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Indennità di frequenza per invalidi minorenni

22 Gennaio 2016 | Autore:
Indennità di frequenza per invalidi minorenni

Indennità di frequenza: a chi spetta, a quanto ammonta, a chi deve essere richiesta, come richiederla, in quali casi si perde.

L’indennità di frequenza è una prestazione assistenziale (non collegata, cioè, al versamento di contributi o premi), erogata dall’Inps, che spetta ai minorenni disabili. Per i minori di 18 anni, difatti, non è possibile percepire la pensione d’invalidità, poiché essa spetta a causa della diminuzione della capacità lavorativa, mentre per i minorenni possiamo parlare di difficoltà nello svolgere compiti e funzioni collegate all’età posseduta.

Indennità di frequenza: a chi spetta

Per fruire dell’indennità mensile di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:

– età inferiore ai 18 anni;

– cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di uno Stato terzo (qualora in possesso di regolare permesso di soggiorno);

– residenza sul territorio nazionale;

– riconoscimento (certificato) di difficoltà continuative nello svolgimento delle funzioni e dei compiti tipici della minore età;

ipoacusia, ossia perdita della capacità uditiva, in misura superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz.

Indennità di frequenza: quando spetta

L’indennità mensile di frequenza spetta:

– nei periodi di frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali;

– nei periodi di frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido;

– qualora il reddito del minorato non superi determinati limiti personali.

Indennità di frequenza: quanto spetta

L’indennità mensile di frequenza è pari a 279,75 euro (valore 2015, da aggiornare annualmente): spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali, pari a 4.805,19 euro(valore 2015).

Indennità di frequenza: come richiederla

In primo luogo, il medico curante del minore, o un altro medico specialista convenzionato col SSN, deve redigere un certificato attestante la situazione di disabilità, che deve essere trasmesso all’Inps. Il sistema assegna alla certificazione un protocollo telematico.

In seguito, tramite patronato o mediante i servizi online dell’Inps, deve essere inoltrata la domanda di riconoscimento della disabilità; il minore è poi sottoposto agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di residenza.

Qualora dalla visita medica sia stata riscontrata ipoacusia (nella misura poc’anzi indicata), o siano emerse delle minorazioni che impediscano le funzioni e i compiti propri dell’età, il minore ha pieno diritto, sussistendo i requisiti già esposti, a percepire l’indennità di frequenza.

Indennità di frequenza: decorrenza

La percezione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e comunque non prima del mese successivo all’inizio:

– della frequenza di corsi scolastici, di formazione o di addestramento professionale;

– del trattamento terapeutico o riabilitativo.

Indennità di frequenza: quando si perde

La fruizione dell’indennità termina nel mese successivo a quello di cessazione della frequenza del corso o del trattamento terapeutico o riabilitativo.

L’indennità non spetta durante i periodi in cui il minore è ricoverato presso una struttura sanitaria a carattere continuativo e permanente.

Inoltre l’indennità è incompatibile con:

– l’indennità di accompagnamento, alla quale il minore abbia diritto in quanto non deambulante, non autosufficiente o ciechi civile assoluto;

– l’indennità prevista per i ciechi parziali;

– l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È comunque possibile optare per il trattamento più favorevole.


note

Autore immagine: 123rf com


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