma anche non lavorativa, di ferie o di permesso.

Orario visita fiscale 2022-2023

Le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, nel dettaglio, sono le seguenti:

  • dipendenti privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
  • dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Se il lavoratore è assente al momento della visita domiciliare, viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS, in una determinata data. In ogni caso il lavoratore è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza, anche al fine di evitare sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

A partire dal 1 settembre 2017, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Visita fiscale: casi di esonero

La sottoposizione alla visita fiscale, in alcune situazioni, può essere evitata, poiché viene esclusa la sua opportunità o fattibilità: i casi di esonero, grazie al Jobs Act, sono stati recentemente unificati per tutti i lavoratori (alcuni, difatti, erano precedentemente limitati al solo personale statale); inoltre, grazie a un recente messaggio dell’Inps, sono stati chiariti i limiti della discrezionalità del medico curante per l’esonero dal controllo domiciliare.

Naturalmente l’esonero non è dal controllo, ma solo dalla reperibilità [2].

In particolare, le ipotesi in cui il lavoratore è esonerato dalla visita fiscale sono:

  • ricovero presso una struttura sanitaria (chi è ricoverato in ospedale non può assolutamente ricevere la visita fiscale, né in loco, né, ovviamente, presso la propria abitazione);
  • esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita (l’ipotesi concerne, ad esempio, chi ha gravi patologie cardiache, pazienti con patologie oncologiche, dializzati…);
  • infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  • malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (sono i casi, in pratica, in cui il malato possiede una percentuale d’invalidità o un handicap, anche non grave).

Inoltre, quando la visita fiscale è stata già effettuata durante il periodo di prognosi della stessa malattia, non può essere effettuato un nuovo controllo medico, da parte dell’Inps; in caso di ricaduta, invece, si potrà ricevere una nuova visita. Per la ricaduta dovrà, tra l’altro, essere inviato un nuovo certificato medico.

Esonero dalla visita fiscale su richiesta del medico curante

Chi invia il certificato medico all’Inps, grazie a una nuova procedura telematica, può segnalare all’Istituto l’esonero dalla visita fiscale. Il medico certificatore può segnalare l’esonero per le seguenti circostanze.

Per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;

Per i dipendenti pubblici:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Ovviamente, l’esclusione dovrà essere ponderata in modo approfondito, per evitare pregiudizi sia all’Inps che allo stesso lavoratore. L’Inps ha chiarito che il codice “E” è ad esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali.

Controllo da parte del datore di lavoro 

La nuova normativa sulle visite fiscali stabilisce che il controllo da parte del datore di lavoro è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Cosa si intende per «quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative»? Ad esempio, se sono malato il martedì e il mercoledì è obbligatorio inviare la visita fiscale?

Nella fattispecie indicata nel quesito (inizio della malattia nei giorni di martedì o mercoleì, non precedenti né successivi a giornate non lavorative, che prosegue fino alla settimana successiva, ricadendo quindi, nelle giornate di sabato e domenica, di norma non lavorative), non è obbligatorio l’invio della visita fiscale, che dovrà essere decisa sulla base di una valutazione del dirigente responsabile della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita. Infatti, la legge in tema di visite di controllo per assenza dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti [3] ha stabilito che l’amministrazione di appartenenza ha l’obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Così, nel caso in cui un dipendente pubblico certifica lo stato di malattia il lunedì, l’Ufficio del personale deve richiedere obbligatoriamente, lo stesso giorno, la visita fiscale. Negli altri giorni della settimana, che non ricadano in giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, la norma in esame rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture, tenendo conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita.


note

[1] Inps Mess. n.4752/2015.

[2] Inps circolare n. 95/2016.

[3] Art. 16, comma 9 del Dl 98/11, convertito con modificazioni nella legge 111/11, che ha modificato il comma 5 dell’art. 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Autore immagine: 123rf com

Ai sensi dell’art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638, è legittima la temporanea sospensione dello stipendio comminata a pubblico dipendente in conseguenza della sua irreperibilità in occasione della visita fiscale effettata nell’orario di rito e della mancata produzione da parte dello stesso, nei tempi all’uopo previsti, della documentazione attestante la sussistenza di un impedimento giustificativo dell’assenza.

Cons. St. sent. n. 3820/2014.

La disposizione di cui all’art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (secondo cui « qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ») presenta portata generale, essendo tesa alla disciplina del controllo sanitario dei lavoratori nei casi d’infermità comportante incapacità lavorativa; pertanto, sussiste l’obbligo del dipendente di rendersi reperibile, nel quadro della necessaria collaborazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l’erogazione del trattamento di malattia.

Cons. St. sent. n. 3009 del 7.11.2014

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 il pubblico dipendente è obbligato a rendere nota all’Amministrazione di appartenenza la dimora che avrà (naturalmente se diversa da quella ordinaria, che coincide con la residenza anagrafica o altra preventivamente comunicata alla stessa Amministrazione di appartenenza) durante il periodo di aspettativa per malattia o altro legittimo impedimento; di conseguenza, il mancato adempimento di tale onere è sufficiente per qualificare tale omissione come una ingiustificata assenza alla visita di controllo da parte degli organi sanitari pubblici deputati a tale funzione.

TAR Potenza, sent. n. 56/2014.

L’assenza senza preavviso dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità costituisce, anche per il militare non soggetto alla disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lg. n. 165 del 2001, violazione dei doveri d’ufficio che giustifica l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto. L’assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia, deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da una situazione che, per quanto non insuperabile o tale da comportare, se non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore in un orario compreso nelle fasce di reperibilità.

TAR Bari sent. n. 309/2013.

Il lavoratore ammalato, risultato irreperibile alla visita di controllo, ha l’onere di provare, in applicazione dell’art. 1218 c.c., l’esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l’adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante la convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto ad esso, occorrendo la prova di un impedimento oggettivo, quindi un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l’adempimento non poteva essere evitata che con l’adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l’accesso al domicilio del lavoratore.

TAR Catanzaro sent. n. 1142/2012.

Ai sensi dell’art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella l. 11 novembre 1983 n. 638, l’assenza ingiustificata del pubblico dipendente ad una seconda visita domiciliare di controllo durante le cosiddette fasce orarie di reperibilità, laddove si verifichi nel periodo di prognosi indicato dal medico che ha effettuato la prima visita di controllo, non comporta la decadenza della indennità di malattia, atteso che mentre la mancata presenza alla prima visita di controllo ha effetto su tutto il periodo di assenza, avendo essa la funzione di accertare la giustificazione dell’assenza dal lavoro per tutto il periodo della lamentata malattia, tale meccanismo non vale in relazione alla ulteriore sottoposizione del lavoratore ad altre visite fiscali, non considerate dalla norma primaria.

Cons. St. sent. n. 4528/2012.

In tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione di merito che l’aveva condannato al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, ritenendo che la condotta del dirigente in malattia, assentatosi dal domicilio nelle ore di reperibilità per la visita medica di controllo al fine di sottoporsi a cure ambulatoriali programmabili in orari differenti, non poneva in dubbio la veridicità della patologia e quindi, pur giustificando il licenziamento per il maggior rigore cui è tenuto un lavoratore di posizione apicale, non impediva la prosecuzione provvisoria del rapporto).

Cass. sent. n. 5671/2012.

Il vizio determinato da licenziamento intimato da soggetto privo di potere rappresentativo dell’ente o che abbia agito con eccesso di potere, è in ogni caso sanabile mediante ratifica ai sensi dell’art. 1339 c.c., ovvero mediante costituzione in giudizio.

Nel provvedimento di licenziamento, il concetto di tempestività è relativo. Perché esso abbia una logica e non si risolva in una limitazione cieca e priva di ratio del potere disciplinare datoriale, è necessario interpretarlo in modo tale da ritenere che il requisito della tempestività sia violato solo allorché il tempo trascorso tra il fatto e la contestazione e tra questa e la sanzione sia oggettivamente inutilmente eccessivo e tale da ledere il diritto del dipendente ad esplicare una efficace difesa e allorché tale lasso di tempo palesi una implicita mancanza di volontà punitiva del datore di lavoro e una percezione datoriale del fatto in termini di non gravità.

Non sussiste un generale divieto per il dipendente ammalato di allontanarsi dal proprio domicilio fuori dalle fasce orarie, che sono funzionali a consentire al datore di lavoro le visite fiscali di controllo, e di svolgere una qualsiasi ulteriore attività. Pertanto, il lavoratore ammalato ha l’obbligo strumentale dell’esecuzione del contratto, di recuperare le energie lavorative che corrisponde all’interesse del datore di lavoro a che egli guarisca quanto prima e che si esponga ad aggravamenti della propria patologia. L’esibizione come cantante, non determina un peggioramento della patologia ovvero possa ritardarne la guarigione.

L’attività ludico ricreativa durante la malattia, pur definibile come astrattamente “non igienica”, di per sé non determina un rallentamento nel processo di guarigione.

Trib. Rieti, sent. del 13.02.2014.


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1 Commento

  1. Ho una domanda da fare ! La causa di servizio rientra ancora nella esclusione della visita fiscale? E poi se il medicoi fiscale dichiara di non aver trovato l indirizzo ( nonostante a quel! indirizzo si abbia la residenza e la posta arrivi normalmente) può l azienda agire contro il lavoratore?
    Questo è accaduto a me !

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