Lo sai che? Oltre l’orario part time è dovuta la maggiorazione?
Lo sai che? Pubblicato il 20 novembre 2015
> Lo sai che? Pubblicato il 20 novembre 2015
Part time e lavoro oltre l’orario contrattuale: lavoro supplementare e lavoro straordinario.
Ho un contratto part time di 15 ore settimanali, ma spesso lavoro di più, non superando, comunque, l’orario previsto per il tempo pieno: ho diritto alla maggiorazione per straordinario?
Nel part time, qualora il dipendente presti la propria attività oltre l’orario di lavoro ridotto da contratto, ma entro l’orario previsto per il tempo pieno, parliamo non di straordinario, ma di lavoro supplementare.
Anche per il lavoro supplementare sono comunque previste delle maggiorazioni, sia dalla legge (in particolare dal Decreto di riordino dei contratti [1], attuativo del Jobs Act), che dalla contrattazione collettiva (con disposizioni differenti a seconda del contratto collettivo applicato).
La normativa, peraltro, prevede delle limitazioni allo svolgimento del lavoro supplementare, qualora manchi un’apposita previsione da parte del contratto collettivo, anche qualora il lavoro extra sia svolto in base a clausole flessibili o elastiche.
Vediamo, nel dettaglio, come “funziona” il lavoro supplementare, quali sono i limiti, e quali le maggiorazioni dovute.
Lavoro supplementare non previsto dal Ccnl
Nel caso in cui non esista, nel contratto collettivo, alcuna previsione in merito al lavoro supplementare, esso andrà retribuito con una maggiorazione del 15%, e non potrà essere effettuato per oltre il 25% dell’orario contrattuale.
Lavoro supplementare previsto dal Ccnl
Laddove il contratto collettivo contempli espressamente il lavoro supplementare, esso prevedrà:
-il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;
– le causali in base a cui è possibile richiedere al dipendente lo svolgimento di lavoro supplementare;
– le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dallo stesso contratto.
Lavoro supplementare e principali Ccnl
Di seguito, un sunto delle previsioni dei principali contratti collettivi in materia di lavoro supplementare.
Contratto Collettivo |
Misura massima di Lavoro Supplementare |
Maggiorazione della retribuzione |
Settore Alimentare |
80% della durata dell’orario contrattuale del |
-15%: entro il 50% dell’orario contrattuale del – 30%: entro il 50% dell’orario contrattuale del Sono però applicabili accordi aziendali con |
Settore Autotrasporto |
30% della durata dell’orario contrattuale annuo del |
– 18%: entro il limite annuale; – 40%:oltre il limite annuale. |
Settore Chimico |
– fino a 4 ore al giorno: 50% |
– 10%: entro il limite; – 50%:oltre il limite. |
Settore Grafica /Editoria |
20% della durata dell’orario contrattuale annuo del |
– 20%: in ogni caso, salvo si ecceda il normale |
Settore Legno/ Arredamento |
Sino al normale orario full time (8 ore al giorno, |
– 20%: in ogni caso. |
Settore Metalmeccanica |
Sino al 50% della durata dell’orario contrattuale |
– 10%: entro il limite; – 20%:oltre il limite. |
Settore Commercio Terziario |
Sino al normale orario full time (40 ore |
– 35%: in ogni caso. |
Settore Tessile/ Abbigliamento/ Confezioni |
Sino al normale orario full time (40 ore |
– 24%: in ogni caso. |
Settore Turismo |
Sino a 180 ore annue |
– 30%: in ogni caso. |
Clausole elastiche e flessibili
Laddove ci siano degli accordi tra dipendente ed azienda in merito alla sola variazione della collocazione dell’orario di lavoro, parleremo di clausole flessibili; ove, invece, l’orario di lavoro aumenti, rispetto al part time previsto, parleremo di clausole elastiche. Tale ultima definizione, col Jobs Act, è stata ampliata in modo da contenere le clausole flessibili.
Anche in queste ipotesi sono previste delle maggiorazioni della paga: inoltre, è necessario che le clausole siano previste dai contratti collettivi, o concordate col lavoratore in sede protetta.
Per un approfondimento sull’argomento, vi invitiamo a leggere : Part Time, niente aumento dell’orario senza accordo e maggiorazione.
note
[1] d.lgs 81/2015.
Autore immagine: 123rf com
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