Lo sai che? Marca da bollo sulle fatture: la guida
Lo sai che? Pubblicato il 11 novembre 2015
> Lo sai che? Pubblicato il 11 novembre 2015
L’applicazione della marca da bollo sulle fatture: modalità per il suo assolvimento e principali casi in cui è obbligatoria.
La marca da bollo si può definire come un tributo dovuto allo Stato per la produzione e l’autenticazione di alcuni documenti.
La sua origine è molto antica: il termine “marca” stava ad indicare i confini dello Stato. Da qui nasce il concetto di tributo dovuto per attraversare i confini di un certo territorio.
L’imposta di bollo rientra nella categoria delle imposte indirette, di quelle imposte che cioè colpiscono la ricchezza indirettamente, in occasione di manifestazione indiretta della capacità contributiva.
I documenti sui quali deve essere applicata la marca da bollo sono numerosi: da una semplice ricevuta fiscale emessa da un medico al contratto di compravendita per l’acquisto di un’immobile.
La presente guida si occuperà esclusivamente delle fatture.
La marca da bollo è un tributo alternativo all’iva e va applicata esclusivamente per quei documenti sia cartacei che elettronici emessi senza l’addebito dell’iva il cui importo è superiore ad € 77,47.
Sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.
Qualora le fatture presentino contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, il tributo va applicato solo nel caso in cui gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.
La marca da bollo dovuta sulle fatture è di € 2,00 e viene assolta mediante applicazione di un contrassegno telematico sul documento emesso oppure in maniera virtuale.
Vediamo come funziona quest’ultima procedura.
Per poter utilizzare questa modalità è necessario presentare alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale si specifica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
L’ufficio concede l’autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell’imposta.
Negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta telematicamente all’ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente.
L’ufficio dà corso alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
Gli atti ed i documenti per i quali è stato concesso il pagamento in modo virtuale devono recare la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.15 DPR 642/72 autorizzazione n……”.
La disciplina in esame non si applica alla fattura elettronica, relativamente alla quale l’imposta di bollo va invece versata telematicamente tramite F24 in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In questo caso sulla fattura è necessario riportare la seguente annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Qualora l’imposta di bollo venga assolta tramite pagamento del contrassegno la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro deve essere conservata da chi la emette; sulla copia inviata al cliente deve essere indicata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”, indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura.
La data del contrassegno deve essere antecedente a quella della fattura. Qualora avesse data posteriore il documento ha valore fiscale, ma non è regolare in quanto risulta come non applicato.
Principali casi in cui la marca da bollo deve essere applicata
Esportatore abituale
Esente
Escluso
Regime minimi
Regime forfettario, Legge stabilità 2015
Principali casi in cui la marca da bollo non deve essere applicata
Imponibile
Esportazione
Reverse charge
Esportazione assimilate
Servizi Internazionali
Infine è bene precisare che nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo in maniera tradizionale oppure tramite contrassegno telematico le violazioni sono sanzionate nella misura dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.
Nel caso, invece, di imposta di bollo assolta in modo virtuale, sul documento non viene applicato il contrassegno, ma viene apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell’imposta, le eventuali violazioni riguardanti i mancati versamenti sono sanzionabili nella misura del 30%.
Per la violazione relativa all’omessa o infedele dichiarazione, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, trova applicazione la sanzione nella misura dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.
note
Autore immagine: 123rf com
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“sulla copia inviata al cliente deve essere indicata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”, indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura”
Mi chiedo: ma qual è la norma/circolare/ che mi obbliga ad indicare il numero identificativo, quando potrei usare le vecchie marche da bollo (senza, appunto, tale codice) ?!?