Pensione complementare: come funziona


Previdenza complementare: chi può aderire, ammontare delle prestazioni, benefici fiscali, anticipo della pensione.
La previdenza complementare consiste in un’assicurazione aggiuntiva rispetto alla previdenza obbligatoria, volta ad assicurare un trattamento di pensione ai lavoratori quanto più vicino all’ultimo stipendio.
Riassumendo all’osso, il funzionamento è il seguente: il lavoratore versa delle somme aggiuntive, a titolo di contributi, a un determinato fondo, volontariamente, per integrare la propria pensione. Può scegliere di versare allo stesso fondo anche la liquidazione maturata.
La previdenza complementare, secondo la normativa che ancora oggi la regolamenta [1], possiede le seguenti caratteristiche, rispetto alla previdenza obbligatoria:
– benefici fiscali sia sul versamento dei contributi che in fase di erogazione delle pensioni;
– stessi benefici fiscali per chi aderisce alle forme previdenziali originate dalla contrattazione collettiva e per chi aderisce a quelle costituite dagli operatori privati, come banche e assicurazioni;
– destinazione automatica del TFR al finanziamento della previdenza complementare, salvo diversa scelta del lavoratore;
– possibilità di trasferire il risparmio previdenziale accumulato da un fondo ad un altro;
– possibilità di ottenere anticipazioni del capitale accumulato.
Forme di previdenza complementare
Le forme di previdenza complementare si distinguono in individuali e collettive (originate dalla Contrattazione collettiva).
Le forme di previdenza collettive si dividono in:
–fondi negoziali (o chiusi), ai quali possono aderire lavoratori appartenenti a specifici settori o categorie; sono istituiti da contratti collettivi, anche aziendali, accordi tra professionisti, accordi tra soci lavoratori, regolamenti aziendali, atti delle Regioni, atti degli Enti previdenziali dei liberi professionisti, accordi tra destinatari della tutela del Fondo Casalinghe;
– fondi aperti, ai quali possono aderire tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore o dalla categoria di appartenenza; possono essere istituiti da compagnie di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr).
Per quanto concerne l’adesione alle forme individuali di previdenza complementare, può avvenire:
– individualmente, senza pattuizioni derivanti da accordi collettivi, verso un fondo aperto; qualora l’aderente sia un lavoratore dipendente, il suo datore di lavoro non sarà obbligato a versare contribuzione al fondo;
– mediante un contratto di assicurazione sulla vita, con finalità esclusivamente previdenziale, soggetto alla stessa disciplina dei fondi pensione in materia di contributi e prestazioni.
I contratti assicurativi con fini esclusivamente previdenziali hanno dei vincoli maggiori, su riscatto e liquidazione, ma comportano un trattamento fiscale migliore rispetto ai fondi sulla deducibilità dei contributi versati e sull’imposizione delle somme erogate.
Previdenza complementare, chi può aderire
Alla previdenza complementare può aderire chiunque, anche non lavoratore; tuttavia, alcuni fondi sono riservati a determinate categorie di destinatari.
In particolare, le forme collettive di previdenza si rivolgono ai lavoratori dipendenti e autonomi (compresi gli imprenditori), ai Co.co.co., ai professionisti ed ai soci di cooperative di produzione e lavoro; le forme individuali si rivolgono anche ai soggetti che non svolgono attività lavorativa (ne sono un esempio i familiari a carico: in questo caso, chi ha in carico tale soggetto potrà dedurre i versamenti effettuati).
Previdenza complementare, adesione
L’adesione alla previdenza complementare è in ogni caso facoltativa (non può, cioè, essere prevista l’adesione obbligatoria dai Contratti Collettivi, né da altre fonti): una volta manifestata la propria volontà, si è tenuti a quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto o dal regolamento del Fondo, per quanto riguarda liquidazioni, riscatti, anticipazioni, e tutti gli aspetti del rapporto. In pratica, la volontarietà è limitata all’adesione, non esistendo la possibilità di regolamentare il rapporto autonomamente.
L’adesione è irreversibile, ma è possibile variare la forma prescelta.
Il lavoratore part time, titolare di due rapporti d’impiego, può comunque decidere di aderire alla previdenza complementare per un lavoro e non aderire per l’altro.
Calcolo Pensione complementare
L’ammontare della pensione erogata, per gli aderenti, dipende dal regime di contribuzione; in particolare, è necessario distinguere tra fondi:
– a prestazione definita: la pensione erogata da tali fondi è calcolata in percentuale sull’ultima retribuzione (ad esempio 10%, 15% o 20%), oppure come integrazione della pensione obbligatoria, sino a un massimo del 70-80%; in pratica, il sistema è molto simile al nostro retributivo;
– a contribuzione definita: in tali fondi è stabilito un contributo fisso, ed i versamenti sono accantonati in un conto individuale dell’iscritto ed incrementati dei rendimenti derivanti dagli impieghi delle risorse; il calcolo della pensione si basa sui contributi versati e sui risultati della gestione delle risorse: in poche parole, quanto di più simile al nostro sistema contributivo.
Dal primo gennaio 2007 è possibile aderire, per i lavoratori dipendenti e i soci di cooperative, soltanto ai fondi a contribuzione definita.
Portabilità della previdenza complementare
L’ iscritto può decidere di cambiare forma pensionistica, trasferendo quanto versato, in due casi:
– volontariamente, dopo due anni di iscrizione ad un fondo: la portabilità riguarderà sia il Tfr, che l’eventuale contributo a carico dell’azienda; tale facoltà non può essere limitata, e deve essere esercitata secondo le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti della forma pensionistica
– qualora perda i requisiti previsti per la partecipazione al fondo, anche se non è stato raggiunto un periodo minimo di iscrizione, ad esempio per variazione dell’attività lavorativa che comporti l’applicazione di un diverso Contratto collettivo, o in alcune ipotesi di passaggio di categoria.
Non è comunque mai possibile la portabilità da un fondo chiuso ad altro fondo chiuso, poiché si tratta di una forma previdenziale accessibile soltanto ai destinatari di un determinato contratto collettivo.
Prosecuzione volontaria della previdenza complementare
I versamenti alla previdenza complementare possono proseguire volontariamente anche se è stata raggiunta l’età pensionabile , qualora l’aderente possieda almeno un anno di contributi a favore delle forme di previdenza complementare. Chi versa i contributi volontariamente può decidere autonomamente quando ottenere le prestazioni pensionistiche.
Versamenti dei lavoratori dipendenti
Il finanziamento delle forme di previdenza complementare, per i dipendenti, può avvenire mediante:
– versamento di contributi a carico del lavoratore;
– versamento di contributi a carico del datore di lavoro;
– conferimento del TFR in maturazione.
Qualora il dipendente abbia aderito a un fondo chiuso, o a un fondo aperto con partecipazione su base collettiva, l’ammontare dei contributi può essere fissato dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Destinazione del TFR
Dal primo gennaio 2007, entro 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore deve decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari, o mantenerlo in azienda. Qualora dovesse scegliere di destinare il TFR alla previdenza complementare, il dipendente non potrà più optare per il mantenimento della liquidazione in azienda e, se dovesse cambiar lavoro, potrà solo scegliere a quale fondo destinare il TFR.
È invece reversibile la scelta di mantenere il TFR in azienda, in quanto, in tal caso, il lavoratore sarà chiamato alla scelta nel primo semestre di qualsiasi nuovo rapporto d’impiego; potrà comunque modificare la decisione, scegliendo di aderire ad una forma pensionistica complementare, in un secondo momento, comunicandolo per iscritto al datore di lavoro.
Qualora, invece, il dipendente non esprima alcuna scelta, il TFR sarà conferito automaticamente alla previdenza complementare, in quanto l’opzione alla destinazione s’intende confermata dal silenzio-assenso.
Nel caso del tacito assenso, il datore di lavoro dovrà destinare il Tfr alla forma pensionistica complementare individuata dal Contratto Collettivo: in presenza di più forme pensionistiche collettive, la liquidazione andrà trasferita:
– alla forma individuata dagli accordi aziendali;
– se non esistono accordi, alla forma a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
-qualora entrambe le ipotesi non siano praticabili il TFR dovrà essere trasferito ad un’apposita forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS, denominata FONDINPS .
Se il contratto di lavoro dura meno di 6 mesi, e il lavoratore non si esprime, il Tfr dovrà essere liquidato alla fine del rapporto, non applicandosi il silenzio-assenso.
Nel dettaglio, le scelte di destinazione della liquidazione effettuabili dal lavoratore sono:
– versamento del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare (anche mediante silenzio-assenso);
– mantenimento totale o parziale del TFR futuro presso il datore di lavoro; tuttavia, qualora l’azienda abbia almeno 50 dipendenti, il TFR non resta in azienda ma è trasferito al Fondo Tesoreria dell’Inps.
Il TFR devoluto al fondo pensione, cambiando natura, non è più assicurato dal Fondo di garanzia dell’INPS.
Poiché il Tfr corrisponde al 7,41% della retribuzione annua ( in pratica, retribuzione annua utile diviso 13,5), ridotto del contributo per adeguamento pensioni dello 0,50%, l’accantonamento da effettuare al Fondo corrisponderà al 6,91% della retribuzione, e non dovranno essere effettuate rivalutazioni.
Il lavoratore è libero di optare per la sola destinazione del Tfr a una forma pensionistica complementare, senza obbligo di versamenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
L’impresa, per compensare la perdita della disponibilità del TFR, avrà diritto alle seguenti agevolazioni:
– deducibilità dal reddito di impresa del 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) del TFR destinato alla previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria;
– esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia, in misura pari alla percentuale del TFR conferito alla previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria;
– riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR conferito.
Contributi complementari versati dal datore di lavoro
L’azienda può essere tenuta a versare contributi ad un fondo complementare, per finanziare la posizione del lavoratore, se:
– è previsto dal Contratto collettivo (ciò può avvenire solo per i fondi chiusi);
– per decisione spontanea dell’azienda stessa.
Contributi complementari versati dai Soci di cooperative
Per i soci lavoratori di società cooperative, l’ammontare dei contributi consiste in una percentuale della retribuzione, assunta per il calcolo del TFR, oppure degli imponibili contributivi previdenziali obbligatori, o del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF del periodo d’imposta precedente.
Contributi complementari versati dai Lavoratori autonomi
Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il contributo consiste in una percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente.
Previdenza complementare: benefici fiscali
I benefici fiscali previsti per la previdenza complementare riguardano sia il versamento dei contributi, che la gestione delle somme, che l’erogazione delle pensioni:
– versamento dei contributi: i contributi versati sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 Euro ( a prescindere dal fondo, escluso il Tfr); l’importo non dedotto darà origine ad una quota di prestazione in capitale o in rendita esclusa da tassazione, oppure, nel caso dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l’ammontare non dedotto nei primi 5 anni si potrà utilizzare nei 20 anni successivi fino alla differenza tra l’importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati; sono soggetti a piena deducibilità soltanto i lavoratori iscritti a fondi in situazione di squilibrio finanziario;
– gestione dei versamenti: i rendimenti ottenuti sono tassati nella misura dell’11% (vi sono regimi di tassazione particolari, però, per i fondi a prestazione definita, contratti di assicurazione e fondi che detengono immobili);
– erogazione delle prestazioni: le prestazioni, erogate sotto forma di pensione, o rendita, o in forma di capitale, beneficiano di una tassazione a titolo d’imposta con aliquota particolarmente favorevole.
Contributi versati per i familiari a carico
Se i contributi sono versati per un familiare a carico, saranno deducibili con le seguenti regole:
– la prima deduzione dovrà essere applicata al reddito della persona a carico, fino a capienza;
– in caso d’incapienza, potrà dedurre la somma il familiare che ha in carico l’iscritto, sempre nel rispetto del limite di 5.164,57 Euro;
– qualora i familiari che hanno in carico l’iscritto siano più d’uno, andranno applicate le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, ripartizione tra genitori in parti uguali, a meno che uno dei coniugi risulti fiscalmente a carico dell’altro).
Prestazioni complementari
Le prestazioni erogate dal fondo possono consistere in:
– una rendita, cioè una pensione vera e propria che si aggiunge a quella principale, liquidata dall’Inps o da un altro Ente;
– un’erogazione in forma di capitale.
Diritto alla pensione complementare
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria (anticipata o di vecchiaia), se risultano versati almeno cinque anni al fondo.
Laddove, però, l’attività lavorativa cessi e il lavoratore resti disoccupato per oltre 48 mesi, la pensione potrà essere anticipata di 5 anni rispetto alla data di acceso al regime di appartenenza.
Ammontare della pensione
Le tipologie di pensione, o rendita che possono essere offerte dal fondo sono:
– rendita vitalizia, che deve essere erogata direttamente al beneficiario;
– rendita vitalizia reversibile, che deve essere erogata al beneficiario o, in caso di decesso, al soggetto da lui indicato ( che può essere scelto, però, solo tra quelli previsti dal regime obbligatorio);
– rendita certa e successivamente vitalizia. Si tratta di una pensione assicurata al beneficiario o agli eredi per un determinato numero di anni, indipendentemente dall’esistenza in vita del beneficiario diretto. Trascorso il periodo stabilito, la rendita viene erogata solo se il beneficiario non è deceduto;
– rendita vitalizia, soggetta ad incrementi al verificarsi di eventi che comportino la perdita di autosufficienza del beneficiario.
Liquidazione in Capitale
In alternativa alla pensione il lavoratore può chiedere la liquidazione in capitale, ma solo per la metà dell’importo maturato. In questo caso spetterà, oltre alla quota capitale, la residua rendita in misura ridotta.
Il limite della metà non si applica per gli iscritti alla data del 28 aprile 1993 ad un fondo istituito prima del 15 novembre 1992, oppure laddove la prestazione pensionistica complementare annua risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Anticipazione
È possibile chiedere un’anticipazione di quanto versato:
– in qualsiasi momento, entro il 75%, per spese sanitarie, dovute a gravissime situazioni relative al lavoratore stesso, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; la somma sarà tassata con una ritenuta a titolo d’imposta pari al 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione del 6%;
– dopo 8 anni di iscrizione, entro il 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione degli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione della prima casa di abitazione; la somma sarà tassata con una ritenuta a titolo d’imposta pari al 23%;
– dopo 8 anni di iscrizione, entro il 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti; la somma sarà tassata con una ritenuta a titolo d’imposta pari al 23%;
– i fondi possono inoltre prevedere anticipazioni per la fruizione di congedi formativi.
Le somme prelevate possono essere reintegrate in qualsiasi momento; qualora sia versata una somma eccedente il limite di 5164,57 Euro, sarà riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Le richieste di anticipazioni possono essere reiterate, anche con la stessa motivazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione e il massimale erogabile.
Premorienza dell’iscritto
Qualora l’iscritto muoia prima del diritto alla pensione, l’intera posizione individuale maturata può essere riscattata dagli eredi, o dai diversi beneficiari dallo stesso designati ; in loro mancanza, le somme resteranno al fondo o, se si tratta di una forma pensionistica individuale, saranno devolute a finalità sociali.
Riscatto
Qualora l’iscritto perda i requisiti di partecipazione al fondo prima della maturazione del diritto alla pensione, può trasferire la posizione individuale maturata ad altro fondo, oppure può:
– chiedere il riscatto della posizione, cioè la restituzione delle somme versate;
– mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.
Il riscatto può essere:
– parziale, per cessazione dell’attività lavorativa che comporti disoccupazione tra i 12 mesi ed i 48 mesi, oppure per mobilità o cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
– totale, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, oppure per disoccupazione oltre i 48 mesi.
La contrattazione collettiva può prevedere altre ipotesi di riscatto.
Decesso del pensionato
In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, è possibile che il fondo preveda:
– la restituzione ai beneficiari indicati dall’iscritto del montante residuo;
– l’erogazione ai beneficiari indicati dall’iscritto di una rendita calcolata in base al montante residuo.
In ogni caso il fondo può garantire le prestazioni accessorie in caso di premorienza e invalidità esclusivamente ricorrendo a convenzioni con compagnie assicurative.
Tassazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate dal fondo complementare, sia in forma di rendita che in forma di capitale, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.
Le quote maturate dal primo gennaio 2007 sono tassate a titolo d’imposta, quindi non sono cumulate col reddito derivante dalla pensione del regime obbligatorio.
L’aliquota della rendita o del capitale è pari al 15%, diminuita dello 0,30% per ogni anno d’iscrizione oltre il quindicesimo, con una riduzione massima del 6%(con un’aliquota, quindi, del 9% per 35 anni d’iscrizione).
La tassazione del 15%, eventualmente ridotta, si deve applicare sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti già tassati annualmente in capo al fondo.
Confrontando tale tassazione separata con quella del Tfr, pari, nell’aliquota minima, al 23%, è evidente il vantaggio conseguente all’adesione alla previdenza complementare. La differenza è invece meno marcata per le anticipazioni, che hanno una ritenuta a titolo di imposta del 23%, esclusa l’ipotesi di anticipazione per spese sanitarie.
Il regime fiscale descritto vale per le prestazioni in capitale e in rendita maturate dal primo gennaio 2007.
Per quelle maturate precedentemente, la tassazione corrisponde ai criteri in vigore fino al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, che sono riepilogati di seguito:
TASSAZIONE PRESTAZIONI IN CAPITALE
Tassazione degli importi maturati al 31/12/2000
Tassazione separata con aliquota TFR e abbattimento annuo di 309,87 Euro proporzionale alle quote di TFR conferito.
Tassazione degli importi maturati dall’1/1/2001 al 31/12/2006
Tassazione separata con aliquota TFR su imponibile al netto di contributi non dedotti e rivalutazione già tassata, senza ri-liquidazione dell’imposta da parte degli uffici.
Tassazione degli importi maturati dall’1/1/2007
Tassazione a titolo d’imposta con aliquota del 15%, abbattuta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15mo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (tassazione minima 9%).
TASSAZIONE PRESTAZIONI IN RENDITA (pensioni)
Tassazione degli importi maturati al 31/12/2000
Tassazione come reddito assimilato a lavoro dipendente con aliquote progressive su un imponibile pari all’87,5% dell’ammontare corrisposto.
Tassazione degli importi maturati dall’1/1/2001 al 31/12/2006
Tassazione come reddito assimilato a lavoro dipendente con aliquote progressive su un imponibile ridotto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti.
Tassazione degli importi maturati dall’1/1/2007
Tassazione a titolo d’imposta con aliquota del 15%, abbattuta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15mo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (tassazione minima 9%).
note
[1] D.lgs. 252/2005.
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