Il datore di lavoro deve valutare se le attività lavorative svolte dai propri dipendenti siano caratterizzate da ripetitività, azioni o movimenti innaturali o usuranti ripetute nel tempo. Se così è, egli deve adeguare i propri piani di sicurezza, inserendo fra i rischi tipici lo stress dei lavoratori e prevedendo strumenti organizzativi utili ad evitare l’aumento del rischio di incidenti.
Infortunio sul lavoro a causa dello stress: è responsabile il datore


Rischio da infortunio per stress: il datore di lavoro deve evitare lavori ripetitivi, usuranti e prendere le contromisure per evitare infortuni.
Il datore di lavoro è penalmente responsabile dell’infortunio del proprio dipendente a causa dello stress. L’organizzazione dell’attività lavorativa deve tenere conto del rischio derivante dallo stress dovuto ad azioni ripetitive o usuranti. L’eccessiva stanchezza nel lavoratore aumenta infatti il rischio che si verifichino incidenti.
Il caso
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione [1] in un recente caso. Un lavavetri aveva subìto un infortunio in seguito a una caduta al termine della giornata lavorativa. L’operaio svolgeva un’attività caratterizzata da lunghi turni di lavoro, movimenti del corpo faticosi e tempi molto stretti per lo svolgimento dei propri compiti. Il datore di lavoro aveva però omesso di valutare il rischio derivante dallo stress derivante da tali caratteristiche dell’attività lavorativa, stress che avrebbe favorito l’insorgere di pericolosi incidenti.
Il datore è obbligato a considerare anche lo stress fra i probabili rischi dell’attività svolta dai propri dipendenti. Sulla base del grado di consistenza del rischio, egli deve quindi organizzare il lavoro tramite la previsione di pause, momentanei mutamenti di mansioni e altri simili strumenti utili ad ostacolare l’insorgere dello stress.
Se il datore omette di valutare l’esistenza e il grado del rischio da stress, risponde degli eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti se essi siano dipesi dalla eccessiva stanchezza per le particolari caratteristiche usuranti dell’attività lavorativa.
note
[1] Cass. sent. n. 11062/2013.