Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Quale distanza tra la segnaletica e l’autovelox?

8 Novembre 2015 | Autore:
Quale distanza tra la segnaletica e l’autovelox?

Contravvenzioni: la multa è valida solo se l’autovelox è preceduto da segnaletica e quest’ultima è collocata a non meno di 400 metri dal punto di collocamento del posto di controllo: i chiarimenti della Cassazione e del Ministero dell’Interno.

La presenza dell’autovelox o del telelaser sulla strada – tanto che si parli di postazione fissa, quanto mobile, ossia con la presenza di un’auto della polizia – deve essere sempre preceduta da un cartello di segnaletica stradale che preavvisi gli automobilisti della possibilità che venga rilevata la velocità attraverso strumenti elettronici. Come precisato più volte dalla giurisprudenza, la multa è nulla se tale cartello non è stato installato o non è facilmente visibile (come nel caso in cui sia coperto dalla vegetazione, risulti spostato dal vento o reso illeggibile da atti vandalici e scritte varie).

Tale segnaletica deve trovarsi a non meno di 400 metri dal posto di rilevamento della velocità, ossia dall’autovelox o dal telelaser. Una distanza minore renderebbe impugnabile la contravvenzione (entro 30 giorni dalla notifica, al giudice di pace; entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto). Detta distanza non è stabilita dalla legge, ma solo da una circolare del ministero degli Interni.

La segnalazione della presenza degli autovelox deve essere effettuata unicamente con i cartelli stradali: non rilevano, quindi altre forme di pubblicità come ad esempio per mezzo degli organi di stampa.

Se la strada è interessata da intersecazioni, l’avviso della presenza degli autovelox deve essere ripetuto dopo ognuna di esse, onde evitare che gli automobilisti, provenienti da strade diverse, possano essere messi al corrente della eventuale presenza delle postazioni di polizia.

Secondo la Suprema Corte, il verbale con la contravvenzione non deve necessariamente menzionare la presenza dell’apposita segnaletica a precedere la postazione con l’autovelox: l’assenza di tale indicazione, infatti, non rende nullo il verbale (sempre che, ovviamente, il cartello stradale fosse presente).

Al contrario, si ritiene che il verbale debba necessariamente attestare anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo.

Infine, secondo la Cassazione, sussistono gli estremi del reato di truffa tutte le volte in cui l’amministrazione nasconda l’autovelox, collocandolo, per esempio, all’interno di un’auto privata o tra i cespugli o comunque in modo non visibile per gli automobilisti. Perché possa scattare il procedimento penale (che, in passato, ha portato al sequestro di numerosi autovelox in una provincia cosentina) è necessario che l’attività di rilevamento così svolta sia intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più che a reprimere.

In definitiva, l’autovelox deve essere

– preventivamente segnalato;

– ben visibile.

Obbligo di taratura

È necessario che l’autovelox sia tarato: questo, secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, vale per tutti gli apparecchi collocati al margine delle strade con la presenza della pattuglia. Se, dietro ricorso dell’automobilista, l’amministrazione non produce l’originale (o la copia autenticata) dell’attestato di taratura, la multa è nulla.


note

Autore immagine: 123rf com

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Cass. sent. n. 25769/2013.

L’art. 4 comma 1 d.l. n. 121 del 2002, conv. in l. n. 168 del 2002, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di controllo, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo debba essere data preventiva informazione agli automobilisti mediante segnaletica idonea, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo cagiona la nullità della sanzione eventualmente comminata. Né tale obbligo di informazione può ritenersi assolto laddove la presenza dei dispositivi di controllo venga fornita esclusivamente per mezzo di organi di stampa, sulla base di una circolare del Ministero dell’Interno, non rappresentando questa una fonte di diritto.

Cass. sent. n. 21199/2012.

La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’amministrazione l’onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione.

Cass. sent. n. 680/2011.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Cass. sent. n. 680/2011.

È nullo il verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 comma 8 c.strad., elevato per mezzo di apparecchiature che consentano il controllo automatico della velocità, qualora manchino i cartelli che segnalino la presenza delle predette apparecchiature sulla strada. (Nella specie la parte ricorrente aveva depositato documentazione fotografica attestante l’assenza di segnaletica relativa al rilevamento elettronico della velocità).

GdP di Roma, sent. n. 143/2007.

La preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo. Un’eventuale violazione determinerebbe, perciò, la nullità degli accertamenti, o la normativa rimarrebbe una prescrizione priva di conseguenze. La ratio di tale disposizione risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall’intento di sorprendere l’autista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale.

Cass. sent. n. 5997/2014.

In tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari.

Cass. sent. n. 5997/2014.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA