In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Cass. sent. n. 25769/2013.
L’art. 4 comma 1 d.l. n. 121 del 2002, conv. in l. n. 168 del 2002, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di controllo, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo debba essere data preventiva informazione agli automobilisti mediante segnaletica idonea, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo cagiona la nullità della sanzione eventualmente comminata. Né tale obbligo di informazione può ritenersi assolto laddove la presenza dei dispositivi di controllo venga fornita esclusivamente per mezzo di organi di stampa, sulla base di una circolare del Ministero dell’Interno, non rappresentando questa una fonte di diritto.
Cass. sent. n. 21199/2012.
La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’amministrazione l’onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione.
Cass. sent. n. 680/2011.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.
Cass. sent. n. 680/2011.
È nullo il verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 comma 8 c.strad., elevato per mezzo di apparecchiature che consentano il controllo automatico della velocità, qualora manchino i cartelli che segnalino la presenza delle predette apparecchiature sulla strada. (Nella specie la parte ricorrente aveva depositato documentazione fotografica attestante l’assenza di segnaletica relativa al rilevamento elettronico della velocità).
GdP di Roma, sent. n. 143/2007.
La preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo. Un’eventuale violazione determinerebbe, perciò, la nullità degli accertamenti, o la normativa rimarrebbe una prescrizione priva di conseguenze. La ratio di tale disposizione risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall’intento di sorprendere l’autista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale.
Cass. sent. n. 5997/2014.
In tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari.
Cass. sent. n. 5997/2014.
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