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Pensione d’inabilità, come funzionano gli accertamenti sanitari?

14 Novembre 2015 | Autore:
Pensione d’inabilità, come funzionano gli accertamenti sanitari?

Pensione d’inabilità: accertamenti sanitari, commissione medica Inps, visita, verbale.

Ho una grave infermità e vorrei chiedere la pensione d’inabilità: basta il certificato del mio medico?

Per ottenere la pensione d’inabilità, che è una prestazione previdenziale che l’Inps riconosce per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non è sufficiente il certificato del proprio medico (che comunque è indispensabile per attivare l’iter), ma occorrerà sottoporsi ad accertamenti sanitari presso un’apposita commissione medica Asl (nella quale è presente un medico dell’Inps).

Vediamo insieme la procedura necessaria per il riconoscimento dell’inabilità.

Per un approfondimento sulla pensione d’inabilità, suggeriamo la lettura della dispensa dal lavoro per inabilità, dipendenti pubblici e privati.

Pensione d’inabilità: come richiederla

L’iter per il riconoscimento dell’inabilità si articola nelle seguenti fasi:

  • – innanzitutto, dovremo munirci del certificato del nostro medico curante, che attesti la sussistenza dell’invalidità; l’attestazione dovrà essere redatta su un apposito modello predisposto dall’Inps, ed inoltrata in modalità telematica all’Ente dallo stesso medico, che dovrà consegnarci la ricevuta;
  • – dovremo poi, entro 30 giorni, inviare domanda all’Inps per il riconoscimento dell’inabilità; dopo 30 giorni, il certificato scadrà e dovrà essere rifatto;
  • – potremo inviare la domanda per mezzo del sito web dell’Inps o tramite Contact Center (al numero 803.164), se disponiamo di Pin, diversamente dovremo recarci presso un patronato; è indispensabile indicare nel modulo il codice univoco del certificato medico, perché possa essere abbinato alla richiesta.

Pensione d’inabilità: accertamenti sanitari

Compilato il modulo, avremo la possibilità di scegliere la data della visita medica ; se non sono disponibili appuntamenti, potremo comunque registrare la domanda e prenotare successivamente la visita.

Potremo vedere la data e l’orario della visita nel nostro account servizi al cittadino del sito dell’Inps, ma ci sarà inviata anche una raccomandata.

Se capitassero degli imprevisti, potremo richiedere un nuovo appuntamento; attenzione: se non ci presenteremo a due convocazioni la nostra domanda diverrà inefficace.

Se, invece, non siamo in grado di presentarci alla visita (ad esempio se il trasporto comporta rischi per l’incolumità e per la salute), potremo domandare un accertamento domiciliare: la richiesta andrà inoltrata prima di 5 giorni dalla data già fissata, assieme a un apposito certificato medico.

Pensione d’inabilità: esito degli accertamenti sanitari

Se, in seguito alla visita, la commissione medica riconosce:

  • – il possesso d’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: in questo caso, avremo diritto alla pensione d’inabilità se possediamo almeno 3 anni di contributi nell’ultimo quinquennio, e 5 anni di anzianità assicurativa; se non possediamo il requisito contributivo, avremo diritto alla sola pensione per invalidi civili totali, se non superiamo il reddito di 16.532,10 Euro (per il 2015); se abbiamo difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti ordinari della vita, avremo diritto a un assegno di accompagnamento;
  • – il possesso d’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere le proprie mansioni lavorative o a proficuo lavoro: in questo caso, come lavoratori privati, non avremo diritto alla pensione d’inabilità, ma potremmo aver diritto, non superando i limiti di reddito, alla pensione per invalidi civili totali, che è compatibile con un’eventuale attività lavorativa, a differenza della pensione d’inabilità; inoltre, se possediamo i requisiti contributivi minimi esposti poc’anzi (minimo 3 anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio, e 5 anni di anzianità assicurativa), potremo aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità (che spetta per riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo); se ci mancano sia i requisiti retributivi che quelli di reddito, potremmo essere cessati dal lavoro senza ottenere nessuna prestazione previdenziale;
  • – l’assenza d’inabilità: in questo caso, se ci viene comunque riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa, potremmo aver diritto all’assegno d’invalidità ordinario o, in assenza dei contributi minimi, alla pensione d’invalidità civile; questa prestazione spetta per invalidità superiore al 74%, se il reddito non supera 4.805,19 annui (limite valido per il 2015; per un maggiore approfondimento su invalidità e benefici, vedi la guida Legge 104 e Legge 68: percentuali d’invalidità e benefici.

Se la nostra capacità lavorativa non è ridotta, non ci spetterà alcun beneficio.

Pensione d’inabilità: il verbale

Una volta che ci saremo sottoposti alla visita presso la Commissione medica dell’Inps, il personale sanitario redigerà un verbale elettronico, che conterrà l’esito dell’accertamento.

Il verbale potrà essere:

  • approvato all’unanimità: in tale ipotesi , dopo essere stato validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, sarà definitivo, e si potrà attivare l’iter per il pagamento della pensione o del diverso trattamento riconosciuto;
  • – approvato senza unanimità; in tale ipotesi, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS potrà convalidarlo entro 10 giorni o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche con la consulenza di uno specialista della patologia da verificare.

Lo status d’invalido che risulterà dal verbale può, inoltre, essere:

  • – soggetto a revisione: questo significa che le nostre condizioni potranno migliorare, e che, dunque, dovremo sottoporci a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale;
  • soggetto ad aggravamento: in questo caso potremo richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso iter per il riconoscimento dell’invalidità.

Anche se soggetti a revisione, manterremo comunque la pensione sino alla conclusione della visita: inoltre, non saremo noi ad essere tenuti ad attivarci per l’accertamento, ma l’Inps.

Pensione d’inabilità: ricorso contro il verbale.

Potremmo proporre ricorso sia se non ci viene riconosciuta alcuna riduzione della capacità lavorativa, sia se viene riconosciuta l’invalidità civile in misura minore rispetto alle aspettative: prima di avviare il ricorso giudiziario, però, dovremo sottoporci a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio.


note

Autore immagine: 123rf com


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