Ai sensi dell’art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638, è legittima la temporanea sospensione dello stipendio comminata a pubblico dipendente in conseguenza della sua irreperibilità in occasione della visita fiscale effettata nell’orario di rito e della mancata produzione da parte dello stesso, nei tempi all’uopo previsti, della documentazione attestante la sussistenza di un impedimento giustificativo dell’assenza.
Cons. St. sent. n. 3820/2014.
La disposizione di cui all’art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (secondo cui « qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ») presenta portata generale, essendo tesa alla disciplina del controllo sanitario dei lavoratori nei casi d’infermità comportante incapacità lavorativa; pertanto, sussiste l’obbligo del dipendente di rendersi reperibile, nel quadro della necessaria collaborazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l’erogazione del trattamento di malattia.
Cons. St. sent. n. 3009 del 7.11.2014
Ai sensi dell’art. 30 comma 2 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 il pubblico dipendente è obbligato a rendere nota all’Amministrazione di appartenenza la dimora che avrà (naturalmente se diversa da quella ordinaria, che coincide con la residenza anagrafica o altra preventivamente comunicata alla stessa Amministrazione di appartenenza) durante il periodo di aspettativa per malattia o altro legittimo impedimento; di conseguenza, il mancato adempimento di tale onere è sufficiente per qualificare tale omissione come una ingiustificata assenza alla visita di controllo da parte degli organi sanitari pubblici deputati a tale funzione.
TAR Potenza, sent. n. 56/2014.
L’assenza senza preavviso dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità costituisce, anche per il militare non soggetto alla disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lg. n. 165 del 2001, violazione dei doveri d’ufficio che giustifica l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto. L’assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia, deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da una situazione che, per quanto non insuperabile o tale da comportare, se non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore in un orario compreso nelle fasce di reperibilità.
TAR Bari sent. n. 309/2013.
Il lavoratore ammalato, risultato irreperibile alla visita di controllo, ha l’onere di provare, in applicazione dell’art. 1218 c.c., l’esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l’adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante la convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto ad esso, occorrendo la prova di un impedimento oggettivo, quindi un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l’adempimento non poteva essere evitata che con l’adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l’accesso al domicilio del lavoratore.
TAR Catanzaro sent. n. 1142/2012.
Ai sensi dell’art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella l. 11 novembre 1983 n. 638, l’assenza ingiustificata del pubblico dipendente ad una seconda visita domiciliare di controllo durante le cosiddette fasce orarie di reperibilità, laddove si verifichi nel periodo di prognosi indicato dal medico che ha effettuato la prima visita di controllo, non comporta la decadenza della indennità di malattia, atteso che mentre la mancata presenza alla prima visita di controllo ha effetto su tutto il periodo di assenza, avendo essa la funzione di accertare la giustificazione dell’assenza dal lavoro per tutto il periodo della lamentata malattia, tale meccanismo non vale in relazione alla ulteriore sottoposizione del lavoratore ad altre visite fiscali, non considerate dalla norma primaria.
Cons. St. sent. n. 4528/2012.
In tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione di merito che l’aveva condannato al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, ritenendo che la condotta del dirigente in malattia, assentatosi dal domicilio nelle ore di reperibilità per la visita medica di controllo al fine di sottoporsi a cure ambulatoriali programmabili in orari differenti, non poneva in dubbio la veridicità della patologia e quindi, pur giustificando il licenziamento per il maggior rigore cui è tenuto un lavoratore di posizione apicale, non impediva la prosecuzione provvisoria del rapporto).
Cass. sent. n. 5671/2012.
Il vizio determinato da licenziamento intimato da soggetto privo di potere rappresentativo dell’ente o che abbia agito con eccesso di potere, è in ogni caso sanabile mediante ratifica ai sensi dell’art. 1339 c.c., ovvero mediante costituzione in giudizio.
Nel provvedimento di licenziamento, il concetto di tempestività è relativo. Perché esso abbia una logica e non si risolva in una limitazione cieca e priva di ratio del potere disciplinare datoriale, è necessario interpretarlo in modo tale da ritenere che il requisito della tempestività sia violato solo allorché il tempo trascorso tra il fatto e la contestazione e tra questa e la sanzione sia oggettivamente inutilmente eccessivo e tale da ledere il diritto del dipendente ad esplicare una efficace difesa e allorché tale lasso di tempo palesi una implicita mancanza di volontà punitiva del datore di lavoro e una percezione datoriale del fatto in termini di non gravità.
Non sussiste un generale divieto per il dipendente ammalato di allontanarsi dal proprio domicilio fuori dalle fasce orarie, che sono funzionali a consentire al datore di lavoro le visite fiscali di controllo, e di svolgere una qualsiasi ulteriore attività. Pertanto, il lavoratore ammalato ha l’obbligo strumentale dell’esecuzione del contratto, di recuperare le energie lavorative che corrisponde all’interesse del datore di lavoro a che egli guarisca quanto prima e che si esponga ad aggravamenti della propria patologia. L’esibizione come cantante, non determina un peggioramento della patologia ovvero possa ritardarne la guarigione.
L’attività ludico ricreativa durante la malattia, pur definibile come astrattamente “non igienica”, di per sé non determina un rallentamento nel processo di guarigione.
Trib. Rieti, sent. del 13.02.2014.
Ho una domanda da fare ! La causa di servizio rientra ancora nella esclusione della visita fiscale? E poi se il medicoi fiscale dichiara di non aver trovato l indirizzo ( nonostante a quel! indirizzo si abbia la residenza e la posta arrivi normalmente) può l azienda agire contro il lavoratore?
Questo è accaduto a me !