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Atti osceni: come difendersi dalla nuova sanzione amministrativa

17 Gennaio 2016
Atti osceni: come difendersi dalla nuova sanzione amministrativa

Depenalizzazione: per chi si apparta in auto non scatta più il reato; come opporsi alla multa e difendersi.

Con l’intervento della depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico, fare sesso per la strada, appartandosi in auto, non è più un comportamento punibile con una sanzione penale: a seguito della riforma, infatti, non si tratta più di reato, ma di semplice illecito amministrativo. Risultato: fedina penale immacolata e cegamento di una sanzione, al pari delle comunissime multe, ma di importo notevolmente superiore alla vecchia pena: da 5.000 a 30.000 euro.

Retroattività della norma

La nuova norma si applica tanto alle violazioni che saranno commesse da oggi in poi, tanto a quelle avvenute prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, tanto a quelle passate ma ancora non contestate o scoperte. L’importante è che il procedimento non si sia definitivamente chiuso con una sentenza irrevocabile.

Chi ha subìto, negli scorsi mesi, una condanna in primo o secondo grado per atti osceni in luogo pubblico, può comunque impugnare la sentenza e chiedere l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tal caso, in grado di appello o in Cassazione, il giudice revoca la sentenza o il decreto.

Cosa cambia da oggi

Per tutte le violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto oppure per i procedimenti non ancora avviati, la polizia che abbia scoperto la coppia commettere gli atti osceni non invierà più la comunicazione di notizia di reato in Procura, ma seguire le regole previste dalla legge 689/81, che è quella degli illeciti amministrativi che già si applica, per esempio, ai protesti, ecc.

Dunque, innanzitutto l’autorità deve procedere a contestare formalmente la contravvenzione, fermando i trasgressori e stilando un verbale sul posto. Una copia del verbale dovrà essere trasmetta alla autorità amministrativa competente (che cambia in base alla tipologia di violazione: per es. il Prefetto).

Verrà quindi notificata, a casa di entrambe le persone che hanno commesso la violazione, la contravvenzione vera e propria: in essa vi dovrà essere, oltre alla determinazione dell’importo della multa, anche l’indicazione della possibilità di trasmettere scritti difensivi o essere ascoltato personalmente, nonché facoltà di estinguere la violazione con pagamento in misura ridotta.

Ovviamente, la multa non sarà unica per la coppia, ma ciascuno dei due soggetti pagherà una autonoma contravvenzione, in misura intera.

Come presentare ricorso

Si può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione (60 giorni se il soggetto risiede all’estero). Anche se si può presentare il ricorso personalmente, senza cioè bisogno di “assistenza tecnica di un professionista” è certamente conveniente – per i risvolti di procedura sconosciuti a chi non pratica il foro – farsi assistere da un avvocato: in tal caso, si eviterà anche di ricevere notifiche di atti in casa propria, evitando comprensibili imbarazzi; le notifiche saranno invece spedite presso lo studio del professionista.

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Dunque, il trasgressore sarà comunque tenuto a pagare la contravvenzione. Se si vuole evitare tale conseguenze – particolarmente dannosa per le tasche di chi non lavora, attesi gli importi della multa – è necessario, nel ricorso, presentare anche la cosiddetta richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.

Dopo la presentazione del ricorso, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico

Nel corso del giudizio il giudice verifica le prove fornite dal trasgressore a proprio vantaggio.

Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il magistrato, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

In alternativa al ricorso al giudice, l’interessato può presentare scritti difensivi alla stessa autorità amministrativa che ha emanato la contravvenzione, chiedendo di essere ascoltato personalmente. In tal caso, la proposizione del ricorso si fa in carta semplice, senza pagamento di contributo unificato (che, invece, è necessario per il ricorso al giudice di Pace).



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11 Commenti

  1. Scusate, ma da quello che so, ai sensi degli articoli 18 e 22 della Legge 689/1981 e dall’articolo 6 del D.Lgs. 150/2011 nei ricorsi contro le sanzioni amministrative, in primo luogo si deve svolgere lo scritto difensivo all’Autorità competente in merito e successivamente al Giudice adito. Sempre per l’articolo 6 del D.Lgs. 150/2011 comma 5 lettera a), se il massimo edittale della sanzione in questione supera la somma di € 15.493,00, come nel caso degli atti osceni dolosi appena depenalizzati, si deve svolgere il connesso ricorso al Tribunale Ordinario e non al Giudice di Pace. Comunque in quest’ultimo caso, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo del medesimo Decreto Legislativo, l’opponente alla corrispondente contravvenzione può stare in giudizio relativo senza assistenza legale.

  2. Vi chiedo se anche il fermarsi in una area di sosta,in strada,per bisogni corporali urgenti sia da considerare come atto osceno. Se affermativo anche in caso di bambini piccoli e/o animali.
    Grazie

  3. @Ersasmo Dattoli. Quello non è atto osceno, ma contrario alla pubblica decenza. Quindi, sarebbe sempre meglio andare in un gabinetto pubblico.

  4. Domanda: ero in area di parcheggio autostradale dove c’era un tizio che si stava “mostrando” fra le frasche e io ero vicino alla mia auto. E’ arrivata la stradale che ha chiesto a entrambi i documenti (carta circolazione e patente) facendoci una ramanzina sugli atti osceni, cosa che IO non stavo facendo, ero normalmente vestito e a distanza, solo che mi sono spaventato vedendoli arrivare e sono entrato in auto, e nemmeno lui è stato beccato perchè non appena ha visto da lontano la pattuglia si è ricomposto senza far vedere nulla. Sono andati in auto, hanno chiamato la centrale e dopo un quarto d’ora ci hanno dato indietro i documenti riavvertendoci di fare attenzione poichè le sanzioni possono andare da 5000 a 30000 eur. Ci hanno quindi salutato, prima di ripartire però li ho chiamati e ho chiesto “scusate… e ora?” e loro mi hanno detto “e ora finisce qui. fossimo arrivati un attimo prima o un attimo dopo… non so” (lo so io: sarebbe stata la stessa cosa!).
    Posso stare tranquillo? Nel caso di “segnalazione”, “denuncia” o che so io avrebbero dovuto rilasciare un verbale? Grazie.
    PS: so di aver fatto una cavolata enorme, per favore vorrei una risposta senza giudizi personali…

    1. Stai sereno. Non hanno fatto nulla altrimenti avrebbero dovuto lasciarti il verbale. I più interessati a fare questo tipo di multe sono i vigili, che rimpinguano le casse del loro comune avendo un tornaconto. La polizia o carabinieri, se non in flagranza, tendono ad evitare scartoffie per loro inutili.

  5. Se vieni ripreso a fare sesso in auto da una telecamera di video sorveglianza adibita al controllo di scarico rifiuti può essere ugualmente fatta una multa ?

  6. Domanda: durante una festività di paese dovevo correre in bagno, ma essendoci tutti i bar pieni, con file anche in quelli pubblici, sono corso a farla dietro un angolo. Come mi sono girato mi ha fermato una pattuglia della polizia dicendomi che avevo appena commesso degli atti osceni e che la sanzione era sui 3000 euro. Dopodichè mi hanno chiesto un documento e ho visto che un agente ha fotografato la mia carta d’identità. Preso dal panico non sono riuscito a dire niente. Non mi hanno fatto alcun verbale e mi hanno lasciando andare subito. Ora la mia domanda è: dovevano farmi la multa in quel momento con tanto di verbale? O avendo la foto della mia carta d’identità, mi spediranno a casa una multa salatissima?

    1. Il punto è capire dov’è il confine tra il lecito e l’illecito, tra il caso eccezionale e quello normale: quando cioè l’impellente bisogno fisiologico, che non possa essere altrimenti trattenuto, può giustificare il fatto di urinare in luogo pubblico. E, in tal caso, bisognerà comprendere se la condotta possa essere qualificata come un reato o un semplice illecito amministrativo. Di tanto si è occupata una sentenza della Cassazione. La Corte ha risposto al seguente quesito: in caso di bisogno fisiologico in luogo pubblico: cosa si rischia? Vediamo qual è stata la risposta nel nostro articolo Bisogno fisiologico in luogo pubblico: cosa si rischia? https://www.laleggepertutti.it/281945_bisogno-fisiologico-in-luogo-pubblico-cosa-si-rischia

    1. Fabio ti suggeriamo la lettura dei seguenti articoli:
      -Quando gli atti osceni costituiscono reato? Quando sono puniti con sanzione amministrativa? Quando un luogo è pubblico e quando è aperto al pubblico? Cosa sono gli atti contrari alla pubblica decenza? https://www.laleggepertutti.it/211777_atti-osceni-in-luogo-pubblico
      -Atti osceni: basta la targa alla polizia per mandare la multa? Quando ed in che modo la polizia può mandare la multa per atti osceni e di quali dati ha bisogno per poterlo fare? https://www.laleggepertutti.it/190892_atti-osceni-basta-la-targa-alla-polizia-per-mandare-la-multa

  7. Ma una comune “ragazzata”, come quella goliardica di mostrare per pochi secondi il posteriore nudo mentre si è in gruppo di amici, purtroppo in pubblica piazza, può essere oggetto di un verbale per art 527 cp? E addirittura andare soggetto ad una sanzione da 5000 a 30.000 Purtroppo è quanto capitato a mio figlio comunque maggiorenne, copia verbale consegnata e consiglio della PL di trovarsi un buon avvocato. Ragazzata mai giustificata, ma in altri casi per evento simile come è finita? Grazie

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