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Affittare un appartamento a una prostituta è reato?

2 Dicembre 2022 | Autore:
Affittare un appartamento a una prostituta è reato?

Locazione alla escort, favoreggiamento della prostituzione, canone di locazione secondo i prezzi di mercato: ecco quando scatta il delitto.

Generalmente, il proprietario non è responsabile di ciò che fa l’inquilino all’interno dell’appartamento preso in affitto. È il classico caso dei rumori molesti: salvo rare eccezioni, la Corte di Cassazione [1] ha stabilito che non è responsabile, né è tenuto a risarcire i danni, il proprietario dell’appartamento se l’inquilino rumoroso dà fastidio ai vicini di casa. Questa sorta di “separazione delle responsabilità” vale anche quando nell’appartamento dato in affitto si esercita la prostituzione?

Mettiamo il caso che il proprietario dia in locazione la propria abitazione a una donna che non nasconde l’intenzione di usare l’immobile per ricevere i suoi “clienti”. In un’ipotesi del genere, il locatore dovrebbe rifiutarsi di sottoscrivere il contratto per non incorrere in reato, oppure ciò che l’inquilino fa all’interno dell’appartamento non sono affari suoi? In buona sostanza, è reato dare in affitto a una prostituta? Vediamo.

Quando c’è sfruttamento della prostituzione?

La legge punisce lo sfruttamento della prostituzione, cioè l’attività di chi trae un vantaggio dalla prostituzione di un’altra persona [2].

Lo sfruttamento non presuppone l’esercizio della forza o della minaccia: in altre parole, c’è reato anche se ci si avvantaggia della prostituzione spontanea di qualcun altro. È il caso, ad esempio, del marito che vive dei soldi che la moglie ottiene vendendo le proprie prestazioni sessuali.

Quando si parla di sfruttamento della prostituzione, quindi, non occorre pensare necessariamente ai malviventi che sono a capo di una vera e propria tratta di persone.

Quando c’è favoreggiamento della prostituzione?

La legge punisce anche il favoreggiamento della prostituzione, che consiste nell’agevolare la prostituzione di qualcun altro.

A differenza dello sfruttamento, il favoreggiamento non richiede alcun vantaggio per il responsabile. È il caso, ad esempio, di chi procura appuntamenti ad una persona che offre prestazioni sessuali, oppure di chi accompagna la prostituta sul “luogo di lavoro”.

Affittare un appartamento a una escort è reato?

Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza, dare in affitto il proprio appartamento a una prostituta non integra di per sé alcun reato; ciò vale anche se il proprietario è perfettamente a conoscenza dell’attività di meretricio dell’inquilino.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha espressamente stabilito che il reato di favoreggiamento della prostituzione non si configura per il semplice fatto di dare in locazione un immobile ad una prostituta, ciò anche se il locatore sia a conoscenza che la conduttrice, oltre che utilizzarlo come abitazione, vi eserciterà l’attività di prostituzione [3].

Già in passato, la Suprema Corte era passata sull’argomento precisando che, se manca un utile vero e proprio, da parte del locatore, sull’attività della prostituta, a questi non può essere attribuita alcuna responsabilità.

La semplice percezione del canone di locazione non è diretta dipendenza di una partecipazione all’attività della escort, in quanto piuttosto finalizzata a garantire a quest’ultima un tetto, e quindi funzionale al diverso diritto all’abitazione.

I giudici supremi hanno stabilito che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone, un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione [4].

Inoltre, qualora la locazione avvenga a prezzo di mercato, l’affitto di un appartamento a chi vi esercita la prostituzione non integra gli estremi del reato di favoreggiamento, nonostante il conduttore sia consapevole dell’uso cui l’immobile è destinato, dal momento che la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresentano un effettivo ausilio al meretricio [5].

Al contrario, ove si voglia rilevare l’esistenza del reato, occorre che il locatore offra anche altri servizi che siano idonei ad agevolare l’attività di prostituzione, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattici o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie [6].

Laddove però il canone di locazione sia di gran lunga superiore ai prezzi di mercato, sì da far intuire che dietro tale sproporzione vi sia una partecipazione al business della donna, allora scatta il reato di sfruttamento della prostituzione.

Affitto a una prostituta: quando c’è reato?

In sintesi, possiamo affermare che affittare un appartamento a una prostituta è perfettamente legale, anche quando si è a conoscenza dell’attività svolta all’interno.

L’affitto è però illegale se:

  • il canone di locazione è irragionevolmente alto. In questo caso, se il prezzo eccessivo è stato imposto proprio in virtù del meretricio svolto all’interno, con l’intenzione quindi di lucrarvi sopra, scatta il reato di sfruttamento della prostituzione;
  • il proprietario agevola la prostituzione che si svolge all’interno dell’appartamento, ad esempio provvedendo a sistemare l’immobile in modo tale che ciascun inquilino possa avere la giusta privacy per ricevere i propri clienti (rimuovendo il citofono, frazionando il locale, ecc.) [7]. In questo caso, l’affitto costituisce favoreggiamento della prostituzione.

Affittare un appartamento a una prostituta è legale, anche quando si è a conoscenza dell’attività svolta all’interno.

note

[1] Cass., ord. n. 16408/17; Cass, sent, n. 11125/2015.

[2] Art. 3, l. n. 75/1958.

[3] Cass. sent. n. 4571 del 31 gennaio 2018.

[4] Cass. sent. n. 47594 del 2 dicembre 2015.

[5] Cass. sent. n. 28754/13.

[6] Cass. sent. n. 33160/13.

[7] Cass., sent. n. 30924 del 6 novembre 2020.

Autore immagine: depositphotos.com

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 aprile – 2 dicembre 2015, n. 47594
Presidente Teresi – Relatore Gentili

Ritenuto in fatto

II Tribunale di Genova, con ordinanza dei 9 marzo 2015 ha rigettato il ricorso, presentato da Z.A., avverso/il provvedimento col quale il precedente 10 febbraio 2015 il Gip del Tribunale di Genova aveva disposto il sequestro preventivo di tre appartamenti di proprietà del ricorrente, indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione in quanto aveva locato gli appartamenti in questione a quattro persone che vi esercitavano la prostituzione.
II Tribunale ha ritenuto ravvisabile nella condotta dello Z. il fumus commissi delicti sulla base del dato che, secondo quanto risultante dalla sommarie informazioni testimoniali rese dai conduttori dei predetti immobili, lo Z. era consapevole dell’uso cui gli stessi erano stati da costoro destinati.

Considerato in diritto

II ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Osserva, infatti, questa Corte che il Tribunale di Genova ha fondato il proprio giudizio in relazione alla esistenza dei fumus commissi delicti a carico dello Z. sulla base dell’elemento, indubbio, che questi fosse a conoscenza della utilizzazione che degli immobili da lui concessi in locazione era stata fatta dalle parti conduttrici.
In tale consapevolezza il Tribunale del riesame ligure ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo di cui al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
L’assunto fatto proprio dal Tribunale di Genova è tuttavia errato.
In più occasioni, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 febbraio 2014, n. 7338).
È stato, in particolare osservato che, laddove la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non è fattore di per sé idoneo ad integrare gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione sebbene il conduttore fosse consapevole dell’uso cui immobile era destinato, ciò in quanto la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresenta un effettivo ausilio al meretricio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 luglio 2013, n. 28754), essendo necessario, ove si voglia rilevare l’esistenza del reato, il riscontro della prestazione da parte del locatore anche di altri servizi in favore della prostituta che siano idonee di per sé ad agevolare la attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattici o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 luglio 2013, n. 33160).
Nel caso in esame il Tribunale di Genova non ha evidenziato alcuna delle predette attività collaterali né è risultato che il canone locativo versato in favore dello Z. per ciascuno degli appartamenti in sequestro fosse esuberante rispetto all’ordinario canone di mercato.
Stante la rilevata violazione di legge nella individuazione degli elementi relativi al fumus commissi delicti del reato a lui contestato il ricorso proposto da Z.A. deve essere accolto, col conseguente annullamento della ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Genova, che, in diversa composizione, rivaluterà, alla luce degli elementi sopra riferiti, la fondatezza o meno della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo da questo a suo tempo presentata.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova.


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