Preliminare di donazione, contratto e obbligazione a donare: impossibilità di donazione futura.
È possibile un contratto con cui mia sorella si impegni a donarmi un giorno la sua casa dietro mia obbligazione ad aiutarla economicamente in questo periodo di sue difficoltà economiche?
Le parti vorrebbero firmare un impegno a un futuro trasferimento della proprietà di un immobile. L’accordo viene chiamato “contratto preliminare” (nella pratica quotidiana, viene detto anche “compromesso”): si tratta di un contratto preparatorio con il quale i due soggetti si obbligano a stipulare, in un momento successivo, un contratto definitivo di trasferimento dell’immobile. Solo quest’ultimo, però, determinerà il trasferimento vero e proprio della proprietà dell’immobile mentre il contratto preliminare ha solo effetti obbligatori sui promittenti che sono vincolati alla futura conclusione di un contratto.
Normalmente le parti utilizzano il preliminare per impegnarsi alla futura conclusione di un contratto di vendita, ma anche, ad esempio, per la permuta, l’appalto, la locazione.
È, invece, inammissibile un contratto preliminare di donazione, in quanto eliminerebbe la spontaneità dell’animo liberale, elemento essenziale di tale contratto.
Pertanto, il contratto che il lettore vorrebbe stipulare non avrà alcun effetto e, al momento in cui questi ne volesse pretendere l’adempimento, non potrà farlo davanti a un giudice. Resta salvo, ovviamente, lo spontaneo adempimento del titolare della casa che, alla scadenza concordata, sia comunque disposto a effettuare la donazione prima promessa. In quest’ultimo caso sarà necessario firmare una donazione innanzi a un notaio, alla presenza di due testimoni (trattandosi di donazione di non modico valore).
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