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Atti giudiziari e processo civile: cosa e quali sono

30 Dicembre 2015 | Autore:
Atti giudiziari e processo civile: cosa e quali sono

Notifiche di atti giudiziari: raccomandata ricevuta a casa e immessa nella cassetta delle lettere con codici 76-77-78, possibile contenuto della lettera.

Ci sono determinate lettere raccomandate che a nessuno farebbe mai piacere ricevere: oltre alle richieste di pagamento da parte del fisco e alle bollette, nella classifica delle più odiate notifiche ci sono gli atti giudiziari. Un atto giudiziario, difatti, è quasi sempre portatore di brutte notizie: qualcuno ci chiede dei soldi, ci cita in giudizio, ci hanno pignorato un conto corrente o lo stipendio, o peggio un giudice sta indagando su di noi.

È vero che la legge dispone la notifica di tali atti proprio per dare al cittadino la possibilità di difendersi, tuttavia a nessuno piace varcare la soglia del tribunale, sia anche per rendere una testimonianza nell’ambito di una causa tra altri soggetti.

Per sapere se l’atto che il postino o l’ufficiale giudiziario ha in mano e vuole consegnarci è un atto giudiziario o meno basta verificare il colore della busta: verde appunto per gli atti giudiziari, bianco per tutti gli altri. Ma se, in quel momento, non siamo in casa, il postino o l’ufficiale giudiziario immettono nella nostra cassetta delle lettere un avviso di giacenza e, successivamente, ci spediscono una seconda raccomandata in cui ci informano del tentativo di consegna del plico andato a vuoto [1].

Ebbene, già da ciò è possibile comprendere se si tratta di atto giudiziario o meno: infatti sul cartoncino relativo all’avviso di giacenza vengono riportati dei codici: in particolare, i codici numerici 76-77-78 indicano proprio una probabile multa o un atto giudiziario.

È consigliabile, in questi casi, curare il ritiro dell’atto prima del termine massimo (che, per gli atti giudiziari, è 180 giorni, in luogo dei 30 giorni previsti invece per le normali raccomandate). Oltre detto termine si ha la compiuta giacenza e l’atto non può essere più ritirato in quanto restituito al mittente.

In ogni caso, la legge considera l’atto come correttamente notificato e venuto ugualmente a conoscenza del destinatario – anche se questi non ne cura il ritiro – entro 10 giorni dall’invio della raccomandata con cui il postino – dopo aver tentato di consegnargli il plico – lo informa della giacenza dell’atto stesso presso l’ufficio postale [2].

Cosa sono gli atti giudiziari

Gli atti giudiziari, come dice il nome stesso, sono atti di norma provenienti da un’autorità giudiziaria oppure notificati attraverso lo stesso meccanismo degli atti giudiziari, ossia con l’ufficiale giudiziario [3]. Questo significa che il mittente non è necessariamente un giudice, ma potrebbe essere un avvocato che si vale del servizio di notifica del tribunale.

In verità non sempre la notifica viene curata dall’ufficiale giudiziario con consegna “a mani” del destinatario, ben potendo essere delegata al servizio postale: in tal caso si ha la cosiddetta notifica “a mezzo posta” e il destinatario si troverà davanti non più l’ufficiale giudiziario bensì il normale postino. L’atto, in entrambi i casi, è contenuto sempre in una busta di colore verde.

L’atto giudiziario può riguardare tanto un procedimento di carattere civile quanto penale. Non deve necessariamente essere un procedimento che riguarda il destinatario dell’atto, come nel caso in cui venga chiesta solo una testimonianza.

Come detto, l’autore dell’atto potrebbe essere tanto il tribunale quanto un avvocato a cui è data la possibilità di notificare determinati atti con l’ufficiale giudiziario. Con una importante precisazione: poiché nell’ambito del processo civile – a differenza di quello penale – l’impulso del procedimento è sempre a carico della parte (e non del giudice, come invece avviene nel processo penale, finalizzato alla punizione del colpevole), anche per gli atti il cui autore è il giudice (si pensi a un decreto ingiuntivo) la notifica è quasi sempre richiesta e curata dalla controparte. In buona sostanza, dall’ufficiale giudiziario non è andato un cancelliere ma l’avvocato della parte avversaria.

Quali sono gli atti giudiziari nel processo civile

Estremamente vario è l’elenco degli atti giudiziari relativi al procedimento civile. Lasciando all’articolo “Atti giudiziari e processo penale: cosa e quali sono” l’elencazione degli atti collegati al processo penale, ci occuperemo in questa sede solo di quelli connessi al processo civile. Ecco quindi una serie di atti che possono essere notificati con il sistema degli atti giudiziari:

ATTI DEL TRIBUNALE

notifica di sentenza: si tratta del provvedimento che chiude un giudizio. Di norma, viene notificato allo scopo di ottenere l’adempimento di quanto comandato dal giudice. Quindi il destinatario di tale atto è quasi sempre la parte soccombente, che cioè ha perso la causa;

notifica di decreto ingiuntivo: si tratta di un atto con il quale il giudice ordina a un soggetto di adempiere a una determinata prestazione. A questi è data la possibilità di opporsi entro 40 giorni dalla notifica;

notifica di pignoramento: si tratta di un atto spedito dall’ufficiale giudiziario (benché redatto dall’avvocato) con cui viene comunicato il pignoramento presso terzi del conto, della pensione o dello stipendio, oppure il pignoramento di un immobile;

 

ATTI DELL’AVVOCATO

atto di citazione o di ricorso: è l’atto che dà inizio a un giudizio vero e proprio. A seconda del tipo di procedimento, il convenuto ha un determinato termine per costituirsi in causa. È necessario consultare al più presto un avvocato;

atto di appello o di ricorso per Cassazione: consegue a una sentenza di primo o secondo grado. In tal caso, viene avviato il giudizio di impugnazione;

atto di precetto: è l’atto con cui viene intimato il pagamento di una somma o l’esecuzione di una determinata prestazione; il debitore ha 10 giorni di tempo per adempiere;

intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità: dà avvio a un procedimento abbreviato da parte del locatore volto al recupero dell’immobile dato in affitto;

intimazione a testimone: è la richiesta di rendere testimonianza in una causa in corso tra altri soggetti. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi, a pena di applicazione di una multa e accompagnamento coattivo da parte delle forse dell’ordine.

notifiche al contumace: il soggetto che, pur avendo ricevuto una citazione o un ricorso, ha deciso di non costituirsi viene dichiarato contumace. A sua garanzia, gli vengono notificati gli atti più importanti del processo come per esempio la richiesta di interrogatorio formale o di giuramento [4].


note

[1] Occorre anche ricordare che la fattispecie della notificazione di atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 cod. proc. civ.) richiede che l’ufficiale giudiziario esegua la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario o, se sono ignoti i luoghi di residenza e di nascita, mediante consegna di copia al pubblico ministero, ma occorre che l’indagine non sia limitata al mero rilascio dell’ufficiale di anagrafe, dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, ma si estenda a ogni opportuna ricerca e indagine (Cass. sent. n. 2909/2008). In tal caso, si ritiene che l’agente postale non sia tenuto a effettuare alcuna comunicazione per non aver consegnato personalmente l’atto al destinatario, proprio perché la fattispecie non lo consente.

[2] In pratica trascorsi dieci giorni… senza che il destinatario… abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente mentre l’atto giudiziario o amministrativo rimane in giacenza presso la posta. Quello che viene inviato al mittente è l’avviso di ricevimento (in altre parole, la “ricevuta di ritorno”), con cui si attesta che l’atto non è stato ritirato dal destinatario. Questo primo termine di dieci giorni conclude l’iter notificatorio, perché il mittente viene informato che l’agente postale ha fatto tutto quanto era in suo dovere per il perfezionamento della notificazione. Dopo di che, il “piego” (l’atto giudiziario o amministrativo, compreso l’avviso d’accertamento di un tributo) rimane presso l’ufficio postale ancora per sei mesi, durante i quali il destinatario può sempre ritirarlo. Ma fermo restando che la sua notifica – dalla quale si calcolano i termini di decadenza per ricorrere – si è perfezionata allo scoccare del decimo giorno. Infatti, il quarto comma aggiunge che «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata…».La legge, pertanto, è chiarissima. I dieci giorni riguardano la restituzione al mittente della sola ricevuta di ritorno. I sei mesi riguardano la restituzione al mittente dell’atto giudiziario o amministrativo non ritirato dall’interessato.

[3] Gli ufficiali giudiziari per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (art. 2, Legge n. 890/1982). All’ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna materiale dell’atto all’ufficio postale dopo aver scritto la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento (art. 3, comma 1, Legge n. 890/1982).

L’atto da notificare è consegnato in busta chiusa con l’indicazione dei dati anagrafici del destinatario e di qualunque altro elemento idoneo ad agevolarne la ricerca. L’ufficiale giudiziario vi appone altresì il numero di registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio e contemporaneamente presenta l’avviso di ricevimento compilato in ogni sua parte (art. 3, comma 2, Legge n. 890/1982).

[4] Art. 293 cod. proc. civ.

Autore immagine: 123rf com


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