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Badante di condominio, nuovo contratto di lavoro

1 Dicembre 2015 | Autore:
Badante di condominio, nuovo contratto di lavoro

Badante condominiale: da chi può essere assunta, orario di lavoro, svolgimento delle mansioni.

Dopo essere comparsa nel Contratto Collettivo per dipendenti dei proprietari di fabbricati [1] sarà ufficializzata anche nel Ccnl Saci- Anaci-Cisal la figura della badante di condominio, grazie al prossimo rinnovo di tale contratto, relativo ai dipendenti degli Studi di amministrazione condominiali.

Questa nuova tipologia di lavoro è stata, peraltro, utilizzata in molti progetti degli assessorati alle politiche sociali di diversi Comuni, tra i quali Milano, Trieste, Torino e Bologna: la sperimentazione di tale figura, partita dall’Emilia Romagna, si sta diffondendo in tutt’Italia.

La badante condominiale

La badante di condominio è una lavoratrice che assiste più condomini, appartenenti allo stesso stabile, dunque suddivide il suo orario di lavoro tra diversi soggetti: chi la assume, però, non è il singolo condomino o la sua famiglia, ma il condominio stesso, o l’amministratore dello stabile.

La nuova figura contrattuale, in particolare, potrà operare nei seguenti spazi:

– apposite aree condominiali, dietro autorizzazione;

– all’interno della propria abitazione, se si trova all’interno dello stesso palazzo, o se è inserita nel contesto condominiale;

– all’interno delle proprietà esclusive di uno o più condomini.

Qualora la badante non si occupi, a turno, di tutti i condomini, ma soltanto di una parte di essi, i costi relativi dovranno essere sostenuti soltanto dalle persone che si avvalgono del suo aiuto.

Lo scopo di questa nuova tipologia di lavoro è venire incontro all’ampia fascia di anziani, ancora autosufficienti, ma che hanno comunque bisogno di un aiuto per le incombenze quotidiane, come cucinare, fare la spesa, pulire la casa. Poiché, purtroppo, molti anziani non possono permettersi una colf o una badante a tempo pieno, si è pensato di creare una nuova lavoratrice (o lavoratore) ad hoc, da “condividere” tra più condomini dello stesso stabile: in questo modo si ottiene un piccolo aiuto ad un prezzo sostenibile.

Colf, Babysitter e Oss Condominiale

L’idea dell’assistenza condivisa non si ferma, comunque, alla badante: nel Ccnl dei dipendenti da proprietari di fabbricai, difatti, sono presenti anche altre figure con mansioni assistenziali, come babysitter ed Operatori Socio Sanitari (Oss): si va, insomma, sempre di più verso un modello di welfare condiviso e sostenibile.

Badante condominiale: il contratto

Alla badante, o colf condominiale non deve essere applicato il Contratto Collettivo di lavoro domestico: il Ccnl dei lavoratori domestici, infatti, si applica a chi presta servizio presso un’abitazione, familiare o di un singolo, o presso alcune comunità o convivenze aventi caratteristiche prettamente familiari. Il condominio non può essere assimilato ad una famiglia, ed è per questo che la figura della badante di condominio è contemplata all’interno del Ccnl dei dipendenti da proprietari di fabbricati, degli amministratori di condominio e degli studi di amministrazione condominiali.

Al contrario, qualora sia un solo condomino, o una sola famiglia, ad avvalersi dell’opera della badante, questa dovrà essere inquadrata come lavoratrice domestica: lo stesso vale per babysitter ed Oss condivisi.

Badante di condominio: orario di lavoro

L’orario di lavoro, anche se l’attività è prestata verso più individui, non può comunque superare le 40 ore settimanali, poiché non devono essere applicati né i particolari orari dei portieri con alloggio, né quelli dei lavoratori domestici conviventi; nulla vieta di assumere la (o il)dipendente con un contratto part time, a seconda delle ore di attività delle quale i condomini hanno concretamente bisogno.

Dipendenti del condominio

Ma quali sono i lavoratori che, nel concreto, il condominio può assumere come dipendenti?

Nell’elenco del contratto collettivo dei dipendenti di proprietari di fabbricati appaiono le seguenti qualifiche:

– Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie d’immobili adibiti ad uso abitativo o ad altri usi;

Portieri (con o senza alloggio); i portieri possono effettuare attività di: vigilanza, custodia, pulizia, coordinamento di lavori nello stabile, ed altre mansioni accessorie degli stabili;

– Lavoratori, operai specializzati o qualificati, addetti alla pulizia o alla manutenzione d’immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature o alla conduzione di impianti sportivi, spazi verdi, in quanto pertinenza di immobili o complessi immobiliari;

Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali;

– Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati): tali lavoratori possono sovraintendere all’intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, o svolgere mansioni di concetto, oppure svolgere mansioni d’ordine, come impiegati contabili d’ordine, operatori informatici, addetti alla segreteria o a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici;

– Lavoratori addetti alla vigilanza, a mansioni ausiliarie o a mansioni assistenziali, come gli assistenti condominiali che, su incarico del condominio, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini, o di una parte di essi, che in tale caso se ne assumono le spese;

– Lavoratori che svolgono, in appositi spazi condominiali se autorizzati, o all’interno della propria abitazione se inserita nel contesto condominiale, ovvero all’interno delle proprietà esclusive di uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti, o più in generale attività relativa alla vita familiare, in favore dei condomini o di una parte di loro (tale categoria corrisponde, appunto, a quella di badanti, oss, colf e babysitter “condivisi”). Coloro che usufruiscono del servizio, come già esposto, se ne assumono le spese.

Queste figure, come abbiamo già detto, sono escluse dall’applicazione del contratto collettivo dei dipendenti di fabbricati, quando la prestazione ha carattere personale e domestico, ovvero quando i lavoratori sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado; l’esclusione vale anche se i parenti abitano in appartamenti separati, oppure quando l’immobile ove prestano servizio è destinato prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali il lavoratore dipende.


note

[1] CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, art. 18.


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1 Commento

  1. Articolo molto interessante e completo, ma a mio avviso con un passaggio non chiaro: sembra quasi che il condominio possa assumere con contratto colf-badanti nel caso in cui il lavoratore esegua le sue prestazioni esclusivamente per uno dei condòmini. Ma tale contratto può essere applicato solo da un privato (famiglia) o agenzia interinale. Almeno, così si dice.

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