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Dopo quanti anni la cartella Equitalia va in prescrizione

16 Novembre 2015
Dopo quanti anni la cartella Equitalia va in prescrizione

Prescrizione e decadenza: dopo quanto tempo scade la cartella esattoriale di pagamento notificata da Equitalia e cosa fare per impugnarla.

Come tutti i diritti di credito, anche quelli di Equitalia, riportati nelle famigerate cartelle di pagamento, sono soggetti a prescrizione e decadenza: in altre parole, decorso un determinato periodo di tempo (che qui sotto indicheremo), la cartella “scade”, ossia non può essere più riscossa. Solo il rinnovo della notifica della cartella stessa o l’invio di un sollecito di pagamento (con l’esatta indicazione delle cartelle per le quali si chiede il pagamento), consente ad Equitalia di rientrare nei termini. È ciò che si chiama “interruzione della prescrizione”: essa fa ricominciare, da capo, il decorso dello stesso termine. È necessario, però, che la notifica dell’atto interruttivo intervenga prima che i termini siano già scaduti; diversamente, la prescrizione si sarà inevitabilmente compiuta.

Per esempio: se una cartella si prescrive il 1 gennaio 2016 dopo il decorso di 5 anni, è necessario che l’atto interruttivo intervenga entro il 31 dicembre 2015. Se così, l’atto interruttivo dovesse essere notificato il 1 dicembre 2015, la prescrizione non si verificherebbe più il 1 gennaio 2016 ma slitterebbe al 30 novembre 2020.

Ecco quindi questa una breve sintesi dei termini oltre i quali la cartella di pagamento va in prescrizione.

Dopo quanti anni la cartella di Equitalia va in prescrizione?

Il termine entro cui si prescrive la cartella di Equitalia non è sempre uguale, ma dipende dall’oggetto della cartella stessa, ossia dalla natura degli importi richiesti in pagamento. In altre parole, per determinate imposte si ha una prescrizione di cinque anni, per altre di dieci, per altre ancora di tre (a breve vedremo le singole ipotesi).

Per comprendere quale sia la causale del pagamento richiesto da Equitalia (il che determina, appunto, la diversa “scadenza” della cartella) è necessario leggere nel foglio esplicativo contenuto nella cartella di pagamento, ove viene indicato il dettaglio di ogni singolo importo. È la cosiddetta “motivazione” della cartella che è sempre necessaria, salvo che si tratti di un sollecito di pagamento, nel qual caso potrebbe essere sufficiente richiamare solo il numero della cartella già notificata e non ancora pagata.

La differenza tra prescrizione e decadenza

La prescrizione è il termine concesso a Equitalia, una volta notificata la cartella esattoriale, per agire in esecuzione forzata con un pignoramento o rinnovando la notifica della cartella. Una volta compiuto tale termine, la cartella “scade”, ossia non può essere più riscossa.

Per esempio: se una cartella si prescrive il 1° gennaio 2016, dal 2 gennaio 2016 ogni atto di riscossione (v. pignoramento stipendio) o qualsiasi altro atto a ciò finalizzato (v. ipoteca, fermo) sarebbe illegittimo.

La decadenza è, invece, il termine entro cui Equitalia deve notificare la prima cartella di pagamento da quando l’imposta o la sanzione è stata iscritta a ruolo, ossia da quando l’ente titolare del tributo le ha dato l’incarico di riscuoterlo.

Per esempio: nel caso del bollo auto – che decade dopo due anni dall’iscrizione a ruolo – la cartella di Equitalia notificata nel 2020 per un bollo auto riferito al 2015 sarebbe illegittima.

I singoli termini di prescrizione e decadenza

Analizziamo ora singolarmente i termini di prescrizione e decadenza delle cartelle di Equitalia.

IRPEF, IVA, IRAP, IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA IPOCATASTALE

La prescrizione: è di 10 anni che iniziano a decorrere dopo la scadenza del termine per impugnare la cartella, ossia dopo 60 giorni dall’avvenuta notifica.

In caso di irreperibilità temporanea, la notifica si considera avvenuta nel decimo giorno successivo al ricevimento della seconda raccomandata con cui il messo notificatore avvisa il destinatario del deposito dell’atto presso la Casa Comunale.

Chi vuol fare opposizione e far rilevare l’intervenuta prescrizione deve presentare, in questi casi, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Accanto al termine di prescrizione vi è anche quello di decadenza: si tratta del termine concesso a Equitalia per notificare la prima richiesta di pagamento da quando l’imposta o la sanzione è stata iscritta a ruolo ossia le è stato conferito l’incarico, da parte dell’ente titolare del credito, di riscuotere le somme.

La decadenza per l’Irpef dovuta a seguito dei controlli automatici della dichiarazione dei redditi: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre);

La decadenza per l’Irpef dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi e dell’IVA: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

La decadenza per l’Irpef dovuta a seguito di accertamento definitivo: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

La decadenza per l’imposta di registro è di 10 anni da quando è stato accertato il mancato pagamento dell’imposta.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il caso emblematico è quello delle tanto controverse multe per violazione del codice della strada: la prescrizione è di 5 anni che decorrono a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella (ossia, come sopra, dal giorno dopo la scadenza del termine per impugnare).

Se però il contribuente ha fatto causa all’ente impositore o ad Equitalia e ha perso il giudizio, la prescrizione è di dieci anni (in questo caso, infatti, si segue la prescrizione delle sentenze e non delle cartelle).

La decadenza è di 5 anni da quando è stato accertato il mancato pagamento.

Il ricorso, in questo caso, va presentato al Giudice di Pace.

TARI, ICI, IMU, TOSAP, TARSU, TASI e altre imposte locali

Si prescrivono in 5 anni a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella. Anche in questo caso, se il titolo è una sentenza passata in giudicato (a seguito del ricorso del contribuente), la prescrizione è di dieci anni.

La decadenza si verifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; in mancanza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione relativa a Imu, Tasi, Tares/Tari o a quello per il quale l’imposta è dovuta.

Il ricorso è di competenza della Commissione Tributaria.

BOLLO AUTO

Si prescrive in 3 anni e, in particolare, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

La decadenza è di due anni.

Il ricorso è di competenza della Commissione Tributaria.

CONTRIBUTI INPS

Si prescrivono in 5 anni (10 anni per contributi anteriori al 1° gennaio 1996 e per somme aggiuntive). Per maggiori informazioni sul tema leggi “Termini di prescrizione contributi Inps”.

Il ricorso è di competenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro.

CONTRIBUTI INAIL

Si prescrivono in 5 anni

Il ricorso è di competenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro.

CANONE RAI

Si prescrive in 10 anni.

Il ricorso è di competenza della Commissione Tributaria.

DIRITTI ANNUALI CAMERA DI COMMERCIO

Si prescrivono in 10 anni (5 anni per le sanzioni).


note

Autore immagine: 123rf com


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2 Commenti

  1. G.LE SIOR ,grazie dell`informazioni che mi potete dare a riguardo il 5 di gennaio 201,6 ho ricevuto una notifica d`intimazione da equitalia di pagare lla tassa imposte sugli immobili del 1988/1999.e` non pagandola in 5 giorni da questa notifica ,agireranno con una azione forzata, perche` ero stato notificato di tale debito nel 2006, E` DAL 1977che IO sono emigrato e domicliato in AUSTRALIA, della notifica citata del 2006 , a mia memoria all`indirizzo qui in AUSTRALIA non ne ho mai ricevuto,adesso dopo 18 anni ,senza essere stato notificato ,sono soggetto a pagare tale imposta con tutte le more che equitalia ha aggiunto?GRAZIE di una gentile risposta,saluti FRANCO CAPPELLANO

  2. può equitalia mandare una cartella di pagamento di una visita fatta in un ospedale 10 anni fa?

    grazie

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