Se il datore di lavoro non paga lo stipendio: cosa fare


Come comportarsi in caso di mancato pagamento della busta paga da parte del datore di lavoro.
Il mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro va a determinare sempre una situazione molto delicata. Tuttavia, nei periodi di crisi, è frequente che il datore di lavoro ometta di versare il dovuto al lavoratore. Vediamo come il lavoratore può legittimamente reagire a tale abuso.
Da un lato c’è la legittima pretesa del lavoratore che ha diritto ad essere pagato per far fronte a tutte le esigenze proprie e della sua famiglia e dall’altro c’è anche il fatto che insistere nel voler il pagamento potrebbe mettere a repentaglio il rapporto con un’azienda già in stato di difficoltà.
Ma partendo dal presupposto che il rapporto lavorativo sia già deteriorato, è ovvio che il lavoratore deve cercare di fare qualcosa per ottenere il dovuto.
Vediamo i vari passaggi, uno per uno.
Il primo passo è ovviamente quello di chiedere spiegazioni orali circa il mancato pagamento, al titolare o al responsabile del personale. Si tratta, ovviamente, di una facoltà del lavoratore, che tuttavia potrebbe scegliere di agire direttamente con le “maniere forti”, cioè con l’azione giudiziaria, tralasciando le trattative. Dall’altro lato, l’azienda non ha l’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti presentata dal proprio dipendente. In ogni caso, benché eventuale, questa fase potrebbe servire a comprendere le ragioni delle difficoltà del datore di lavoro ed, eventualmente, a trovare una conciliazione nel più breve tempo possibile.
Qualora le spiegazioni orali non siano soddisfacenti, il lavoratore dovrà far pervenire all’azienda una richiesta scritta di pagamento immediato delle proprie competenze. Potrà farlo personalmente oppure potrà farsi aiutare dai sindacati, se presenti in azienda.
Altra possibilità è quella di rivolgersi ad un avvocato che è assolutamente consigliabile nel caso l’azienda versi in stato di crisi. L’intervento del legale diventa invece indispensabile qualora la prima richiesta fatta personalmente o attraverso i sindacati fosse risultata inefficace. Questi provvederà, a sua volta, a fare una richiesta di pagamento degli stipendi arretrati a proprio nome, per conto del lavoratore.
Se il lavoratore dovesse avere il dubbio che, oltre al mancato pagamento dello stipendio, non siano stati corrisposti i contributi previdenziali potrebbe chiedere (senza costi) l’intervento dell’Ispettore della Direzione Territoriale del Lavoro. Quest’ultimo convocherà l’azienda e il dipendente presso di sé ai fini di un tentativo di conciliazione (cosiddetta “conciliazione monocratica”). Questo strumento si rivela molto spesso particolarmente efficace perché:
– è tempestivo;
– non presenta spese per il dipendente;
– costituisce un forte stimolo nei confronti dell’azienda a pagare, in quanto, in caso contrario, scatterebbe il controllo delle autorità con irrogazione di sanzioni particolarmente salate;
– offre la possibilità di un incontro con il datore di lavoro al fine di trovare una conciliazione che metta tutti d’accordo e, nello stesso tempo, eviti lo scontro in tribunale (più costoso e lungo).
Per ottenere l’intervento della Direzione Territoriale del Lavoro è sufficiente che il dipendente si rechi presso tali uffici e faccia una denuncia all’Ispettore competente. La denuncia viene presentata oralmente e poi riportata in un verbale, di norma dallo stesso Ispettore. A volte è richiesta la compilazione di modellini presenti presso la stessa Direzione del lavoro.
In verità esiste anche la possibilità di un secondo tentativo di conciliazione, del tutto svincolato dal mancato pagamento dei contributi. In questo caso, però, a presiederlo non è un ispettore ma un collegio costituito da rappresentanze dei lavoratori e del datore di lavoro. Inoltre la mancata partecipazione da parte dell’azienda non comporta alcuna sanzione.
Un tempo tale tentativo di conciliazione era obbligatorio per poter procedere in causa. Oggi detta previsione è stata cancellata, sicché si ricorre meno frequentemente a tale alternativa, seppur utile.
Se anche in questo caso il datore non dovesse provvedere al pagamento, l’unico strumento possibile diventa quello del decreto ingiuntivo da richiedere presso il competente Tribunale del Lavoro. L’ingiunzione di pagamento (o decreto ingiuntivo, ndr.) è uno strumento giudiziale piuttosto veloce da ottenere e permette di procurarsi il cosiddetto “titolo esecutivo“, necessario per l’esecuzione forzata in caso di mancata ottemperanza del datore anche dopo la notifica dello stesso. Per agire è necessario il patrocinio di un avvocato, non potendo il lavoratore difendersi personalmente.
Dalla notifica del decreto ingiuntivo l’azienda ha 40 giorni di tempo per decidere se “pagare con le buone”, non pagare (e in tal caso sottoporsi al rischio di un pignoramento) oppure presentare opposizione contro il decreto. In quest’ultimo caso, il procedimento prenderà una piega lunga: infatti, verrà avviato un giudizio ordinario e i tempi per il recupero delle somme potrebbero procrastinarsi, salvo che il giudice conceda la provvisoria esecuzione del decreto stesso (il che consente al creditore di agire immediatamente in esecuzione forzata).
Come detto, se dopo la notifica del decreto ingiuntivo il datore non dovesse pagare si può arrivare al pignoramento oppure, se l’azienda è proprio in uno stato di crisi molto grave, si può chiedere il fallimento: a tal fine esistono una serie di presupposti per poter ottenere la dichiarazione di fallimento, primo tra tutti l’entità del credito che non può essere inferiore a 30mila euro. Non deve inoltre trattarsi di piccola azienda, azienda agricola, ente pubblico o imprenditore non commerciale.
Nel caso in cui l’azienda venga dichiarata fallita, il lavoratore può insinuarsi al passivo del fallimento e chiedere che i propri crediti (cioè gli stipendi) gli vengano liquidati in via privilegiata, cioè prima che vengano soddisfatti tutti gli altri creditori non forniti di tale privilegio (clienti, fornitori, etc.).
Sempre nel caso di fallimento, qualora sfortunatamente l’azienda dovesse risultare “non capiente” cioè se anche dopo la liquidazione e la vendita di tutti i beni non dovessero esserci abbastanza soldi, il lavoratore potrà fare richiesta di intervento al Fondo di Garanzia presso l’INPS per l’ottenimento delle retribuzioni spettanti per gli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro, purché rientrino nei dodici mesi anteriori alla data della domanda di fallimento.
Molto importante è il fatto che il mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro, è una delle cause che consentono al lavoratore di dimettersi per giusta causa, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso, come previsto da praticamente tutti i CNNL, ed ottenere così lo stato di disoccupazione non imputabile al lavoratore con la possibilità di richiedere ed usufruire, qualora ne avesse i requisiti, dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI 2015.
Al lavoratore, inoltre, che si dimette per giusta causa spetta l’indennità sostitutiva di preavviso, come se fosse stato licenziato dal datore di lavoro.
note
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Buonasera vorrei fare una denuncia per il datore di lavoro perché non mi hanno pagato dal mese di marzo spero che mi potete dare una mano per recuperare i miei soldi si parla di stupendio
Io vi ringrazio e aspetto una telefonata dalla vostra parte grazie mille
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Sto facendo la malattia per rottura tendine Achille da quattro mesi non versa lo stipendio volevo dire non anticipa Inps
l’ultimo stipendio ricevuto e quello di febbraio 2020 da allora non ho più ricevuto lo stipendo si parla di 280 euro al mese visto che lavoro poche ore alla settimana ed ora che sono a casa da circa 2 mesi ho controllato che gli ultimi due stipendi non mi sono stati accreditati nella mia carta prepagata con iban. ho telefonato al datore di lavoro mi ha assicurato che mi ha già pagato il mese controllando estratto conto non risulta ora aspetto domani e poi vedrò visto che mancano sia il mese di marzo che quello di aprile 2020 .. sono uno operaio assunto da oltre 1 anno
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buona sera sono Martelli ho lavorato il mese di giugno 2020 non ho ricevuto la busta paga e nemmeno i soldi ,io sono di Melegnano il lavoro era a bologna e la ditta di roma devo prendere circa 1900 euro e l’avvocato me ne a domandato 2,200 non ce qualche organo competente che mi puo aiutare ?