REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2541/15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso il Giudice di Pace di Taranto il Condomi-nio di Via G. Galilei in Taranto conveniva in giudizio la soc. A. quale assicuratrice per lo stesso Condominio, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’allagamento avvenuto in data 18.10.2013 in Taranto.
Premetteva e sosteneva parte attrice che:
In data 18.10.2013 un guasto nel sistema autoclave del condominio provocava l’allagamento della sala autoclave. Per effetto del suddetto evento si erano resi necessari interventi di ripristino quali:
-svuotamento della cisterna con pulizia della stessa;
-prosciugamento di acqua nel vano cisterna;
-sostituzione del galleggiante della cisterna;
-ripristino di intonaco e pitturazione del locale autoclave nonchè delle
-pareti della scalinata.
Il costo delle suddette opere, eseguite dalla ditta A.D. s.r.l., ammontava ad € 1.450,00 + iva, come da fattura che si allegava.
In virtù della polizza “Globale Fabbricati” n.505513 stipulata dal condominio di Via G.Galilei con l’A. Assicurazioni S.p.A., quest’ultima era tenuta a risarcire i danni tutti subiti dal condominio, danni rientranti nelle garanzie previste dalla poliz-za.
Con raccomandate del 18.11.2013 e del 04/04/2014 l’A. Assicurazioni veniva invita-ta a risarcire i danni innanzi esposti entro 15 gg. dalla ricezione della missiva.
La società con raccomandata del 6/05/2014 negava il diritto al risarcimento.
In data 03/06/2014 il Condominio di Via G.Galilei in persona dell’amministratore p.t., depositava presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Ta-ranto istanza per l’avvio del procedimento di mediazione al fine di risolvere la con-troversia in oggetto.
Il procedimento, iscritto al n.212/2014, veniva dichiarato concluso dal Mediatore in data 22/07/2014 per la mancata partecipazione dell’A. Assicurazioni S.p.A.
Tutto ciò premesso, poiché erano risultati vani tutti i tentativi diretti ad un bonario componimento della controversia relativa al suddetto evento, si era reso necessario promuovere un giudizio nei confronti dell’ A.Assicurazioni per conseguire il risarcimen-to dei danni subiti dal condominio di Via G.Galilei e, quindi, per sentire accogliere le conclusioni per come riportate in epigrafe.
Con rituale comparsa si costituiva in cancelleria in data 03.12.14 la A. s.p.a., la qua-le contestava ogni genere di allegazione e faceva rilevare che l’assicurato aveva violato il termine di legge per denunziare il sinistro e che comunque la polizza non prevedeva l’indennizzo per il caso di specie. Affermava infatti che la precedente comunicazione pervenuta proprio dall’assicurato (“malfunzionamento del galleggiante meccanico”), non fosse indennizzabile. Premesso quanto innanzi, l’A. SpA concludeva con la richie-sta come in epigrafe.
Espletata la fase istruttoria con le produzioni documentali (copia polizza n.505513 dell’ A. Assicurazioni e condizioni generali di assicurazione; copia della delibera as-sembleare del condominio di Via G.Galilei del 23.04.2010 contenente la conferma dell’amministratore nella persona; copia della delibera assembleare del condominio di Via G. Galilei del 08.05.2014; preventivo dei lavori e fattura n.11/14 rilasciati dalla A.D. s.r.l.; copia racc.te del 18.11.2013 e del 04/04/2014 inviate all’A. Assicurazioni; racc.ta del 06/05/2014 dell’A. S.p.A.; n.5 fotografie del vano cisterna; ricevuta dell’i-stanza di mediazione rilasciata dall’Organismo di Mediazione; verbale di conclusione del procedimento di mediazione n.212/2014; copia della ricevuta n.242/2014 di € 24,40 per spese di avvio della mediazione) e le prove orali, la causa era rinviata all’udienza del 25.06.15 per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 24.07.2015 erano precisate le conclusioni e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con l’esposizione dello svolgimento del pro-cesso e dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, (cfr tra l’altro sentenza dello scrivente n. 31/2014 pubblicata in data 11.01.2014 sulla Rivista Persona e Danno) cosi’ come pre-visto dagli art.132 nr 4 e 118 disp. att .c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge nr.69 del 18-6-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (ossia 4-7-2009),ai sensi dell’art 58, 2°comma, della legge citata.
La domanda della parte attrice è sufficientemente fondata e merita pieno acco-glimento.
In via preliminare, si osserva che la nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c, in-tervenuta a partire dal 04.07.2009 consente di ritenere per ammesse le deduzioni delle parti, qualora le stesse non siano specificatamente contrastate.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 529/11 (Dott. Luciano Cavallone) ha af-fermato con molta chiarezza i principi di contestazione e non contestazione dei fatti di causa, nonché soprattutto il regime processuale vigente, incardinato su preclusioni rigi-de, per cui non possono valutarsi fatti, quand’anche emersi nel corso dell’ istruttoria, non ritualmente dedotti entro i termini di rito concessi e con i principi costituzionali vol-ti a garantire il diritto di difesa in un giusto processo. Ove così non fosse, sostiene il Giudice Dott. Cavallone, si potrebbero produrre dei fatti concatenati fra loro che porterebbero illimitatamente a non definire qualsiasi processo in tempi ragionevo-li.
Detto principio di non contestazione è stato recentemente rivisitato dalla Corte di Cassazione che nel confermare il dovere a carico del giudice di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, su-bordina tale operatività alla precisa e dettagliata allegazione dei fatti ad opera della parte che invoca la non contestazione (Cassazione civile , sez. III, sentenza 24.03.2015 n° 5482).
Ancora in via preliminare, si ritiene di condividere alcune considerazioni ri-portate negli scritti delle parti ed adeguate secondo il convincimento di questo GDP. E ciò conformemente al principio recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito: “ Non è nulla la sentenza motivata richiamando integral-mente atti di parte, depositati nel processo. ( Cassaz. SS. UU. 16 gennaio 2015 n. 642).
Dagli atti di causa, dai documenti prodotti e dai mezzi istruttori espletati emerge, con estrema evidenza, l’obbligo dell’A. di indennizzare parte attrice, in virtù della po-lizza “Globale Fabbricati” n.505513 stipulata dal condominio di Via G. Galilei con l’A. Assicurazioni S.p.A.
Innanzitutto, si osserva che errata è l’eccezione di parte convenuta sulla irrisarcibi-lità del danno derivante da ” spargimento d’acqua cagionato da un guasto meccanico” e ” la causa del danno reclamato è quindi da rapportarsi unicamente alla mancanza di manutenzione del mezzo meccanico”.
Orbene tale contestazione non può essere accolta in quanto nelle condizioni genera-li di polizza, all’art.24, lett. a), della sezione “danni da acqua” viene specificato che “A. indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d’aria , compresi i tubi interrati”.
A tale proposito i testimoni escussi hanno confermato che vi è stato lo spargimento d’acqua e che questo è stato causato dalla rottura del galleggiante del sistema autoclave.
Priva di fondatezza è anche il lamentato ritardo da parte dell’amministratore del Condominio nel denunciare l’evento all’Assicurazione.
A tale riguardo l’art.1915 c.c. “se l’assicurato omette colposamente di adempiere l’obbligo di denuncia, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
( cfr. sentenza della Corte di Appello di Lecce Sez. di Taranto – Giudice rel. Dr.ssa Marina Cosenza del 20.02.2012 nr. 80/12).
Si osserva che nell’ambito dell’istituto dell’assicurazione in generale, deve valere il principio che se l’assicurato ha contratto una polizza per tutelare se stesso o un proprio bene ( salute, malattia, casa, ecc.) o terzi ( tipo la RCA ) da un evento negativo, l’assicuratore non può dichiararsi estraneo a qualsiasi risarcimento, altrimenti viene me-no l’essenza stessa del contratto assicurativo, nel quale come ben noto, preminente è l’assunzione del rischio da parte dall’assicuratore, dietro il pagamento di un premio pre-stabilito.
In altre parole, una compagnia assicuratrice non può magari per anni incassare i premi e poi nella malaugurata ipotesi di un evento dannoso risarcibile, rifugiarsi in clau-sole o cavilli tendenti a sottrarsi ai propri obblighi contrattuali: ne verrebbe meno pro-prio la finalità essenziale del contratto assicurativo, che deve prevedere l’assunzione di tutti i rischi prodotti o producibili dal bene assicurato nell’ambito della tutela contrattua-le.
A tal riguardo, si considera che in via generale l’istituto dell’assicurazione è predi-sposto facoltativamente per la tutela del bene che è assicurato per un evento che possa menomarne il valore o annullarlo del tutto ( per es. polizza assicurativa da cui deve es-sere coperto un bene a fronte di un mutuo bancario), sia nell’interesse del contraente, sia nell’interesse di terzi.
Per quanto sopra, la compagnia assicuratrice ha l’obbligo derivante dalla RC di ri-sarcire i danni prodotti dalla rottura del galleggiante condominiale.
Nel caso di che trattasi l’A. non ha dimostrato di avere sofferto alcun pregiudizio, per cui la Compagnia convenuta deve risarcire integralmente i danni subiti dal Condo-minio di Via G. Galilei, la cui quantificazione risulta dalla fattura prodotta in giudizio, la quale non risulta specificatamente contestata da parte della convenuta e quindi può essere assunta per la determinazione dei danni.
Sul quantum debeatur, per economia processuale onde evitare l’aggravio di spe-se a carico della parte soccombente, la cui quantificazione effettiva risulta dalla fattu-ra prodotta in giudizio, (la quale non risulta specificatamente contestata da parte della convenuta ex art. 115 c.p.c.) ed esaminata da questo GDP può essere assunta per la de-terminazione dei danni nella misura congrua di € 1.595,00, comprensivo di IVA, dalla quale occorre sottrarre la franchigia di € 250,00.
Relativamente alle spese di giudizio, non é superfluo rammentare che l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bo-nariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudi-zio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate e pretestuose.
Le spese di giudizio vengono quindi liquidate come in dispositivo per giusti mo-tivi comprendendo anche quelle dovute della mediazione.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla do-manda proposta dal Condominio di Via G. Galilei in Taranto contro A. SpA, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così
PROVVEDE
1)- condanna la società convenuta a corrispondere, ai sensi degli artt.1882 e ss. c.c., la somma di € 1.345,00 (comprensiva di i.v.a), oltre interessi legali dalla data della fattura al soddisfo, in favore del condominio di Via G.Galilei rappresentato dall’ammi-nistratore p.t. , a titolo di risarcimento dei danni subiti;
2) – condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa in favore dei difensori della parte attrice, avvocati distrattari, oltre agli accessori di legge, e che liquida in complessivi euro 1.408,67, di cui € 203,67 per spese ed euro 1.205,00 per competenze professionali a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA;
Così deciso a Taranto il giorno 31 luglio 2015.
Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)