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L’adozione in casi particolari

28 Marzo 2022 | Autore:
L’adozione in casi particolari

Casi tassativamente previsti dall’art. 44 L. 184/1983: generalità, requisiti degli adottanti.

L’adozione in casi particolari è disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/1983 e tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi e i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.

Come vedremo a breve più nello specifico, presupposto fondamentale per il tipo di adozione in esame è che i genitori e il coniuge dell’adottando prestino il proprio assenso.

Adozione in casi particolari: quando è consentita

Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e sono le seguenti:

  1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2.  il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3 della legge n. 104/1992 , e siano orfani di entrambi i genitori;
  4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l’adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (ossia sia single).

I casi del minore handicappato e del minore orfano di entrambi i genitori sono stati inseriti con la riforma del 2001 (L. n. 149), rafforzando la funzione solidaristica dell’adozione in casi particolari, che ha la finalità di consentire al minore di inserirsi in un ambiente familiare cui sia già legato da un rapporto affettivo, in grado di garantirgli un migliore sviluppo della sua personalità.

Adozione in casi particolari: procedimento

La domanda di adozione dovrà essere presentata presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore, con l’indicazione del nome del bambino o ragazzo del quale si chiede l’adozione e dei motivi che inducono tale richiesta.

Il tribunale per i minorenni dovrà poi accertare che l’adozione risponda all’interesse del minore (ad esempio, che sia preferibile salvaguardare il rapporto affettivo già in atto anziché instaurare un’adozione con una coppia sconosciuta).

La procedura risulta semplificata rispetto a quella per l’adozione ordinaria e ha lo scopo di verificare che tra il minore e gli adottanti si possa stabilire un rapporto genitoriale solido. Peraltro, rispetto all’adozione ordinaria, non occorre accertare lo stato di abbandono del minore, non si confrontano coppie disponibili all’adozione e non è previsto un periodo di affidamento preadottivo.

Tuttavia, anche nelle ipotesi di adozione particolare, come si vedrà a breve, è necessario il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni e il maggiore di 12 deve essere sentito personalmente dal giudice (art. 45 L. 184/1983).

Adozione in casi particolari: effetti

Il procedimento di adozione in casi particolari si conclude con una sentenza di adozione che esplica i suoi effetti immediatamente dalla pronuncia. Fino a che la sentenza non è emanata, però, adottante e adottando possono revocare il consenso prestato.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione; se l’adozione è ammessa, produrrà i suoi effetti dalla morte dell’adottante (art. 47 L. 184/1983).

Pronunciato il provvedimento di adozione da parte del tribunale dei minori, il minore diventa figlio adottivo a tutti gli effetti, assume il cognome della nuova famiglia e i genitori adottivi acquisiscono il dovere di educare, istruire e mantenere il figlio, esercitano su di lui la responsabilità e ne amministrano i beni.

Requisiti degli adottanti

L’adozione nei casi particolari è consentita:

  • alle persone coniugate e non separate. Non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo, l’unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi;
  • alla persona singola, non coniugata;
  • per estensione interpretativa, ai conviventi more uxorio;
  • nei casi di cui alle lettere a) e d) del primo comma dell’art. 44 della L. n. 184/1983 («persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; constatata impossibilità di affidamento preadottivo») l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

In realtà, fino al 1990, il requisito per il quale l’età dell’adottante doveva superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intendeva adottare valeva anche per il caso di cui alla lettera b) del primo comma dell’art 44 (il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge).

Il testo dell’art. 44 cit., poi riformato nel 2001 dalla legge n. 149, ha invece recepito, quanto al limite minimo di differenza di età, nel caso di adozione del minore da parte del coniuge del genitore il principio enunciato dalla Consulta nella sentenza n. 44/1990, con la quale dichiarò costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 30 Cost. , l’art. 44, co. 4, nella parte in cui, limitatamente al disposto di cui alla lettera b) di cui al primo comma del medesimo articolo, non consentiva al giudice competente di ridurre, in presenza di validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età di diciotto anni.

Quindi: per quanto riguarda la differenza di età tra adottante e adottando, l’art. 44 non indica alcun limite di differenza massima ed opera una distinzione tra i vari casi solo con riferimento al limite di differenza minima; il quarto comma prescrive che, nei casi di cui alle lettere a) e d), l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare; invece, il limite di età può essere derogato nei casi di cui alle lettere b) e c) .

Adozione in casi particolari: consensi e assensi

Si richiede il consenso:

  • dell’adottante;
  • dell’adottando ultraquattordicenne;
  • del rappresentante legale (il genitore o, se questi non vi sia o sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità, il tutore), se il minore non ha ancora compiuto i quattordici anni; se il minore ha più di dodici anni deve comunque essere sentito; se ha età inferiore, viene sentito se opportuno.

L’intervento del rappresentante legale va inteso come mero «parere», dipendendo la decisione finale dell’adozione dall’obiettivo giudizio del magistrato; ciò a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, che dichiarò la parziale illegittimità costituzionale della norma disciplinante il consenso (artt. 45 e 46 della legge 184/1983), nella parte in cui rendeva il rappresentante legale esclusivo interprete dell’interesse del minore .

Si richiede l’assenso:

  • dei genitori: se il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale rifiuta l’assenso (nonostante il consenso del tutore), il Tribunale, qualora ritenga il rifiuto contrario all’interesse del minore, può pronunciare comunque l’adozione. Il rifiuto dell’assenso da parte del genitore legale rappresentante (che si presume abbia anche rifiutato il consenso), non può impedire

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note

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