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Separazione consensuale

1 Febbraio 2016 | Autore:
Separazione consensuale

Per ottenere la separazione consensuale è sufficiente che moglie e marito trovino un accordo su mantenimento, assegnazione della casa e affidamento dei figli, presentando ricorso in tribunale; possibile anche la negoziazione assistita o la separazione in Comune davanti al sindaco.

La separazione, gradino necessariamente anteriore per poter poi divorziare, può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso i coniugi trovano un accordo su tutti gli aspetti, economici e personali, per poter procedere alla separazione; nel secondo caso, invece, non essendo riusciti a conciliare le rispettive posizioni (su tutto o parte delle questioni attinenti alla separazione) ricorrono al giudice che provvede con sentenza, all’esito di una normale causa (cosiddetta separazione giudiziale).

I vantaggi della separazione consensuale

I vantaggi della separazione consensuale sono diversi. Innanzitutto le parti evitano laceranti conflitti giudiziali, che spesso si trascinando per lunghi anni, con indubbie ripercussioni sulla loro stessa qualità di vita. Da un punto di vista giuridico, però, i benefici sono ancora più evidenti. Infatti, oltre ad evitare i costi e i tempi del giudizio di separazione giudiziale, gli ex coniugi possono procedere al divorzio dopo solo 6 mesi (nel caso di separazione giudiziale, invece, il tempo si raddoppia: è necessario attendere un anno).

Inoltre, chi opta per la separazione consensuale può evitare di passare dal tribunale. In particolare può procedere:

  • – alla separazione consensuale in Comune, senza bisogno di avvocati (è necessario, però, che la coppia non abbia avuto figli e che, negli accordi, non siano previsti trasferimenti di immobili). In tal caso i coniugi vengono ricevuti dal Sindaco o altro ufficiale di stato da questi delegato che, dopo un primo incontro per tentare la conciliazione, li separa a tutti gli effetti;
  • – alla separazione consensuale mediante negoziazione assistita dei rispettivi avvocati: in tal caso i coniugi si separano stilando un accordo – al pari di un qualsiasi contratto – presso lo studio di uno dei rispettivi avvocati. Le parti devono aver nominato ciascuna il proprio difensore. L’accordo può essere stipulato anche se la coppia ha avuto figli o è previsto il passaggio di proprietà di uno o più immobili.

Non in ultimo, la coppia che procede con una separazione consensuale può abbandonare prima e più facilmente la stessa abitazione. Se, infatti, nelle ipotesi giudiziali è sempre più opportuno attendere la prima udienza (quella che si svolge davanti al Presidente del Tribunale), nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo preventivo, possono già formalizzare l’interruzione della convivenza e sospendere così alcuni effetti del matrimonio.

In questa breve scheda, analizzeremo, in via generale tutti gli aspetti generali della separazione consensuale.

Quali sono le modalità per la separazione consensuale?

Ci si può separare consensualmente scegliendo una delle seguenti tre procedure:

  • separazione consensuale in tribunale. Il procedimento si esaurisce in una sola udienza, veloce e informale, davanti al Presidente del Tribunale. Questi tenta inizialmente una conciliazione tra le parti (che ha spesso più un valore di facciata). In caso di fallimento, passa immediatamente alla lettura dell’accordo raggiunto tra le parti e lo fa firmare, dichiarando la separazione. Il procedimento, che dal deposito del ricorso, richiede al massimo 3 o 4 mesi (anche se il termine dipende dal carico di lavoro del magistrato), termina con l’omologazione del consenso da parte del tribunale. Da questo momento la separazione acquista efficacia legale. Alcuni tribunali, in passato, consentivano di procedere alla separazione consensuale anche senza bisogno di avvocati: le parti depositavano il ricorso e poi si presentavano all’udienza che veniva loro comunicata dal tribunale. A seguito, però, delle modifiche introdotte con il processo telematico, quasi tutti i tribunali hanno optato per la scelta opposta. In ogni caso, il ruolo degli avvocati, all’interno della separazione consensuale, resta marginale: essi si limitano a recepire le indicazioni fornite loro dai rispettivi clienti e a stilare una bozza di accordo che poi le parti condividono. È possibile che i coniugi abbiano ciascuno un proprio difensore, così come è possibile avere un unico professionista che segua l’intera procedura (con conseguente dimezzamento delle spese);
  • separazione in Comune, davanti al sindaco: è possibile solo se la coppia non ha avuto figli e, negli accordi, non è previsto il trasferimento di immobili. Le parti si presentano davanti al Sindaco (o altro ufficiale di stato civile da questi delegato) che tenta una conciliazione. Fallito il tentativo, dà un altro appuntamento alle parti in Comune, dopo 30 giorni, in modo da dare loro la possibilità di riflettere sulla scelta. Quindi, al secondo incontro, procede alla separazione. La procedura è gratuita e veloce, non richiede la presenza di avvocati (sebbene le parti possono comunque scegliere di farsi assistere comunque). Non c’è bisogno di arrivare in Comune con un accordo già scritto;
  • negoziazione assistita dagli avvocati: in tal caso, tutta la procedura è gestita dagli avvocati del marito e della moglie (non è possibile un unico avvocato).

Quali le condizioni per la separazione consensuale?

La legge non richiede particolari presupposti per arrivare alla separazione consensuale: è sufficiente che i coniugi prestino il loro consenso al fine di sospendere il rapporto coniugale.

Contenuto dell’accordo di separazione consensuale

Ogni accordo di separazione deve avere un contenuto minimo essenziale:

  • – il consenso alla separazione, e quindi all’interruzione della convivenza;
  • – se ne sussistono i presupposti, l’assegnazione della casa familiare;
  • – gli obblighi di mantenimento del coniuge;
  • – in caso di figli minori i coniugi devono decidere e regolare il loro affidamento e le regole del loro mantenimento.

Nel contenuto eventuale i coniugi possono disciplinare l’assetto economico dei rapporti tra loro.

Possono stabilire regole relative al godimento e alla proprietà dei beni di cui hanno usufruito nel corso del matrimonio, inclusi gli eventuali trasferimenti immobiliari.

I coniugi possono anche, per esempio:

  • – stabilire a chi attribuire la proprietà di un autoveicolo, anche pattuendo che se ne trasferisca la proprietà da un coniuge all’altro;
  • – stabilire il godimento di una casa in multiproprietà in capo ad entrambi i coniugi per goderne in differenti periodi;
  • – mantenere la locazione di un immobile per le vacanze, stabilendo le regole inerenti alla ripartizione delle spese;
  • – accordarsi per la vendita di determinati beni comuni e le regole per la ripartizione del ricavato.

Possono anche regolare la permanenza dell’animale domestico presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il suo mantenimento (non essendo l’animale una cosa, ma un essere senziente).

Come si determina l’assegno di mantenimento?

Nella separazione consensuale le parti sono libere di determinare la misura dell’assegno di mantenimento in base a quanto da queste ritenuto congruo e opportuno. I parametri utilizzati non devono essere necessariamente indicati dalle parti (per es. non bisogna indicare nell’atto di separazione che l’assegno viene determinato in euro 500,00 perché il coniuge beneficiario è disoccupato mentre l’altro ha un lavoro dipendente).

Il giudice non verifica se esistono i presupposti di legge per il riconoscimento del mantenimento a favore di un coniuge e a carico dell’altro. Si limita a prendere atto della volontà delle parti, sostanzialmente fidandosi di una quantificazione operata nel contraddittorio e in merito alla quale vi è il pieno accordo dei coniugi. Ciò però non vale nel caso in cui vi siano figli nel qual caso prevale l’interesse di questi ultimi e le parti non hanno libertà di fissare il mantenimento o di rinunciarvi a proprio piacimento (v. dopo).

Se vi sono figli, i coniugi sono liberi di regolare mantenimento e affidamento?

L’accordo di separazione consensuale deve essere sempre rivolto al maggiore interesse dei figli minori. Pertanto, esso dovrà superare il vaglio dell’autorità giudiziaria (tanto nel caso di separazione consensuale davanti al giudice quanto in quella mediante negoziazione assistita). Qualora l’accordo non dovesse risultare consono agli interessi dei figli, il giudice potrebbe rifiutarne l’omologazione. Per esempio, i coniugi non potrebbero prevedere la rinuncia all’assegno di mantenimento per i minori se questi vivono con la madre che non guadagna o guadagna poco.

Quali sono gli effetti della separazione consensuale?

Dal momento in cui il tribunale omologa l’accordo dei coniugi la separazione consensuale produce i suoi effetti personali e patrimoniali: si attenua il vincolo matrimoniale in attesa che le parti decidano di porre fine al loro matrimonio con il divorzio oppure decidano la riconciliazione. In particolare:

  • – se i coniugi erano in comunione dei beni, passano a un regime di separazione dei beni;
  • – si acquisisce lo status giuridico di coniugi separati, ma la moglie può continuare a usare il cognome del marito.

Si può quindi dare esecuzione all’accordo in relazione a quanto stabilito per la casa familiare e per il mantenimento del coniuge economicamente più debole.

In caso di figli, si procede all’esecuzione degli accordi relativi al loro affidamento e al loro mantenimento.

I coniugi non possono però risposarsi se prima non procedono al divorzio.

Inoltre se uno dei due coniugi dovesse decedere durante il periodo di separazione, l’altro sarebbe suo erede.

Proprio perché finalizzata a realizzare un accordo tra le parti, la separazione consensuale non può mai essere con addebito, neanche se uno dei due coniugi ha posto comportamenti contrari alle regole del matrimonio. Quindi, chi volesse addebitare la separazione all’altro, dovrebbe necessariamente far ricorso alla separazione giudiziale.

Dopo quanto tempo si può divorziare?

Una volta pronunciata la separazione consensuale, le parti possono procedere al divorzio entro sei mesi. Se, invece, le parti optano per la separazione giudiziale, il termine è di un anno.

Per procedere al divorzio si seguono le regole molto simili a quelle della separazione; pertanto gli ex coniugi potranno scegliere la via del divorzio consensuale o giudiziale secondo quanto si è già detto sopra.

L’accordo della separazione consensuale è modificabile?

Gli accordi presi in sede di separazione non sono vincolanti per il successivo divorzio, sicché le parti potranno stabilire di comune accordo un differente assetto degli interessi. Se tale accordo non si raggiunge, si procederà al divorzio giudiziale.

È anche possibile, tra la separazione e il divorzio, procedere alla modifica delle condizioni di separazione (per esempio, chiedendo al giudice un aumento o una diminuzione dell’assegno di mantenimento) ma solo a condizione che ricorrano ulteriori circostanze non presenti al momento della separazione (si pensi alla perdita di lavoro di uno dei due coniugi).

Gli accordi tra coniugi successivi all’omologazione sono legittimi. ma per essere validi devono essere compatibili con il verbale omologato e devono disciplinare un aspetto da esso non considerato oppure devono contenere clausole che specificano il contenuto dell’accordo stesso.

Non è consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative non soggette al controllo del giudice.

Per separarsi può essere sufficiente andare via di casa?

La cessazione della convivenza, sebbene avvenga di comune accordo (il che esclude che si possa configurare l’abbandono del tetto coniugale) comporta solo la cosiddetta separazione di fatto, che però non ha effetti giuridici. Perché la separazione possa avere rilievo per il diritto, è necessario che avvenga nelle forme sopra descritte.

Comunione legale dei beni

La separazione personale tra i coniugi determina lo scioglimento della comunione legale dei beni. Questo effetto decorre, in caso di separazione consensuale, dall’omologazione del verbale di separazione; tra l’udienza presidenziale e il decreto di omologazione permane il regime di comunione legale.

Ciascuno dei coniugi può quindi liberamente disporre dei beni oggetto della comunione nei limiti della quota, senza il consenso dell’altro.

La separazione di fatto tra i coniugi non ha l’effetto di sciogliere la comunione.

Se i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio (o successivamente), la loro separazione personale o il loro divorzio non hanno in linea di principio alcun effetto sui loro beni personali: essi restano nella proprietà o nella disponibilità del coniuge che li ha acquistati. Tuttavia per i beni acquistati durante il matrimonio bisogna distinguere tra beni mobili e immobili perché molti sono i problemi nati nella pratica dal fatto che i coniugi non riescono a provare la proprietà del bene.

Come funziona il ricorso in tribunale?

La domanda di separazione deve essere proposta al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Se il coniuge convenuto risulta irreperibile la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente

Il ricorso è normalmente presentato da entrambi i coniugi (ricorso congiunto). È possibile, ma nella pratica rarissimo il caso del ricorso di un solo coniuge con il consenso dell’altro (ricorso unilaterale).

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

  • – certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  • – estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
  • – stato di famiglia dei coniugi.

Alcuni tribunali pretendono le ultime dichiarazioni dei redditi presentate, altri tribunali invece non le ritengono necessarie (ad esempio il tribunale di Milano).

L’interessato deve depositare il ricorso presso la cancelleria del tribunale competente.

Non c’è un limite di tempo: trattandosi di diritti imprescrittibili, ciascuno dei coniugi può presentare la domanda in ogni momento.

Nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, il presidente fissa con decreto una udienza presidenziale di comparizione dei coniugi davanti a sé, che si deve tenere entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

All’udienza davanti al presidente i coniugi devono comparire personalmente: la loro presenza fisica è necessaria affinché prestino il loro consenso alla separazione davanti al giudice.

Il presidente sente i coniugi congiuntamente e tenta di conciliarli per ristabilire l’unione. Nella prassi tutto avviene in un’unica udienza.

Quando il tentativo di conciliazione fallisce, il presidente fa redigere il verbale di separazione. Il verbale viene letto e sottoscritto da entrambi i coniugi.

Il verbale di separazione viene trasmesso al tribunale. Si apre una fase alla quale i coniugi non devono più partecipare: essa va avanti d’ufficio. Lo scopo di questa fase è arrivare all’omologazione, ossia al controllo dell’accordo e delle sue clausole. L’omologa viene effettuata dal tribunale in composizione collegiale (cioè con 3 giudici tra i quali il presidente) in camera di consiglio (cioè a porte chiuse) su relazione del presidente e previo parere del P.M. Alla omologazione non partecipano né i coniugi né l’avvocato o gli avvocati.

Ottenuta l’omologazione il verbale acquista efficacia legale e viene comunicato alle parti.

  • Se non ci sono figli, il tribunale effettua un controllo solo formale dell’accordo e delle clausole che riguardano i rapporti tra i coniugi, verificando che esse non siano contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
  • Se invece ci sono figli, il tribunale entra nel merito dell’accordo limitatamente alla parte che riguarda i figli, nel loro preminente interesse. Il collegio, in particolare, è tenuto a verificare se è salvaguardata la posizione dei figli e se gli accordi possono, in qualche modo, negare o limitare pesantemente il rapporto personale con un genitore, o ledere il diritto alla bigenitorialità del minore, o il rapporto con i parenti di uno dei due genitori.


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7 Commenti

  1. dalla separazione se la casa è data alla moglie con i figli,chi può portare in casa essendo la casa di di mia proprietà ; parenti,amiche,amici ,come posso impedire che ciò avvenga?

    1. sono in una situazione analoga l’avvoc mi ha detto che e’ molto difficile a meno che riescia a dimostrare che l’altro coniuge non ha beni (altre case e soldi)diversamente mettiti l’anima in pace…ci e’ piaciuta la bicicletta?…Adesso si pedala e facciomocela piacere la prossima abbassa il finestrino chiedi quanto e se si apri la porta diversamente saluta e procedi non ti infognare piu’ con nessuna.
      Cordialita’ Augusto – Torino

  2. Salve.
    Ho una domanda da porre perchè, nei vari articoli trovati in rete, ho letto considerazioni opposte.
    Nel dettaglio: nel modulo di richiesta della separazione consensuale in Comune, è possibile indicare l’importo dell’assegno mensile al coniuge (in assenza di figli) concordato dalla coppia?
    Nella Legge, in questo caso, si parla di impossibilità di concludere “patti di trasferimento patrimoniale”. Ciò fa riferimento ad immobili o anche ad assegni di mantenimento?
    Nella speranza di un Vs cortese riscontro, saluto cordialmente.

  3. Noi abbiamo casa in comunione dei beni e abbiamo 3 figli di cui uno solo maggiorenne. Mio marito mi dice sempre che se e’ lui a dover andare via di casa gli spetta la meta’ del valore dell’immobile. Ma in questo caso invece della meta’ non gli spetterebbe un quinto considerando che ci sono 3 figli?
    Grazie.

  4. Buonasera a titolo informativo sono sposato in comunione dei beni e con 2 figli minori di 14/11 anni siamo in fase di separazione consensuale la casa coniugale è intestata a mio padre e noi nel nostro accordo di consensuale abbiamo deciso che lei va a vivere nella sua casa di proprietà donata dalla sua mamma e io come marito continuo la mia vita nella casa coniugale x questo effetto il giudice potrebbe opporsi secondo voi?

  5. buon giorno, ho scoperto che mia moglie mi tradiva da 2 anni a quel punto se n’è andata di casa andando a vivere con il nuovo compagno lasciandomi sua figlia ancora minorenne avuta da precedente relazione ma che mi è stata affidata dai
    servizi sociali perchè’ la picchiava dicendo che non voleva niente lei ha sempre tenuto i sui conti nascosti io pagavo tutto la tasca è di mia , ora chiede di spararsi in comune consensualmente breve senza avvocati con 16 euro per avere il divorzio entro sei mesi senza problemi ? vero ?

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