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Il ricalcolo della pensione

30 Novembre 2015 | Autore:
Il ricalcolo della pensione

Pensione e ulteriori contributi: riliquidazione, revoca, supplemento e pensione supplementare.

 

Se un pensionato, dopo la liquidazione del trattamento, può far valere altri contributi oltre a quelli già inclusi nel calcolo della pensione, ha diritto al ricalcolo dell’assegno.

L’accredito della nuova contribuzione può avvenire in due differenti modalità, a seconda della data di versamento dei contributi:

– tramite supplemento di pensione, se i contributi aggiuntivi sono temporalmente successivi alla decorrenza della prestazione;

– tramite ricostituzione della pensione, se la contribuzione è precedente.

Supplemento di pensione

I contributi versati dopo che il lavoratore si è pensionato possono essere utilizzati per liquidare un supplemento dell’assegno spettante: in pratica si tratta di un’aggiunta alla pensione, proporzionata all’ammontare della contribuzione ulteriore.

Questo, ad esempio, può capitare quando il pensionato continui l’attività lavorativa precedente, o ne inizi una nuova, per la quale sia obbligato a versare i contributi.

Il supplemento può essere richiesto dopo 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Qualora, però, l’interessato abbia già compiuto l’età per la pensione di vecchiaia, potrà richiedere il supplemento dopo 2 anni, ma per una sola volta.

Il supplemento può essere richiesto anche da chi percepisce la pensione a carico del Fpld (Fondo pensione lavoratori dipendenti), qualora, dopo aver cessato il rapporto da lavoro dipendente, abbia iniziato un’attività autonoma per la quale è obbligato al versamento dei contributi.

Decorrenza del supplemento di pensione

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda. Qualora siano versati dei contributi aggiuntivi ed il pensionato muoia prima di poter ottenere il supplemento, questo sarà applicato sulla pensione ai superstiti.

Calcolo del supplemento di pensione

Il supplemento di pensione è calcolato con gli stessi criteri previsti per le pensioni, prendendo in considerazione retribuzione e contributi accreditati tra la data di decorrenza del trattamento, o del precedente supplemento, e quella del supplemento da liquidare.
Il supplemento non ha limiti d’importo, e si somma anche alla pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima; se, però, il trattamento preesistente è integrato al minimo, e, sommando la pensione non integrata ed il supplemento, questo viene interamente assorbito, la pensione rimane ferma al trattamento minimo; se è superiore, l’ incremento della prestazione risulterà pari alla differenza tra il supplemento e l’integrazione.

Pensione supplementare

Il supplemento di pensione non deve essere confuso con la pensione supplementare: questa è una prestazione che si ottiene quando il lavoratore possiede contribuzione versata in più gestioni, non abbia potuto accedere al cumulo, alla totalizzazione o alla ricongiunzione, e non abbia diritto ad un’autonoma pensione nella seconda gestione. L’Inps, pertanto, liquida una prestazione, detta appunto pensione supplementare, che si aggiunge alla pensione principale in pagamento.

Ricostituzione della pensione

Quando il lavoratore acquisisce tardivamente dei contributi pregressi, o quando gli sono riconosciuti, successivamente alla data di liquidazione della pensione, dei contributi figurativi o da riscatto, la pensione può essere integrata tramite la procedura di ricostituzione, o riliquidazione.

La ricostituzione della pensione può essere attivata su domanda dell’interessato, o su iniziativa dell’Inps (o del diverso Ente previdenziale), quando i contributi sono accreditati d’ufficio sul conto dell’assicurato.
La domanda di ricostituzione non ha un termine di decadenza, ma i ratei si prescrivono in 10 anni.

La ricostituzione può dar luogo anche a una riliquidazione in negativo: è il caso dell’annullamento di contribuzione, o del riconoscimento di indebiti.

Ricalcolo della pensione

La ricostituzione non comporta una semplice aggiunta al trattamento, ma questo viene interamente ricalcolato, tenendo conto della nuova situazione contributiva.

In base alla riliquidazione, la decorrenza della pensione può essere spostata:

– a una data precedente (per possesso di contribuzione aggiuntiva che comporti una maturazione anteriore del diritto);

– a una data successiva (ad esempio, per l’annullamento di contributi accreditati).

In altri casi la ricostituzione può avere effetti con decorrenza successiva a quella della prestazione, come avviene per i riscatti attivati dopo la liquidazione della pensione.
Se la riliquidazione comporta un aumento, al beneficiario spetteranno gli arretrati dalla data dell’efficacia della ricostituzione a quella del pagamento del nuovo importo.

Se, invece, dalla riliquidazione deriva un debito , la prestazione ricalcolata è messa in pagamento per il suo esatto ammontare, e le somme indebitamente pagate sono recuperate a rate, o in un’unica soluzione, a seconda dell’importo dovuto.

Sulle somme da recuperare non spettano gli interessi, a meno che l’indebito sia stato determinato dal dolo del pensionato.

Revoca della pensione

Nei casi in cui sia appurato che i versamenti di contributi risultino insufficienti per la liquidazione di qualsiasi trattamento in capo all’interessato, l’Inps provvederà alla revoca della pensione: in tale ipotesi, dato che effettuare una trattenuta sul trattamento risulterebbe impossibile, data l’inesistenza della prestazione, l’Ente dovrà attivare le comuni procedure per recuperare il credito.
Il credito dell’Inps è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ma non è rilevabile d’ufficio, pertanto dovrà essere l’interessato ad eccepirlo.


note

Autore immagine: 123rf com


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